Buongiorno, come si conciliano le previsioni dell'art. 19 della L. 241/90 dove si dice che:
"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime."
con quanto previsto dall'art. 69 comma 8 della L.r. 6/2010 che dice: "Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza".
Il caso in questione è quello di un pubblico esercizio che ha presentato Scia di apertura. Ho chiesto parere al mio Ufficio Tecnico che ha rilevato diverse problematiche relative all'agibilità. In base a questo parere ho dato all'impresa 60 giorni per le integrazioni (da prassi diamo sempre 60 o 90 gg). In questo caso, però, visto quanto dice il comma 8 dell'art. 69 dovrei dare 365 giorni di tempo per la conformazione senza bloccare l'attività?
Onestamente mi sembra un tempo smisurato, che crea oltretutto una palese disparità tra i tipi di attività commerciale. Cioè un bar può lavorare tranquillo per 1 anno senza essere a posto, un negozio invece no?
Grazie.