Grazie per la risposta, tuttavia restano dubbi sulla legittimità in quanto le disposizioni di legge, art. 3, comma 1, lettera f-bis del d.l. 4 aprile 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) si riferiscono agli esercizi di vicinato, quindi attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non attività artigianali, che sono disciplinate da diversa normativa.
Inoltre, anche le più recenti sentenze del Consiglio di Stato che trattano ricorsi relativi al consumo sul posto si riferiscono al “consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato”, non presso laboratori artigiani, specificando peraltro che detto consumo è consentito “utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda”, non suolo pubblico.
Dette sentenze inoltre sono intervenute a seguito di contenziosi riguardanti prevalentemente il “consumo sul posto” in relazione alla presenza o meno del servizio assistito, circostanza che lo contraddistingue e legittima rispetto all’attività di somministrazione.
La risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017, sopra indicata, che ovviamente come tutte le risoluzioni non ha efficacia cogente, ma fornisce solo indicazioni operative, aveva comunque precisato la tipologia di esercizi nei quali era consentito il consumo sul posto, anche se, come è ampiamente noto, negli esercizi artigiani che producono pizzette al taglio da anni viene effettuato il consumo sul posto e la predetta risoluzione non ne fa il minimo cenno.
Alla luce di quanto sopra è possibile avere i riferimenti normativi in base ai quali le attività artigianali possono consentire il consumo sul posto, ed eventualmente anche mediante l’utilizzo del suolo pubblico, dato che le norme sopra indicate parlano di locali dell’azienda?
Grazie ancora