Contabilità semplificata per gli enti con meno di 5000 abitanti
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 novembre 2020
Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale
degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale.(20A06381)
(GU n.293 del 25-11-2020)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, il quale, novellando l'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ha previsto che gli enti che rinviano la contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto
legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilita' economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad
allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita'
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dalle sopra richiamate disposizioni
normative;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
dell'11 novembre 2019 concernente «Modalita' semplificate di
redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli
enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con
riferimento all'esercizio 2019» emanato in attuazione dell'art.
15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in
vista dell'avvio della contabilita' economico patrimoniale dal 1°
gennaio 2020;
Ritenuto necessario disciplinare le modalita' semplificate di
redazione della situazione patrimoniale per gli enti che, in
attuazione dell'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del
2019, non tengono la contabilita' economico-patrimoniale;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 14 ottobre 2020;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione di un decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, di cui all'art. 232, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abroga e
sostituisce il decreto di cui in premessa, dell'11 novembre 2019
concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la
contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio
2019;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che
non tengono la contabilita' economico-patrimoniale allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio
di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalita'
semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019
concernente «Modalita' semplificate di redazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la
contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio
2019», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2020
Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta
Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia
Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
Grande
Allegato A
Modalita' semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale
da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art. 232, comma 2,
del TUEL non tengono la contabilita' economico-patrimoniale.
1. Introduzione.
L'art. 232, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo
del 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che «Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilita' economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per
la facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il
31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita
ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del
2011».
Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL, si
avvalgono della facolta' di non tenere la contabilita' economico
patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione
patrimoniale elaborata seguendo le modalita' semplificate di seguito
individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo
patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011
ed utilizzando i dati:
dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno
cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il
valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel
paragrafo 2;
del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle
voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;
dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima
situazione patrimoniale approvata, ai fini della determinazione del
valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel
paragrafo 4;
extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle
voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per
alcune voci delle disponibilita' liquide.
Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla
elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di
cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riferito
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto,
inserendo gli importi riguardanti le attivita' e le passivita'
dell'ente.
Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono
aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato
n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le
relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci
dello Stato patrimoniale.
L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale
raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31
dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto.
Si precisa che le voci della situazione patrimoniale richiamate
nel presente allegato sono identificate con i codici previsti
nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. I codici
che iniziano con la lettera «A» si riferiscono a voci dell'attivo
patrimoniale, mentre i codici che iniziano con la lettera «P» si
riferiscono a voci del passivo patrimoniale.
Al fine di semplificare l'elaborazione della situazione
patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo
pari a 0:
AA - Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione;
ACI - Rimanenze;
ACII1a - Crediti da tributi destinati al finanziamento della
sanita';
ADI - Ratei attivi;
AD2 - Risconti attivi;
PAIII - Risultato economico dell'esercizio;
PD3 - Acconti;
PEI - Ratei passivi;
PEII1 - Contributi agli investimenti;
PEII2 - Concessioni pluriennali;
PEII3 - Altri risconti passivi;
Conti d'ordine.
Di conseguenza, sono valorizzate con importo pari a 0 le
correlate voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.
Si segnala, in particolare, che e' consentita la valorizzazione a
0 delle voci:
risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti
finanziari si sono gia' verificati e sono stati considerati nella
determinazione della situazione patrimoniale. In caso di adozione
della contabilita' economico patrimoniale nell'esercizio successivo,
non sara' possibile rilevare gli effetti economici delle relative
operazioni;
ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono
ancora verificati. In caso di adozione della contabilita' economico
patrimoniale nell'anno successivo, le relative operazioni dovranno
essere considerate di competenza economica di tale esercizio;
contributi agli investimenti, in quanto puo' risultare
complesso ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno
contribuito al finanziamento di immobilizzazioni. In tali casi, a
seguito della decisione di adottare la contabilita' economico
patrimoniale, gli oneri per l'ammortamento di tali beni saranno
interamente a carico degli esercizi successivi e, di conseguenza, non
sara' possibile sterilizzare il costo dell'ammortamento imputando al
conto economico un provento da contributo agli investimenti del
medesimo importo della quota di ammortamento.
Gli enti che si avvalgono della facolta' di non valorizzare le
voci dei conti d'ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi in
uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione
all'illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni
previste dall'art. 11, comma 6, lettere l) e m) del decreto
legislativo n. 118 del 2011, riguardanti:
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti.
Infine, sempre al fine di semplificare l'elaborazione della
situazione patrimoniale, non e' obbligatoria:
la compilazione della colonna «Anno -1», limitatamente al primo
anno di redazione della situazione patrimoniale semplificata;
l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo per i crediti e i debiti;
l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per
le immobilizzazioni materiali.
La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della
facolta' di non tenere la contabilita' economico patrimoniale ai
sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, e' trasmessa alla Banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13
della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono
la contabilita' economico patrimoniale non possono elaborare il
bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio
della facolta' di non predisporre il bilancio consolidato di cui
all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non
tengono la contabilita' economico patrimoniale ai sensi dell'art.
232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il
rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata,
secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10
al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti
allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:
a. il conto economico;
b. l'allegato h) concernente i costi per missione;
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti
integrato.
La trasmissione alla BDAP di tali documenti non e' coerente con
la decisione di non tenere la contabilita' economico patrimoniale e
determina segnalazioni di errore da parte della BDAP.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli
esercizi precedenti hanno adottato la contabilita' economico
patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con
le stesse regole.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli
esercizi precedenti, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno predisposto la situazione
patrimoniale con modalita' semplificate, possono decidere di avviare
la contabilita' economico patrimoniale. La delibera di giunta
concernente la decisione di tenere la contabilita' economico
patrimoniale e' trasmessa alla BDAP.
Al fine di agevolare gli enti nell'elaborazione della situazione
patrimoniale con modalita' semplificate sono stati predisposti i
seguenti file:
«Situazione patrimoniale 2019»;
«Situazione patrimoniale semplificata»;
«Situazione patrimoniale semplificata - prima elaborazione»;
I primi due file sono utilizzabili per l'elaborazione della
situazione Patrimoniale relativa, rispettivamente, all'anno 2019 e
agli anni successivi al 2019.
Il file «Situazione patrimoniale - prima elaborazione» e'
destinato agli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a
5.000 abitanti che intendono avvalersi della facolta' di non tenere
la contabilita' economico patrimoniale, ai fini della redazione della
situazione patrimoniale semplificata da allegare al rendiconto del
primo esercizio successivo alla costituzione dell'ente. In occasione
della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi, gli enti di
nuova istituzione utilizzano il file «Situazione patrimoniale
semplificata».
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sorti a
seguito di fusione, compresa la fusione per incorporazione,
utilizzano il file «Situazione patrimoniale semplificata» ai fini
della redazione della situazione patrimoniale semplificata a
decorrere dal primo esercizio successivo alla fusione (1) .
I suddetti file, di seguito denominati «File RGS», il cui
utilizzo e' facoltativo, sono resi disponibili nel sito internet
della Ragioneria generale dello Stato - sezione Arconet - sotto la
voce «Documenti», e consentono, in automatico, di aggregare le voci
del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello stato
patrimoniale.
In altre parole, gli enti possono predisporre la propria
situazione patrimoniale in modalita' semplificata inserendo nei fogli
elettronici di tali file le informazioni riguardanti le attivita' e
le passivita' patrimoniali dell'ente secondo le modalita' individuate
ai paragrafi 2 e seguenti.
Sulla base dei dati inseriti, i file provvedono automaticamente
all'elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti
integrato e all'elaborazione della situazione patrimoniale
semplificata al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto,
da allegare al rendiconto stesso.
Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, a
decorrere dall'esercizio «n» decidono di adottare la contabilita'
economico patrimoniale disciplinata dall'art. 232, comma 1, del TUEL,
la situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno
«n-1» costituisce lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio
dell'anno «n» mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti
integrato al 31 dicembre dell'anno «n-1» consente di predisporre gli
eventuali «mastrini» di apertura delle scritture economico
patrimoniali dell'anno «n».
2. L'elaborazione della situazione patrimoniale con modalita'
semplificate sulla base dei dati dell'inventario.
Ai fini dell'elaborazione della situazione patrimoniale con
modalita' semplificate ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, e'
necessario che l'inventario risulti aggiornato. In caso di mancato
aggiornamento dell'inventario, la «Situazione patrimoniale
semplificata» non costituisce una rappresentazione veritiera della
situazione patrimoniale dell'ente.
I dati dell'inventario aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno
sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci dello
schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse
quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti per le
quali si rinvia al paragrafo 4:
ABI - Immobilizzazioni immateriali;
ABII - Immobilizzazioni materiali;
ABIII - Altre immobilizzazioni materiali.
Alle voci dell'inventario aggiornato, comprese quelle riguardanti
i beni demaniali e i beni immateriali, deve essere applicata la
codifica prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011),
evitando, anche attraverso l'inserimento di nuove voci,
l'applicazione del criterio della prevalenza.
L'inventario deve comprendere anche i beni che sono entrati nella
disponibilita' dell'ente a seguito di un'operazione di leasing
finanziario o di compravendita con «patto di riservato dominio» ai
sensi dell'art. 1523 e ss. del codice civile, da iscrivere con
apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni non
ancora di proprieta' dell'ente.
All'inventario aggiornato si applicano i seguenti criteri di
valutazione.
Criteri di valutazione:
il patrimonio immobiliare e i terreni di proprieta' dell'ente
sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto,
comprendente anche i costi accessori e le spese di manutenzione
straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non e' disponibile, al
valore catastale.
Nella situazione patrimoniale dell'ente, tali beni devono essere
iscritti al netto del fondo ammortamento.
Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni immobili compresi
nell'inventario occorre determinare il fondo ammortamento cumulato
nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha
iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per
la specifica tipologia di bene.
Sono soggetti all'ammortamento anche i beni in leasing, mentre
non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione e'
illimitata nel tempo in quanto non soggetti a deperimento e consumo,
quali i terreni, i materiali preziosi e i beni, mobili ed immobili,
qualificati come «beni culturali» ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio - o «beni soggetti a tutela» ai sensi dell'art. 136 del
medesimo decreto. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono
oggetto di ammortamento.
Se il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo superiore a
quello della sua vita utile, determinata dalla tabella che segue
relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente ammortizzato
e nella situazione patrimoniale e' valorizzato per un importo pari a
0. In tal caso, nell'inventario e' possibile conservare il valore
gia' attribuito a tale bene, e il relativo fondo ammortamento e' pari
a tale importo.
