Il controllo inadempimenti è cosa ben diversa dal DURC (che evidenza la regolarità agli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi dell'operatore economico presso i rispettivi Enti es. INPS, INAIL, CASSA EDILE, ecc).
Tale controllo è previsto dall'art. 48-bis del DPR 602/73 e serve a verificare, soltanto in fase di liquidazione (mentre il DURC deve essere verificato sia in fase di affidamento/impegno che di liquidazione) per fatture di importo imponibile superiore ad euro 5.000 se l'operatore economico abbia o meno delle pendenze in riferimento a cartelle di pagamento tributarie.
Allo stesso modo appare palese come tale verifica non rientri nell'ambito dei controlli ex art. 80 D.Lgs 50/2016 in quanto lex specialis in ambito tributario.
I controlli sugli atti di liquidazione sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: la regolarità della fattura (applicazione corretta dell'imposta, presenza di tutti i dati richiesti come CIG, numero di determina di impegno, ecc) nonché la suddetta verifica inadempimenti che però, come gli altri controlli di regolarità spettano al Responsabile della spesa per l'individuazione del creditore cui procedere alla liquidazione.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo