Art. 13 Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia
(( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria». ))
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.».
2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali
documenti, informazioni e dati»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio
comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute
le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale
dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di
servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio»;
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto»;
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))