Salve, di seguito un dubbio operativo.
Un'attività di somministrazione alimenti e bevande presenta Scia Unica nel 2013 per avvio attività. La scia produce i suoi effetti e la pratica si chiude positivamente.
Successivamente questa stessa attività effettua dei lavori e varia sostanzialmente la superficie di somministrazione, spostando i servizi igienici, i forni e predisponendo l'attività di somministrazione anche nel locale posto al piano inferiore (stesso sub).
La polizia locale eleva verbale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D. Lgs 59/2010 per attività svolta in assenza di Scia, in quanto a loro parere, il fatto che siano stati variati i luoghi e messi tavoli anche al piano inferiore, fa decadere l'originaria Scia di 6 anni prima poiché lo stato dei luoghi sarebbe diverso dalla planimetria iniziale. Chiedono poi l'emissione di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter TuLps.
Io riscontro, affermando che non è possibile emettere provvedimenti ex art. 17 tulps in quanto la Scia esiste (quella del 2013) e che tutt'al più avrei girato la loro informativa alla competente ASL per verifiche sulla omessa presentazione di SCIA per aggiornamento della registrazione sanitaria, in quanto l'art. 64 c. 1 TuLps prevede la Scia per le sole ipotesi di apertura e trasferimento.
Fatto male?
Si possono emettere provvedimenti interdittivo ex art. 17 ter TuLps se la scia esiste, gli effetti sono stabilizzati e la ditta ha omesso solo di comunicare la variazione della superficie di somministrazione e le variazioni strutturali al Suap? Preciso che i lavori edilizi sono regolari.
Infine, al limite, essendo io stesso individuato quale soggetto che applica la sanzione amministrativa (ai sensi della 689/81) potrei ritenere errato il verbale in quanto elevato per attività svolta in assenza di SCIA anziché svolta senza Scia di ampliamento e pertanto per aver inquadrato erroneamente la fattispecie di illecito?
Preciso infine che l'attività è in Campania.
Grazie