Diversamente da quanto previsto dall'art. 103, comma 2, della previgente L.R. 28/2005, l'omologo art. 114 della vigente L.R. 62/2018 (modif. art. 12 L.R. 16/2019) non prevede un'analoga fattispecie sanzionatoria residuale e quindi, l'art. 95 (Cessazione dell'attività) della prefata L.R. 62/2018, parrebbe priva di specifica sanzione.
In prima battuta, si potrebbe pensare, che lo stesso legislatore, pur prevedendo l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività nei termini previsti dall'art. 95 da ultimo citato, di fatto, non abbia voluto sanzionare l'eventuale inottemperanza, anche sul presupposto che chi subentra, comunque, nell'attività cessata, è tenuto a presentare la comunicazione prevista all'art. 90, comma 2 della L.R. 62/2018 (in difetto, si applica, questa volta, la sanzione di cui all'art. 114, comma 2, L.R. cit.)...non è da escludere un refuso.
Peraltro, proprio all'art. 90, comma 4 della L.R. 62/2018, è ribadito che "...la comunic azione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95...". Quindi, sembra che l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività è cogente ed inderogabile.
Non di meno, lo stesso legislatore, va a evidenziare l'importanza di simile obbligo, allorquando, in altra parte della L.R. 62/2018, all'art. 16, comma 5, stabilisce (per i c.d. Temporary store) che "...decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95...": evidentemente, in tutti gli altri casi, tale obbligo è inderogabile.
Fatta questa premessa, ritenete che l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività sia inderogabile?
In tal caso, quale sanzione si può applicare?
Grazie!