Applicando tale metodologia, se il bene in questione e' stato
oggetto di manutenzione straordinaria non ancora ammortizzata, nella
situazione patrimoniale e' valorizzato per un importo pari alla
manutenzione straordinaria non ammortizzata. In tal caso,
nell'inventario il valore del bene comprende la spesa complessiva per
manutenzione straordinaria e il relativo fondo ammortamento comprende
la spesa per manutenzione straordinaria gia' ammortizzata.
Tabella n. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni
immateriali.
Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli
altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle
infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente
del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.
Per consentire la corretta procedura di ammortamento, per seguire
il valore del singolo bene in ogni momento e per determinare,
all'atto dell'eventuale dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza
si raccomanda l'utilizzo del registro dei beni ammortizzabili (o
schede equivalenti). Nel registro sono indicati, per ciascun bene,
l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la
quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura
raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e
l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento
dell'esercizio.
Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama
il paragrafo n. 4.18 del Principio applicato della contabilita'
economico patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «ai fini
dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono
contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente», in
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui
negli atti di provenienza degli edifici (rogiti o atti di
trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei
terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello
dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del
20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina
prevista dall'art. 36, comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
successivamente modificato dall'art. 2, comma 18 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286: «Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati
strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Sulla base
della legislazione vigente, il costo da attribuire alle predette
aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni».
Nei casi in cui non sia disponibile il costo storico, il valore
catastale e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3,
comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
Anche i beni mobili inventariati sono registrati nell'inventario
al costo di acquisto, mentre nella situazione patrimoniale sono
iscritti al costo di acquisto al netto del fondo ammortamento
cumulato nel tempo.
A tal fine, per ciascun bene mobile compreso nell'inventario e'
necessario calcolare il fondo ammortamento cumulato nel tempo,
tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad
essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica
tipologia di bene.
L'ammortamento si applica anche ai beni mobili in leasing
finanziario, che devono essere compresi nell'inventario.
Anche per i beni mobili si applica il principio per il quale, se
il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo superiore a quello
della sua vita utile determinata dalla tabella n. 1, il bene risulta
interamente ammortizzato e nello stato patrimoniale e' valorizzato
per un importo pari a 0. In tal caso, nell'inventario il bene
conserva il valore gia' attribuito e il relativo fondo ammortamento
e' pari al valore del bene.
I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore
normale determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura
dell'Ufficio tecnico dell'ente, salva la facolta' dell'ente di
ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente
designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede
l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.
La stima non e' eseguita ove si tratti di valore non rilevante o
di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale
possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino
periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli,
autocarri, ecc.).
Se il bene non risulta interamente ammortizzato e per il suo
acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, gli enti che
nell'anno successivo hanno deciso di adottare la contabilita'
economico patrimoniale e non intendono avvalersi della facolta' di
valorizzare la voce PEII1 «Contributi agli investimenti» con importo
pari a 0, indicano l'importo della residua quota di contributi. Ad
esempio, nel 2015 un comune ha acquisito un immobile grazie ad un
contributo della regione di importo pari al 50% del valore del bene;
se al 31 dicembre 2019 il valore del bene al netto degli ammortamenti
e' pari a 1000, alla voce PEII1a «Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche» e' attribuito l'importo di 500 (pari
all'incidenza percentuale del finanziamento ricevuto sul valore
storico del bene applicata al valore del bene al netto degli
ammortamenti).
La valorizzazione della voce PEII1 «Contributi agli investimenti»
nella situazione patrimoniale consente, negli anni successivi in cui
sara' adottata la contabilita' economico patrimoniale, di
sterilizzare gli oneri degli ammortamenti residui e migliorare nel
tempo il risultato di esercizio.
Gli enti che hanno difficolta' a ricostruire l'importo dei
contributi ricevuti per beni non interamente ammortizzati possono
determinare la percentuale rappresentativa della quota di contributi
ricevuti attraverso stime.
I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e
considerati come bene strumentale all'attivita' istituzionale oppure
come bene non strumentale, o facenti parte di biblioteche, la cui
consultazione rientra nell'attivita' istituzionale dell'ente non sono
iscritti nello stato patrimoniale, esclusi i beni librari
qualificabili come «beni culturali», ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 42/2004, che sono iscritti nello stato patrimoniale
alla voce ABII1.9 «Altri beni demaniali» e non sono assoggettati ad
ammortamento.
I file RGS.
Per determinare l'importo delle voci riguardanti le
Immobilizzazioni materiali e immateriali dello stato patrimoniale
(ABI, ABII e ABIII) gli enti possono utilizzare il foglio elettronico
«inventario riclass» dei sopra indicati file, nel quale, dopo avere
aggregato le voci del proprio inventario aggiornato e riclassificato
al 31 dicembre dell'anno di riferimento che hanno il medesimo codice
del piano dei conti integrato patrimoniale, e' necessario inserire:
a) nella colonna «Valore di inventario» i valori attribuiti ai
beni del proprio inventario aggregati per codice del piano
patrimoniale;
b) nella colonna «Importo ammortizzato» i valori di
ammortamento calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento
secondo le modalita' indicate tra i «Criteri di valutazione».
Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:
delle voci delle immobilizzazioni materiali e immateriali
secondo la classificazione prevista nel piano dei conti patrimoniale;
dei fondi ammortamento del piano dei conti patrimoniale. Gli
enti hanno la possibilita' di ridistribuire gli ammortamenti dei beni
demaniali, che il foglio elettronico inserisce nelle voci «Fondi
ammortamento di Infrastrutture stradali» e «Fondi ammortamento di
Beni immobili n.a.c.»;
delle voci ABI, ABII e ABIII riguardanti le immobilizzazioni
materiali e immateriali da iscrivere nella situazione patrimoniale al
31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. L'elaborazione della situazione patrimoniale con modalita'
semplificate sulla base dei dati finanziari del rendiconto.
Il valore delle seguenti voci della situazione patrimoniale,
compreso quello delle relative sottovoci, e' determinato sulla base
dei dati finanziari del rendiconto, compresi gli allegati:
ABIV 2 - Crediti
ACII - Crediti
ACIV - Disponibilita' liquide
PB - Fondi per rischi e oneri
PC - Trattamento di fine rapporto
PD - Debiti
A tal fine si utilizzano:
gli importi delle voci «Totale dei residui attivi» e «Totale
residui passivi» del conto del bilancio, analiticamente riportati nel
modulo finanziario del piano dei conti integrato, da trasmettere alla
Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della
legge n. 196 del 2009 (cd. SDB «schemi di bilancio» e DCA «dati
contabili analitici» definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1,
lettera b) e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 12 maggio 2016);
gli importi degli accertamenti pluriennali e degli impegni
pluriennali riportati negli allegati f) e g) al rendiconto;
gli importi delle quote accantonate nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre;
gli importi dell'allegato c) al rendiconto riguardante
l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;
gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilita' liquide al
31 dicembre, allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 77-quater,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al
netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e
incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati
dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio
contabile applicato della contabilita' finanziaria, di cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011,
concernente la gestione dei residui (2) .
Per i crediti dei titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4, e per i debiti
dei titoli/macroaggregati 3.2, 3.3, 3.4 e del titolo 4, l'importo dei
residui attivi e passivi e' incrementato dell'ammontare degli
accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi. Tale
modalita' di determinazione dei crediti e debiti finanziari
presuppone una corretta applicazione della contabilita' finanziaria
armonizzata, in particolare del principio contabile che prevede la
registrazione degli impegni riguardanti tutte le rate di ammortamento
dei finanziamenti contratti dall'ente, con imputazione agli esercizi
successivi (attraverso l'impegno automatico per gli esercizi non
gestiti). Tale principio si applica anche alle rate dei beni in
leasing finanziario, che devono essere interamente impegnate con
imputazione agli esercizi successivi, distintamente per la quota
interessi e la quota capitale, alle voci del piano dei conti
finanziario U.1.07.06.05.001 «Interessi passivi su operazioni di
leasing finanziario» e U.4.04.02.01.001 «Rimborso Prestiti - Leasing
finanziario».
Le voci PB della situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per
rischi e oneri sono iscritte per un importo pari alle quote
accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a dello schema
di rendiconto di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118
del 2011), salvo il FCDE il cui valore non e' inserito nella
situazione patrimoniale nelle voci PB «Fondi per rischi e oneri» ma
solo nel piano dei conti patrimoniale, alla voce 2.2.4.01.01.01.001
«Fondo svalutazione crediti», incrementato dell'importo degli
eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in
attuazione del paragrafo 9.1 del richiamato Principio contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei
residui.
Anche la voce concernente il «Trattamento di fine rapporto» e'
iscritta nella situazione patrimoniale al 31 dicembre di ciascun anno
per un importo pari all'eventuale quota accantonata nel risultato di
amministrazione del medesimo anno da parte di chi si avvale di
personale che riceve il TFR direttamente dall'ente, senza
l'intervento di un ente di previdenza. In tal caso, le voci PB «Fondi
per rischi e oneri» non comprendono la quota del risultato di
amministrazione accantonata nel TFR essendo quest'ultima indicata
alla voce PC della situazione patrimoniale.
Se l'ente non ha effettuato gli accantonamenti in contabilita'
finanziaria per il TFR e non e' possibile ricostruire l'importo
dovuto al 31 dicembre di un dato anno ai dipendenti che ricevono il
TFR direttamente dall'ente, la voce e' valorizzata a 0 e, in caso di
successiva adozione della contabilita' economico patrimoniale, gli
oneri riguardanti il TFR saranno posti interamente a carico degli
esercizi in cui sono erogati.
Di seguito sono specificate le modalita' di calcolo delle
principali voci sopra indicate.
Attivo
ABIV 2 - Crediti.
A tali voci, riguardanti i crediti finanziari dell'ente,
formatasi a seguito della concessione di finanziamenti a terzi, e'
attribuito un valore pari a:
a) la sommatoria degli importi della voce «Totale residui
attivi» delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle
entrate;
b) incrementato della sommatoria degli accertamenti imputati
agli esercizi successivi per le tipologie 200, 300 e 400 del titolo
quinto delle entrate;
c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi
delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate
stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del
principio contabile applicato della contabilita' finanziaria
concernente la gestione dei residui;
d) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di
dubbia esigibilita';
ACII1b - Altri crediti da tributi.
E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della
voce «Totale residui attivi» delle tipologie 101, 102 e 104 del
titolo primo delle entrate e della tipologia 100 del titolo quarto
delle entrate, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti
di dubbia esigibilita', incrementato dell'importo degli eventuali
residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del
bilancio in attuazione del paragrafo del 9.1 del Principio contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei
residui;
ACII1c - Crediti da Fondi perequativi.
E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della
voce «Totale residui attivi» delle tipologie 301 e 302 del titolo
primo delle entrate incrementato dell'importo degli eventuali residui
attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;
ACII2 - Crediti per trasferimenti e contributi.
