Autore Topic: Monopattino solo con il casco ? Competenza ordinanza non ? del Sindaco.  (Letto 511 volte)

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Offline roberto de marchis

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Monopattino solo con il casco ? Competenza ordinanza non ? del Sindaco.
« Risposta #1 il: 11 Febbraio 2021, 17:46:33 »
Il TAR Toscana ha ?bocciato? l?ordinanza sindacale di Firenze.

[...]

Nel merito ? fondata ed assorbente la censura (dedotta da entrambe le societ? ricorrenti) con la quale viene denunciato il vizio di incompetenza.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato ? data dagli artt. 7 comma 1 e 6, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell?atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all?interno della sua motivazione.
Ci? chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilit? comunale, la modalit? di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012).
Ci? in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);
Soltanto i provvedimenti concernenti l?istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettivit? locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).
Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non pu? essere effettuata caso per caso dal giudice attesa la specificit? della fattispecie contemplata dal comma 9 dell?art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potest? sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 della medesima norma potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.


https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202100050&nomeFile=202100215_20.html&subDir=Provvedimenti
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2021, 17:54:40 da roberto de marchis »