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Regolamento ANAC sulla tutela del WHISTLEBLOWER
(1/1)
Simone Chiarelli:
Videocommento: https://youtu.be/j_zGunV3x5c
In allegato i documenti commentati
Simone Chiarelli:
Regolamento ANAC sulla tutela del WHISTLEBLOWER
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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 1 luglio 2020
Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. (Delibera n. 690/2020).
(20A04422)
(GU n.205 del 18-8-2020)
Capo I
Disposizioni generali
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e,
in particolare, i commi 1 e 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il piano di riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di
vigilanza» dell'Autorita';
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita';
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a
seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Visti il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia di contratti pubblici», il «regolamento sull'esercizio
dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione», il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «regolamento
sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016
secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite
per materia e per ambiti di competenza;
Vista la necessita' di ridefinire l'organizzazione del lavoro
dell'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers,
ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito
delle segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo n.
165/2001, nonche' di una corretta delimitazione delle competenze e
delle prerogative dell'ufficio stesso;
Considerato che la ratio della legge 179/2017 e' la tutela del
segnalante, che e' assicurata sia garantendo in ogni momento la
riservatezza della sua identita' sia azionando il potere
sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;
Tenuto conto che l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei
whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in
materia ovvero a vigilare affinche' il segnalante non venga
discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno
della propria amministrazione di un sistema per l'inoltro e la
gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attivita' di
verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;
Considerato che il primo comma dell'art. 54-bis individua l'Anac
tra i possibili destinatari delle segnalazioni di illeciti o
irregolarita', l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei
whistleblowers avverte la necessita' di disciplinare il procedimento
di gestione delle segnalazioni inoltrate all'Autorita' dal pubblico
dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica
amministrazione, rappresenta condotte illecite di cui e' venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
Considerata la necessita' di regolamentare i procedimenti
sanzionatori che l'Autorita' puo' avviare, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, primo, secondo e
terzo periodo;
E m a n a
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a. «art. 54-bis», l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179;
b. «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
c. «comportamenti ritorsivi», qualsiasi misura discriminatoria,
atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a
causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo;
d. «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al
comma 6, primo periodo, dell'art. 54-bis fatta in ogni caso
all'Autorita', ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art.
54-bis, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
e. «Consiglio», il Consiglio dell'autorita';
f. «Dirigente», il dirigente dell'ufficio;
g. «Presidente», il presidente dell'autorita';
h. «responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
i. «sanzioni», le sanzioni pecuniarie individuate nel loro
ammontare minimo e massimo dall'art. 54-bis, comma 6;
j. «segnalazione di illeciti», la segnalazione di condotte
illecite e irregolarita' di cui all'art. 54-bis, comma 1 da parte dei
soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis;
k. «soggetto responsabile» il soggetto che nell'amministrazione o
in uno degli enti di cui al comma 2 dell'art. 54-bis ha adottato il
provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui e' imputabile il
comportamento e/o l'omissione;
l. «Ufficio», l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni
pervenute all'autorita', ai sensi dell'art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
m. «whistleblower», il pubblico dipendente come inteso dal comma
2 dell'art. 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite
e irregolarita' ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, decreto
legislativo n. 165/2001 ovvero che ne denuncia la commissione
all'autorita' giudiziaria o contabile.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di:
i. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal
whistleblower;
ii. accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati
nelle amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell'art.
54-bis, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione
della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 54-bis al
soggetto responsabile;
iii. accertamento del mancato svolgimento da parte del
responsabile dell'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni
di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione
della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell'art. 54-bis;
iv. accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la
gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l'adozione di
procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 del decreto
legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di
cui al comma 6, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 3
Segreto d'ufficio
1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti
sanzionatori di cui al presente regolamento, tutte le notizie, le
informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti
salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331
del codice di procedura penale.
Art. 4
Attivita' sanzionatoria
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell'Autorita';
b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di cui all'art.
54-bis, comma 6.
2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorita'
di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica
disponibile sul sito istituzionale dell'Anac, che utilizza strumenti
di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identita' del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa
documentazione.
