Secondo la Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28, la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad un accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere all’effettuazione del test.
Ad Avviso della Suprema Corte non è previsto nè dalle disposizioni sostanziali nè da quelle processuali che una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest.