La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1863 del 18 gennaio 2021 ha affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l’esercizio della funzione, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, infatti, anche in epoca antecedente al novum normativo, ai fini della integrazione del reato di corruzione propria, "non era necessaria l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di fedeltà , imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono".[/b]