Art. 5
Comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti disciplinati
nel presente regolamento
1. Le comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti
disciplinati dal presente regolamento sono effettuate, laddove
possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 4,
comma 2 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata
(PEC) indicata alla Autorita' dai relativi destinatari.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorita'
sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente
che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti
destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorita' dai
relativi destinatari.
Art. 6
Responsabile dei procedimenti
1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente regolamento
e' il dirigente.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di
cui all'art. 7, puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 7
Ordine di priorita' del trattamento
delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita':
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita' dei comportamenti ritorsivi e all'eventuale
danno alla salute nonche' alla reiterata adozione di comportamenti
ritorsivi e alla adozione di piu' comportamenti ritorsivi oltreche'
alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di comportamenti
ritorsivi;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell'Autorita'; in particolare, si ha riguardo alla
promozione, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche' della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita' e al numero degli illeciti segnalati al RPCT,
all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al
suo comportamento complessivamente tenuto.
Capo II
Il procedimento di gestione
delle segnalazioni di illeciti
Art. 8
Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti
e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorita' esterne
1. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di
illeciti, l'ufficio procede al suo esame al fine di valutarne
l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonche' ad
autorita' esterne.
2. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di
inammissibilita':
a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonche', se
posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui
l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
b) i fatti oggetto di segnalazione e l'amministrazione in cui
sono avvenuti;
c) l'amministrazione cui appartiene il whistleblower e la
qualifica/mansione svolta;
d) una descrizione delle ragioni connesse all'attivita'
lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti
segnalati.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle
argomentazioni presentate.
3. La segnalazione di illeciti e' archiviata dal dirigente, dandone
notizia al segnalante, per i seguenti motivi:
a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della pubblica
amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell'Autorita' sulle questioni
segnalate;
c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto
idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per
l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorita';
e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito
tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione
di illeciti corredata da documentazione non appropriata o
inconferente;
f) produzione di sola documentazione in assenza della
segnalazione di condotte illecite o irregolarita';
g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della
segnalazione di illeciti indicati al comma 2.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, l'ufficio trasmette agli
uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di
illeciti. Essi svolgono le attivita' istruttorie ai sensi del
relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate
dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve, procede nel rispetto
della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, come
previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici
di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di illeciti.
L'ufficio provvede a informare il segnalante dell'avvenuta
trasmissione della segnalazione di illeciti al competente ufficio
dell'Autorita', indicando il nominativo del responsabile del
procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro
utile elemento.
5. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle
segnalazioni di illeciti valutate inammissibili o improcedibili
nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 4.
6. Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti
che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorita' provvede
alla loro immediata trasmissione, con nota a firma del presidente
dell'Autorita', alla competente autorita' giudiziaria o contabile,
evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel
cui processo di gestione si dovra' pertanto assumere ogni cautela per
garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art 54-bis,
comma 3, decreto legislativo n. 165/2001.
Il whistleblower e' preventivamente avvisato, attraverso
l'informativa presente nella piattaforma informatica, o con un
apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la
piattaforma, della eventualita' che la sua segnalazione potra' essere
inviata all'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile
6-bis. L'ufficio trasmette settimanalmente al Consiglio l'elenco
delle segnalazioni da inoltrare alle autorita' indicate al comma 6.
7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto, in modo
esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60,
comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente provvede a
trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero
una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento per
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
i seguiti di competenza. La trasmissione avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante in
conformita' a quanto statuito dal protocollo d'intesa tra A.N.AC e
funzione pubblica.
8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l'Autorita' non
procede alla loro gestione ma informa il whistleblower circa la
possibilita' che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo di
autogoverno della magistratura. Resta fermo che laddove gli illeciti
segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le
segnalazioni sono trasmesse direttamente da Anac alle Autorita'
giudiziarie competenti.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'Autorita' avra' cura di
comunicare al whistleblower a quale Autorita' o organo esterno la
segnalazione e' stata trasmessa.
Capo III
Procedimento sanzionatorio relativo
alle comunicazioni
Art. 9
Pre-istruttoria
1. Acquisita la comunicazione, l'ufficio procede al suo preliminare
esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilita'/procedibilita'.