E' attribuito un valore pari a:
a) la sommatoria degli importi della voce «Totale residui
attivi» del titolo secondo delle entrate esclusa la categoria 2010301
riguardante le «Sponsorizzazioni da imprese», e delle tipologie 200 e
300 del titolo quarto delle entrate;
b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di
dubbia esigibilita';
c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi
delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;
ACII3 - Crediti verso clienti ed utenti.
E' attribuito un valore pari a:
la sommatoria degli importi della voce «Totale residui attivi»
delle tipologie 100 e 200 del titolo terzo delle entrate, della
tipologia 400 del titolo quarto delle entrate, della tipologia 100
del titolo quinto delle entrate;
al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia
esigibilita';
incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle
medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione
del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;
ACII4b - Altri crediti per attivita' svolta per c/terzi.
E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della
voce «Totale residui attivi» della tipologia 200 del titolo 9 delle
entrate escluse le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001
e E.9.02.99.99.999, incrementato dell'importo degli eventuali residui
attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in
attuazione del paragrafo 9.1 del richiamato Principio contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei
residui;
ACII4c - Altri crediti verso altri.
E' attribuito un valore pari a:
a) la sommatoria degli importi della voce «Totale residui
attivi» delle entrate riguardanti la categoria 2010301 concernente le
«Sponsorizzazioni da imprese», le tipologie 300, 400 e 500 del titolo
terzo delle entrate escluse le voci di entrata E.3.05.02.02.001,
E.3.05.02.02.002 e E.3.05.02.02.003 concernenti i crediti verso
l'erario, la tipologia 500 del titolo quarto delle entrate, la
tipologia 100 del titolo 9 delle entrate le voci di entrata
E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999;
b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di
dubbia esigibilita';
c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi
delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;
ACIV - Disponibilita' liquide: importi giacenti sui conti
bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonche' assegni,
denaro e valori bollati. Tali importi sono determinati sulla base dei
dati risultanti nel prospetto SIOPE delle disponibilita' liquide
allegato al rendiconto in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare, le seguenti voci delle disponibilita' liquide:
ACIV1a - Conto di tesoreria presso Istituto tesoriere,
corrisponde alla somma algebrica delle seguenti voci del prospetto
SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre: 1500+1600-1700;
ACIV1b - Conto di tesoreria presso Banca d'Italia, corrisponde
alla voce del prospetto SIOPE delle disponibilita' liquide al 31
dicembre: 1900 Saldo presso la contabilita' speciale a fine periodo
di riferimento;
ACIV2 - Altri depositi bancari e postali corrisponde alla
sommatoria delle seguenti voci del prospetto SIOPE delle
disponibilita' liquide al 31 dicembre: 2100, 2200, 2300 e 2400
incrementati degli eventuali saldi alla medesima data dei conti
correnti postali intestati all'ente (che al 31 dicembre dovrebbero
presentare valore pari a 0, in quanto riversati nel conto di
tesoreria);
ACIV3 - Denaro e valori in cassa, riguardante il saldo della
cassa economale o di altre gestioni di cassa. Corrisponde alla
sommatoria degli assegni e del contante presso l'economo o altri
cassieri interni all'ente alla data del 31 dicembre. Alla fine
dell'anno, di norma, tale voce dovrebbe essere pari a 0, a seguito
del riversamento delle giacenze nel conto di tesoreria;
ACIV4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati
all'ente, corrisponde alla sommatoria dei saldi, al 31 dicembre, di
eventuali conti intestati all'ente presso la tesoreria dello Stato,
da determinare sulla base degli estratti conti.
Nel caso di errori o incoerenze dei dati SIOPE delle
disponibilita' liquide, segnalati dall'ente allegando al rendiconto
la relazione prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, i dati delle
disponibilita' liquide sono valorizzati sulla base di dati
extracontabili (estratto conto del tesoriere).
Passivo
PD1.
Debiti da finanziamento: sono determinati, per ciascuna delle
voci che li riguardano, sommando i residui passivi con gli impegni
imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti
a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente, come segue:
+ totale residui passivi Titolo 4: rimborso prestiti (fonte:
SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle spese, colonna: totale
residui passivi da riportare, riga: Titolo 4: rimborso prestiti);
+ totale residui passivi Macro aggregato 107: interessi passivi
(fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare);
+ totale Impegni pluriennali per rimborso prestiti (fonte: SDB,
file: Allegato g) Impegni pluriennali, somma colonne: «Anno
successivo a quello cui si riferisce il rendiconto - Impegni» +
«Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto -
Impegni» + «Anni successivi - Impegni»), riga totale Titolo 4:
Rimborso di prestiti).
Alla voce Debiti da finanziamento verso banche e tesoriere
aggiungere anche:
+ totale residuo passivi Rimborso anticipazione di tesoreria
(fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle spese, colonna:
totale residui passivi da riportare, riga: Titolo 5: Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto).
In ogni caso, la voce comprende l'esposizione debitoria derivante
dalle anticipazioni di liquidita' ricevute ai sensi del decreto-legge
n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020.
PD2.
