La
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riunita in Grande Sezione, ha riconosciuto l’esistenza, in capo alle
persone fisiche, di un diritto al silenzio, tutelato dagli articoli 47, comma 2, e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nell’ambito dei procedimenti innanzi alla Consob per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.La Corte ha ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) relativa al diritto ad un equo processo, il diritto al
silenzio, che è al centro della nozione di “equo processo”, osta a che una persona fisica “imputata” venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente, ai sensi della Direttiva 2003/6/CE o del Regolamento n. 596/2014, risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative a carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
Il diritto al silenzio comunque
non può ritenersi esente da limiti. Esso infatti non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione della persona interessata con le autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad un?audizione prevista da queste ultime o di manovre dilatorie intese a rinviare lo svolgimento di tale audizione.
Incombe agli
Stati membri garantire che una persona fisica non possa essere sanzionata per il suo rifiuto di fornire risposte siffatte all’autorità competente
https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/02/03/la-corte-di-giustizia-ue-sulla-esistenza-di-un-diritto-al-silenzio-nellambito-dei-procedimenti-consob-per-gli-abusi-di-mercato/