Gentile Dottor Chiarelli,
Ho seguito l'approfondimento di you tube sulla sentenza del Tar Lazio 10702/2020 (esposto Dia a Santa Marinella).

Le voglio chiedere un chiarimento circa gli obblighi della PA di fronte a un esposto.
Nello specifico le chiedo se dietro un esposto che segnali solamente un presunto illecito edilizio, la PA abbia l'obbligo di comunicare all'esponente l'avvio del procedimento e di informarlo a fine istruttoria anche delle risultanze della stessa.
Le chiedo inoltre se tale obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e delle risultanze della istruttoria (provvedimento finale) debbano essere comunicate al segnalante, solo laddove l'esponente con la segnalazione abbia intimato alla PA di provvedere con un provvedimento espresso ad esempio demolitorio (richiesta di repressione degli abusi edilizi).
Per il TAR Lazio è doverosa la risposta ... non tanto la comunicazione di avvio (che comunque suggerisco di inviare)Concludo chiedendole se possa essere legittimo in entrambi i casi, fatta salva la comunicazione al segnalante di avvio del procedimento, di rimandare ad una richiesta di accesso agli atti le risultanze istruttorie ovvero di provvedimento finale (accoglimento, diniego...), soprattutto nella prima fattispecie di domanda.
Corretto