Aspettiamo di vedere le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico. Se queste non arriveranno, si applicherà la LR e quanto disposto dal comma 4-bis citato (art. 181 del DL n. 34/2020, così come convertito con legge n. 77/2020).
Ciò vuol drire che sarà un problema fare i controlli in tempo. Occorrebbe verificare la posizione dell'impresa in CCIAA al momento del rinnovo e, contemporaneamente, procedere a decretare il mancato rinnovo per inattività. Lo stesso dicasi per le visure al casellario guiudiziale.
Per questo sarebbe opportuno inviare una sorta di avvio procedimento agli operatori dove si indicano le condizioni legali per il rinnovo e che l'amministrazione nelle inevitabili more del completamento dei controlli, consente il proseguimento dell'attività fino alla pronuncia di mancato rinnovo che potrà intervenire anche successivamente al 01/01/2021, in modo retroattivo. Così, da una parte li avverti e chi vuole si mette in regola e, dall'altra dai atto che il comune non può fare tutto il 31/12/2020 a mezzanotte :-)
In caso negativo non si tratterebbe di decadenza (decade qualcosa che vige) ma di impossibilità a rinnovare ciò che è scaduto. Tieni conto, poi, che puoi agganciarti all'art. 127, comma 1, lett. c-bis della LR 62/2018 (in teroria ache adesso in vigore) per affermare con maggiore sicurezza che si può intervinere in ogni quando a fronte dell'inattività dell'azienda proprietaria