La Corte di Cassazione, con sentenza n. 331/2021, ha statuito che anche il reato di malversazione possa essere considerato come reato presupposto del reato di autoriciclaggio.
Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall’art. 648 ter 1 c.p., si tratta di un reato proprio infatti soggetto attivo del reato può essere solo chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.
La norma sull'autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che hanno la caratteristica specifica di essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei suddetti beni o altre utilità .
Quanto al delitto di malversazione a danno dello Stato di cui all'articolo 316 bis del c.p. presupposto del reato è l'avere l'agente, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione, un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica.
La condotta penalmente rilevante consiste nel distrarre, anche in parte, la somma percepita dalla predetta finalità violando in una qualsiasi maniera il vincolo di destinazione del contributo, sovvenzione o finanziamento.
Secondo la Cassazione "la condotta può consistere in una mera omissione, nel senso che il finanziamento viene ricevuto e tenuto fermo senza realizzare l'opera pubblica, oppure in una omissione accompagnata da un comportamento distrattivo".
Fra le possibili ipotesi configurabili nella prassi, osserva la Suprema Corte "il reato potrà perfezionarsi nel momento in cui le somme erogate vengono impiegate in tutto o in parte a profitto proprio o altrui, ovvero non vengono utilizzate per la realizzazione dell'opera, o vengono destinate ad una finalità di interesse pubblico diversa da quella sottostante al finanziamento".
Laddove l'erogazione del contributo avviene in più fasi il reato si consuma con l'ultima mancata destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico.
Ciò posto, la Cassazione ha sottolineato come, in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto, "il reato di malversazione deve ritenersi perfezionato nel momento in cui l’imputato, ottenuto il finanziamento agevolato, ha distolto il denaro pubblico dal suo scopo, trasferendolo su altri conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti operativi della società ; tutte le operazioni successivamente compiute sulle somme distratte e volte all’occultamento delle stesse, si erano poste in successione temporale rispetto alla distrazione medesima e configuravano gli estremi del reato di autoriciclaggio".