Dalla lettura del DPGR 79R/2016 come modificato dal DPGR n. 90R/2020, si comprende che qualunque studio medico ? soggetto a SCIA. Prima esistevano: 1) studi medici in forma libera (solo visite o diagnostica non invasive senza refertazione); 2) studi medici e odontoiatrici sottoposti a SCIA (prestazioni a minore invasivit?); 3) studi soggetti ad autorizzazione (prestazioni invasive). Restavano e restano attivit? libere quelle degli studi medici e pediatrici del sistema regionale (c.d. medico di famiglia).
Adesso sparisce il caso 1). Uno studio di un medico psichiatra, per fare un esempio, ? sottoposto a SCIA.
Inoltre, sono sottoposti a SCIA gli studi ASSOCIATI di altre professioni sanitarie. Ci? vuol dire, per fare un esempio, che se ? in forma associata ? sottoposto a SCIA anche lo studio fisioterapico.
Se questo ? vero, come ? vero, le nuove disposizioni sembrerebbero non troppo legittime per eccesso di oneri amministrativi circa fattispecie che la normativa statale indica come attivit? libere. La SCIA ha valore di abilitazione senza la quale lo studio ? chiuso e sanzionato. Sul punto vedi il d.lgs. n. 502/92, art. 8-ter, comma 2 dove si rileva che gli studi medici che effettuano solo visite senza rischi per il paziente non sono soggetti ad abilitazione/autorizzazione.
Spero che questa questione, prima o poi emerga, anche in sede giurisdizionale.
Nella modulistica regioanle trovi anche il caso dello studio NON medico singolo ma ? solo un suggerimento, non un obbligo