TAR Abruzzo, (L’aquila), Sez. I, n. 6, del 10 gennaio 2013
Rumore. Legittimità ordinanza Sindaco sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico
E’ legittima l’Ordinanza comunale di immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio, che condiziona inoltre, la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica, adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Infatti, dai rilievi effettuati dall’ARTA Abruzzo nel periodo diurno di osservazione, è stato rilevato il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale. Sul punto, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica ex articolo 32 della Carta Costituzionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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