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Per meglio comprendere la natura del quesito, giova fare alcune premesse di ordine generale, in relazione alle quali, un eventuale parere contrario, condurrebbe a diverse conclusioni.A parere di chi scrive, affinché si verifichi la c.d. reiterazione delle violazioni (ex art. 8-bis, comma 1, l. 689/1981), debbono sussistere le seguenti condizioni:1. un periodo di osservazione di cinque anni dall'ultima violazione accertata con provvedimento esecutivo;2. nell'arco di questo quinquennio, si siano verificate almeno due violazioni della stessa indole, da parte del medesimo soggetto.In definitiva, si tratta di una indagine che produce effetti "a posteriori", con le ulteriori specifiche:1. quanto al periodo di osservazione, lo stesso decorre dalla data del primo atto di accertamento ovvero del primo verbale non impugnato, tanto da avere prodotto effetti (emissione dell'ordinanza- ingiunzione non opposta);2. entrambi i verbali di accertamento sottoposti al periodo di osservazione, debbono essere considerati esecutivi: quindi, non è sufficiente che sia stata emessa la relativa ordinanza-ingiunzione, ma è necessario che la stessa sia "convalidata", o dal giudice che in sede di opposizione conferma la violazione, o in conseguenza della mancata presentazione dell'opposizione da parte del trasgressore (implicita accettazione delle conseguenze del suo comportamento illecito).Ciò premesso, vengo adesso al quesito odierno.Al quinto comma, dell'art. 8-bis citato, l'ultimo periodo stabilisce della reiterazione quanto segue: "Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta". Come il verbale di accertamento non è da considerare un titolo esecutivo, ma una mera descrizione di un fatto cui corrisponde - in ipotesi - un illecito amministrativo, il relativo pagamento in misura ridotta, non va qualificato come l'accettazione, da parte del trasgressore, delle conseguenze di quel comportamento. In buona sostanza (a parere di chi scrive), il c.d. "fatto illecito" potrebbe essere considerato anche un "fatto lecito" da parte di chi subisce l'atto di accertamento, ma per quest'ultimo, può essere più conveniente pagare subito, piuttosto che proseguire oltre nel procedimento sanzionatorio; vantaggio che riverbera anche nella efficienza amministrativa, giacché è meglio ottenere una prestazione certa, adesso, che attenderne una incerta, successivamente e con tutte le spese accessorie che ne conseguono. Insomma, una sorta di "patteggiamento amministrativo" tra trasgressore e pubblica amministrazione, che conviene ad entrambi e, se vogliamo, sul piano giustiziale, una sorta di "opportunità" (funzione rieducativa), per chi ha commesso la violazione, di essere punito, con una pena certa e, probabilmente, meno affliggente di quella definitiva.Proprio perché il pagamento in misura ridotta ha una natura diversa da quella dell'accettazione della responsabilità sul fatto (sempre a parere di chi scrive), con questa, non possono essere applicate le conseguenze della reiterazione.Se (e vengo alla domanda, scusandomi per la lunga premessa), invece, il trasgressore decide di pagare la sanzione ingiunta con l'ordinanza emessa ex art. 18 l. 689/1981, la stessa sortisce i medesimi effetti di cui sopra e quindi, anche in questo caso, non possono essere applicate le conseguenze della reiterazione?Io sono di parere contrario.Intanto, l'inciso di cui sopra (art. 8-bis, comma quinto l. 689/1981), richiama, esclusivamente, il c.d. "pagamento in misura ridotta"; in quanto il pagamento della sanzione stabilita dall'autorità amministrativa e non opposta, è già stata oggetto di contenzioso ed ha portato ad una prima valutazione di un "organo terzo", rispetto agli effetti del mero atto di accertamento che ha originato il procedimento sanzionatorio.In buona sostanza, a parere di chi scrive, il pagamento della sanzione stabilita nell'ordinanza-ingiunzione produce gli effetti previsti per l'applicazione della reiterazione.Sarei particolarmente grato, di conoscere al più presto il vostro parere e, soprattutto, se esistono già dei precedenti a riguardo, o a favore o contro la tesi prospettata.Grazie.