2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilita':
a) la denominazione e i recapiti completi dell'interessato
nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata
presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
b) l'autore della presunta violazione;
c) i fatti all'origine della comunicazione;
d) i documenti a sostegno comunicazione.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle
argomentazioni presentate.
3. La comunicazione e' considerata inammissibile e/o improcedibile
ed e' archiviata dal dirigente per i seguenti motivi:
a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto
idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per
l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorita';
c) finalita' palesemente emulativa;
d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non
consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata
da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della
comunicazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della
comunicazione ai sensi del comma 2;
g) intervento dell'Autorita' non piu' attuale.
4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o
documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione,
l'ufficio puo' convocare in audizione i soggetti in possesso degli
stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale
con assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro
il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtu' del principio di
leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la
produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata,
inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' comportare
l'archiviazione ai sensi del comma 3.
5. Effettuata l'audizione, acquisita la documentazione necessaria e
completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del
comma 4, l'ufficio, entro il termine di novanta giorni, valuta gli
elementi a disposizione e procede:
a) all'archiviazione diretta della comunicazione ai sensi del
comma 3;
b) all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.
10.
6. Su proposta dell'ufficio e in presenza di particolari e motivate
esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva
della vicenda oggetto di valutazione, il dirigente puo' decidere di
prorogare il termine di novanta giorni di cui al comma 5 per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il responsabile
del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato
la comunicazione.
Art. 10
Avvio del procedimento
1. La contestazione dell'addebito e' effettuata dal dirigente
mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa e' inviata al
soggetto responsabile, al whistleblower e, se diverso da
quest'ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle
disposizioni violate e delle sanzioni comminabili all'esito del
procedimento;
c) il termine non superiore a centottanta giorni per la
conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio
del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati
nel presente regolamento;
d) il responsabile del procedimento;
e) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti;
f) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;
g) la casella di posta elettronica certificata (Pec), presso la
quale effettuare le comunicazioni all'Autorita' relative al
procedimento sanzionatorio, e l'invito a comunicare, con il primo
atto utile, l'indirizzo Pec, presso la quale il soggetto responsabile
intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al
procedimento.
3. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere sostituita da
modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita', nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti sanzionatori avviati ai sensi
del presente articolo.
Art. 11
Istruttoria
1. I soggetti ai quali e' stata inviata la contestazione
dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli
atti;
b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e
deduzioni, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto
del procedimento;
c) formulare istanza di audizione innanzi all'ufficio entro
trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.
2. Il termine di cui alla lettera b) puo' essere prorogato, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito
di motivata richiesta dei soggetti cui la comunicazione e' stata
inviata.
3. Il responsabile del procedimento puo' richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e' stato
comunicato l'avvio del procedimento nonche' a coloro che possono
fornire informazioni utili per l'istruttoria, anche avvalendosi
dell'ufficio ispettivo dell'Autorita', della Guardia di finanza,
ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le richieste di cui al comma 3 sono formulate per iscritto e
indicano:
a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti;
b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza,
della quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti
richiesti, e' non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per
un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata
richiesta del soggetto destinatario della richiesta.
I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le
medesime.
6. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita'
difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel
rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con
l'Autorita'. La produzione di documentazione inutilmente
sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente
dilazionata, puo' costituire elemento di valutazione negativo del
grado di cooperazione del soggetto responsabile con l'Autorita'.
7. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dal
«regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all'accesso le segnalazioni, ai sensi dell'art. 54-bis,
comma 4.
Art. 12
Audizione in fase istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, ove necessario, puo' convocare
in audizione innanzi l'ufficio, anche su richiesta, il soggetto
responsabile, ovvero il whistleblower e, se diverso da quest'ultimo,
il soggetto che ha effettuato la comunicazione nonche' coloro che
possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.
2. La richiesta di essere auditi deve essere motivata.
3. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati la
data e il luogo dell'audizione. Tale data puo' essere differita, su
richiesta motivata dei soggetti destinatari della convocazione, per
una sola volta per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
4. Nel corso delle audizioni, i soggetti auditi possono farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
5. Dell'audizione e' redatto verbale, sottoscritto dal responsabile
del procedimento, da altro funzionario eventualmente presente e dalle
parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del
verbale stesso. Puo' essere disposta, a cura dell'Autorita', la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.
