Ti è mai capitato di contestare una violazione al C.d.S. a seguito del rilevamento di un incidente stradale a cui non hai assistito “de visu”?
Se sì, l'hai fatto sulla base degli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della legge 689/1981, tra cui rientrano anche le assunzioni di informazioni da possibili testimoni del fatto.
E' ovvio che poi tali “informazioni” - al fine di fornire un supporto idoneo alla contestazione di sanzioni - dovranno trovare riscontro anche in altri elementi oggettivi, che dovranno essere vagliati in modo tale da avere un quadro probatorio sufficiente (e qui entrano in gioco l'esperienza e la professionalità degli operatori di polizia).
La stessa cosa vale per eventuali violazioni segnalate attraverso esposto all'autorità : se c'è solo la semplice “informazione” e non esiste la ragionevole possibilità che il contenuto dell'esposto venga confermato da altri riscontri, o se gli stessi danno esito insufficiente o negativo, direi che non si debba procedere ad alcuna contestazione.
Al limite, l'esposto può stimolare l'adozione di eventuali servizi successivi di controllo; ma questo, è chiaro, dipende dal suo oggetto.