Debiti verso fornitori: sono determinati sommando i residui
passivi da riportare come segue (fonte: DCA, colonna totale residui
passivi da riportare):
+ U.1.01.01.02.002: Buoni pasto;
+ Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi (tutte le
voci di V livello, con esclusione di quelle riferite a: «Organi e
incarichi istituzionali dell'amministrazione», «Organizzazione
eventi, pubblicita' e servizi per trasferta», «Consulenze»,
«Prestazioni professionali e specialistiche», «Lavoro flessibile,
quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale»,
«Servizi amministrativi», «Servizi finanziari» e «Altri servizi»);
+ Macro aggregato 110: altre spese correnti (voci di V livello
riferite ai «Premi di assicurazione»;
+ Macro aggregato 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (tutte le voci di V livello);
+ U.7.02.01.01.001: acquisto di beni per conto di terzi;
+ U.7.02.01.02.001: acquisto di servizi per conto di terzi.
PD4.
Debiti per trasferimenti e contributi: sono determinati sommando
i residui passivi da riportare come segue (fonte: DCA, colonna totale
residui passivi da riportare):
+ Macro aggregato 104: trasferimenti correnti (tutte le voci di
V livello, con esclusione di quelle riferite a «Borse di studio,
dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area
medica»);
+ la voce di spesa U.1.09.03.01.001 «Rimborsi di trasferimenti
all'Unione europea»;
+ Macro aggregato 203: contributi agli investimenti (tutte le
voci di V livello);
+ Macro aggregato 204: altri trasferimenti in conto capitale
(tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di
V livello, riferite ai IV livelli: «Trasferimenti per conto terzi a
amministrazioni pubbliche» e «Trasferimenti per conto terzi a altri
settori»);
PD5.
Altri debiti: sono determinati sommando i residui passivi da
riportare come segue (fonte: DCA, colonna totale residui passivi da
riportare):
+ Macro aggregato 101: redditi da lavoro dipendente (tutte le
voci di V livello, con esclusione di U.1.01.01.02.002: Buoni pasto);
+ Macro aggregato 102: imposte e tasse a carico dell'ente
(tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 103: acquisto di beni e servizi (tutte le
voci di V livello riferite a: «Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione», «Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi
per trasferta», «Consulenze», «Prestazioni professionali e
specialistiche», «Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi
da agenzie di lavoro interinale», «Servizi amministrativi», «Servizi
finanziari» e «Altri servizi»);
+ Macro aggregato 104: trasferimenti correnti (tutte le voci di
V livello, riferite a «Borse di studio, dottorati di ricerca e
contratti di formazione specialistica area medica»);
+ Macro aggregato 108: altre spese per redditi da capitale
(tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 109: rimborsi e poste correttive delle
entrate (tutte le voci di V livello esclusa la voce di spesa
U.1.09.03.01.001 «Rimborsi di trasferimenti all'Unione europea»);
+ Macro aggregato 110: altre spese correnti (tutte le voci di V
livello, riferite a «Versamenti iva a debito», «Spese dovute a
sanzioni, risarcimenti, danni» e «Altre spese correnti» n.a.c.);
+ U.2.01.99.01.999: altri tributi in conto capitale n.a.c.;
+ Macro aggregato 205: altre spese in conto capitale (tutte le
voci di V livello);
+ Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie (tutte
le voci di V livello);
+ Macro aggregato 701: Uscite per partite di giro (tutte le
voci di V livello);
+ Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di
V livello, riferite ai IV livelli: «Versamenti di imposte e tributi
riscosse per conto terzi» e «Altre uscite per conto terzi»);
+ Altri eventuali residui presenti e non esplicitati nelle voci
precedenti.
I file RGS.
Per determinare l'importo dei crediti e dei debiti dell'ente al
31 dicembre di ciascun anno e' possibile utilizzare i fogli
elettronici «Residui attivi e accertamenti pluriennali» e «Residui
passivi e impegni pluriennali» che consentono di riclassificare i
dati di contabilita' finanziaria (residui attivi e passivi e gli
accertamenti e gli impegni finanziari imputati agli esercizi
successivi) nei crediti e debiti della situazione patrimoniale,
trasformando le voci del modulo finanziario in quelle del modulo
patrimoniale del piano dei conti integrato.
In altre parole, gli enti inseriscono nei due fogli elettronici i
seguenti dati di contabilita' finanziaria:
a) l'importo dei propri residui attivi e passivi, come
riportati nel modulo finanziario del piano dei conti integrato da
trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. «dati contabili
analitici»);
b) gli accertamenti e gli impegni finanziari imputati agli
esercizi successivi secondo la classificazione prevista per il modulo
finanziario del piano dei conti integrato e riepilogati negli
allegati f) e g) al rendiconto;
c) l'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal
conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio
contabile applicato della contabilita' finanziaria concernente la
gestione dei residui per ciascuna voce del piano finanziario.
Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:
dei crediti e dei debiti al 31 dicembre secondo la
classificazione prevista per il modulo patrimoniale del piano dei
conti integrato;
dei crediti e i debiti secondo la classificazione prevista per
la situazione patrimoniale.
Per determinare l'importo delle voci della situazione
patrimoniale PB «Fondi per rischi e oneri» e PC «Trattamento di fine
rapporto» e' possibile utilizzare i fogli elettronici «Accant nel
risult di ammin» e «FCDE».
Nel primo foglio gli enti inseriscono gli importi riguardanti le
quote accantonate nel risultato di amministrazione, risultanti dal
rendiconto, escluso il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
(FCDE)».
Nel secondo foglio gli enti inseriscono gli importi del FCDE
accantonato nel risultato di amministrazione, secondo la
classificazione prevista dall'allegato c) al rendiconto.
Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo delle
voci riguardanti i fondi e gli accantonamenti al 31 dicembre:
secondo la classificazione prevista per il modulo patrimoniale
del piano dei conti integrato, esclusi i fondi ammortamenti che sono
definiti nel foglio elettronico «Inventario riclassificato»;
secondo la classificazione prevista per la situazione
patrimoniale.
Per determinare l'importo delle disponibilita' dell'ente al 31
dicembre, e' possibile utilizzare il foglio elettronico «Dispon
liquide», nel quale e' necessario inserire i dati:
a) del prospetto SIOPE delle disponibilita' liquide al 31
dicembre, scaricabile dalla banca dati SIOPE
www.siope.it a decorrere
dal 27 gennaio di ciascun anno. Per eventuali necessita' di
chiarimenti riguardanti le informazioni riportate nel prospetto SIOPE
delle disponibilita' liquide al 31 dicembre e' necessario rivolgersi
al proprio tesoriere, tenuto ad inviarlo alla banca dati SIOPE entro
il 20 gennaio di ogni anno;
b) riguardanti il saldo dei conti correnti postali intestati
all'ente, il saldo dei conti della tesoreria statale intestati
all'ente, il saldo delle disponibilita' liquide presso il
consegnatario o altri cassieri interni all'ente e l'importo degli
eventuali assegni da loro detenuti.
Sulla base dei dati inseriti, il file determina gli importi
riguardanti le disponibilita' liquide al 31 dicembre dell'anno di
riferimento:
secondo la classificazione prevista per il modulo patrimoniale
del piano dei conti integrato;
secondo la classificazione prevista per la situazione
patrimoniale.
4. L'elaborazione della situazione patrimoniale redatta con modalita'
semplificate sulla base dei dati extra-contabili e dell'ultimo conto
del patrimonio approvato.
Le seguenti voci della situazione patrimoniale sono determinate
sulla base di dati extra-contabili:
ABI6 - Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti,
riguardanti cespiti immateriali di proprieta' e nella piena
disponibilita' dell'ente non ancora inventariati e non ancora
utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene realizzati,
in attesa di essere utilizzati. La voce e' valorizzata per un importo
pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio di riferimento
e negli esercizi precedenti per la realizzazione dei beni
immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto delle materie
prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale e i costi
diretti relativi alla costruzione in economia del bene (immateriali,
materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture
esterne, i costi indiretti nel limite di cio' che e' specificamente
connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota
parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.
Non sono comprese le spese generali ed amministrative sostenute
dall'ente);
ABIII3 - Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti,
riguardanti cespiti materiali di proprieta' e nella piena
disponibilita' dell'ente non ancora inventariati e non ancora
utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene realizzati,
in attesa di essere utilizzati. La voce e' valorizzata con le
modalita' indicate per le immobilizzazioni immateriali in corso ed
acconti;
ABIV 1 - Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi),
riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e
societa' controllate e partecipate detenute al 31 dicembre, iscritte
nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di
acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31
dicembre, si ritengano durevoli, salva la possibilita', di valutare
tali partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art.
2426 n. 4 codice civile. Gli enti adottano il criterio del costo di
acquisto o del metodo del patrimonio netto nel rispetto del principio
contabile generale n. 11 della continuita' e della costanza di cui
all'allegato n. 1.
Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso
operazioni di compravendita, cui non e' possibile applicare il
criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio
netto». La voce comprende anche le partecipazioni al fondo di
dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno
valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso
di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non
controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce «altre riserve
indisponibili» del patrimonio netto e' iscritto il valore delle
partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato
nell'attivo;
ABIV3 - Altri titoli (che costituiscono immobilizzi) sono
valutate al costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore
che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli;
ACIII1 - Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in
attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla
base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di
valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli, salva
la possibilita' di valutare tali partecipazioni al «metodo del
patrimonio netto» di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile;
ACIII2 - Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi), in
attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale secondo
i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile.
I file RGS.
Per determinare l'importo delle voci dello stato patrimoniale
sopra indicate e' possibile utilizzare il foglio elettronico «Dati
extracont» che consente l'acquisizione dei dati del piano dei conti
patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle
voci della situazione patrimoniale.
5. L'elaborazione delle voci del Patrimonio netto.
Per il solo anno 2019, primo anno di adozione delle presenti
regole di redazione semplificata della situazione patrimoniale, le
voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa e PAIIb possono essere
determinate sulla base delle informazioni ricavabili dall'ultimo
conto del patrimonio approvato. In assenza di informazioni
disponibili, le due voci sono valorizzate a 0.
La voce PAI «Fondo di dotazione dell'ente» al 31 dicembre 2019 e'
determinata al termine delle attivita' di elaborazione della
situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma
algebrica:
+ totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti
il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.
A decorrere dall'anno 2020 alle voci della situazione
patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del
patrimonio netto PAIIb sono attribuiti valori pari a quelli
risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale
approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate
dal Consiglio comunale mentre la voce PAIIa «Riserve da risultato
economico di esercizi precedenti» al 31 dicembre di ciascun anno e'
determinata al termine delle attivita' di elaborazione della
situazione patrimoniale, per un importo pari alla seguente somma
algebrica:
+ totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti
il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.
Nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a
«Riserve da risultato economico di esercizi precedenti» assumono
valore negativo e' possibile ridurre le altre riserve disponibili.
Gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000
abitanti che intendono avvalersi della facolta' di non tenere la
contabilita' economico patrimoniale, se non hanno determinato il
fondo di dotazione alla data dell'istituzione, lo calcolano in
occasione della redazione del primo rendiconto successivo alla
costituzione del nuovo ente, al termine delle attivita' di
elaborazione della situazione patrimoniale semplificata, seguendo le
modalita' sopraindicate per la predisposizione della situazione
patrimoniale semplificata dell'esercizio 2019.
Gli enti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per
incorporazione, se non hanno determinato il fondo di dotazione in
occasione della fusione, lo calcolano in sede di redazione del primo
rendiconto successivo alla fusione, tenendo conto dei fondi di
dotazione degli enti oggetto della fusione, dando adeguata
motivazione, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto,
delle ragioni per cui il fondo di dotazione non sia stato determinato
dalla somma dei fondi di dotazione degli enti oggetto della fusione,
mentre determinano la voce PAIIa «Riserve da risultato economico di
esercizi precedenti» al termine delle attivita' di elaborazione della
situazione patrimoniale, secondo le modalita' sopraindicate previste
per l'esercizio 2020 e successivi.
Infine, relativamente alle voci riguardanti le riserve del
patrimonio netto di seguito riportate, si applicano le seguenti
regole generali valevoli sia per l'esercizio 2019 che per gli
esercizi 2020 e successivi:
PAIIc - Riserve da permessi di costruire, e' attribuito un
valore pari a:
+ l'importo della voce AIIc «Riserve da permessi di
costruire» dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle
risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione
aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;
+ l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di
riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti
integrato E.4.05.01.01.001 «permessi da costruire» non destinate alla
copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione
di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e
patrimoniali indisponibili;
- gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi
di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del
patrimonio indisponibile (3) .
La riserva non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e
del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId.
PAIId - Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali, e' attribuito un importo pari
al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali» al netto
degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo
patrimoniale;
PAIIe - Altre riserve indisponibili, e' attribuito un valore
pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di
liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni il
cui statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di
dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati
dalla controllante/partecipante;
PAIII - Risultato economico dell'esercizio, e' sempre
attribuito un importo pari a 0.
L'attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione (4) o
al Totale del Patrimonio netto impone al Consiglio e alla giunta di
valutare con attenzione le cause di tale grave criticita', per
verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo
finanziario, se in essere, garantiscono anche la possibilita' di
ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni caso
l'ente e' tenuto ad assumere le iniziative necessarie per
riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare
tempestivamente le proprie passivita'.
I file RGS.
Per determinare l'importo delle voci dello stato patrimoniale
sopra indicate e' possibile utilizzare il foglio elettronico «Patrim
netto» che consente l'acquisizione dei dati del piano dei conti
patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle
voci della situazione patrimoniale.
Nei file «Situazione patrimoniale 2019» e «Situazione
patrimoniale semplificata - prima elaborazione» la voce «Fondo di
dotazione» e' calcolata automaticamente come differenza tra il totale
dell'Attivo e le altre voci del Passivo.
Negli esercizi successivi al 2019, e' utilizzato il file
«Situazione patrimoniale semplificata», nel quale la voce «Riserve da
risultato economico di esercizi precedenti» e' calcolata
automaticamente come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre
voci del Passivo, mentre la voce «Fondo di dotazione» deve essere
impostata manualmente attribuendo un valore pari a quello risultante
dalla corrispondente voce dell'ultimo Stato patrimoniale approvato,
tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio
comunale.
Nel corso dell'inserimento dei dati, la voce calcolata per
differenza assume valori provvisori e non significativi (anche
negativi) che devono essere ignorati. L'importo definitivo di tale
voce puo' essere verificato solo al termine della compilazione di
tutti gli altri fogli elettronici del file «Situazione patrimoniale
2019» o «Situazione patrimoniale semplificata».
Gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000
abitanti che intendono avvalersi della facolta' di non tenere la
contabilita' economico patrimoniale, in occasione della redazione del
rendiconto del primo esercizio utilizzano il file «Situazione
patrimoniale semplificata - prima elaborazione» che consente di
determinare l'ammontare del fondo di dotazione dell'ente. In
occasione della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi,
utilizzano il file «Situazione patrimoniale semplificata».
Gli enti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per
incorporazione, utilizzano il file «Situazione patrimoniale
semplificata».
(1) Si rinvia al paragrafo 5.
(2) Il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui,
prevede che «Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di
dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del
servizio competente alla gestione dell'entrata valuta
l'opportunita' di operare lo stralcio di tale credito dal conto
del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione.
In tale occasione, ai fini della contabilita' economico
patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessita' di
adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in
contabilita' economico patrimoniale (che pertanto puo' presentare
un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di
amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato
patrimoniale».
(3) Nella situazione patrimoniale 2019, e' corretto attribuire alla
voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire» un valore almeno
pari a quello della voce «Conferimenti da concessioni di
edificare» dell'ultimo conto del patrimonio approvato, cui e'
necessario aggiungere almeno l'importo delle entrate accertate
nell'esercizio 2019 alla voce del modulo finanziario del piano
dei conti integrato E.4.05.01.01.001 «permessi da costruire» non
destinate alla copertura delle spese correnti. Nel caso in cui la
sommatoria di tali due valori risulti inferiore a quello dei
residui attivi della voce E.4.05.01.01.001 «permessi da
costruire» non destinato alla copertura delle spese correnti, la
voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire» deve essere pari
almeno al valore di tali residui attivi.
(4) Il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza
dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni
culturali non rappresenta una criticita' e pertanto non richiede
iniziative dirette a fronteggiare la situazione.