Art. 13
Conclusione della fase istruttoria
1. L'ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti puo':
a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento,
qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per
l'irrogazione della sanzione;
b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullita' delle misure
ritorsive e l'irrogazione della sanzione amministrativa,
c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora nel
corso della fase istruttoria emergano elementi che configurino una
diversa qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell'addebito
rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 10,
comunica gli elementi di novita' emersi dall'istruttoria ai soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
2. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere
auditi, il dirigente puo' disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12,
laddove strettamente necessario ai fini del completamento
dell'istruttoria.
3. Le controdeduzioni scritte previste al comma 1, lettera c)
replicano sinteticamente alle considerazioni dell'ufficio. Qualora,
in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse
riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive
presentate.
Art. 14
Fase decisoria
1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di
diritto, sottopone la questione al Consiglio che puo':
a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica
indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici
competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti
utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
c) adottare il provvedimento finale
2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio puo' avere i
seguenti contenuti:
a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria
b) la declaratoria di nullita' delle misure ritorsive e
l'irrogazione della sanzione pecuniaria
3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lettera b) del presente
articolo sono indicati l'ammontare delle sanzioni comminate, le
modalita' e il termine entro il quale il pagamento delle sanzioni
deve avvenire.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1. Nel caso di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo, viene informato anche il RPCT
dell'amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile.
Art. 15
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
a) audizione disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1 e ai sensi
dell'art. 13, comma 2, a decorrere dalla data dell'atto di
convocazione in audizione per il periodo necessario allo svolgimento
di quest'ultima;
b) audizione disposta dal Consiglio ai sensi dell'art. 14, comma
1, lettera b) a decorrere dalla data dell'atto di convocazione in
audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima;
c) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio
ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) ovvero in tutti i casi in
cui il regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o
a terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione delle
suddette produzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere
i trenta giorni.
3. I termini del procedimento sono, altresi', sospesi nei casi di:
a) necessita' istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre
amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione
del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del
procedimento sanzionatorio. Formatosi il giudicato, il dirigente
valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al
procedimento sanzionatorio.
Art. 16
Procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'art. 54-bis, comma 6, terzo periodo
1. Laddove venga acquisita la segnalazione di violazioni di cui al
comma 6, terzo periodo dell'art. 54-bis, il procedimento
sanzionatorio e' avviato nei confronti del responsabile che ha omesso
l'attivita' di verifica e analisi della segnalazione ricevuta.
2. L'avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo sono
comunicati al responsabile di cui al comma 1 nonche' ai soggetti che
hanno effettuato la segnalazione all'Autorita'.
3. Al procedimento sanzionatorio di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui capo III, nelle parti compatibili.
Capo IV
Procedimento sanzionatorio semplificato
Art. 17
Ambito oggettivo di applicazione
1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui
nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e/o
sanzionatoria venga riscontrata la mancanza delle procedure di
ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento viene inviata all'organo di indirizzo
dell'amministrazione che ha adottato il PTPCT e nominato il RPCT
nonche' ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o apposito atto
organizzativo.
3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti
di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle
attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della
sanzione.
4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento hanno facolta' di presentare, entro il termine di dieci
giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e
deduzioni.
5. Il dirigente, entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle produzioni di cui al comma 4 ovvero scaduto
inutilmente il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
7. Si applicano le disposizioni di cui al capo III, ad eccezione
degli artt. 13 e 14 nonche' delle disposizioni inerenti alla facolta'
di richiedere l'audizione all'ufficio.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 18
Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' pubblicato sul
sito istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle
segnalazioni di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta
notificazione al soggetto responsabile ovvero, nel caso di piu'
soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione o dell'ente cui appartiene il
soggetto responsabile.
Art. 19
Computo dei termini
1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si
applica l'art. 155 del codice di procedura civile.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
Roma, 1° luglio 2020
Il Presidente f.f.: Merloni
p. Il segretario: Greco
Approvato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 1° luglio
2020 con delibera n. 690.
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 agosto
2020.
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