Siamo al limite. Il deposito, in ogni caso, a prescindere dalla destinazione d’uso, deve essere sottoposta a “notifica ai sensi del Reg. CE 852/04” unitamente alla “SCIA per commercio tramite sistemi di comunicazione“. Procedure amministrative a parte, a parere mio la “destinazione civile abitazione” non è compatibile con il deposito/magazzino complementare ad un’attività professionale di vendita. All’inizio i “numeri” magari sono bassi e la cosa, essendo trascurabile, è tollerata ma la compatibilità non c’è.