Autore Topic: Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi" ATTIVATO  (Letto 5883 volte)

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IMU ? Cassazione ? Ordinanza 1263 del 21/1/2021 ? Inagibilit? gi? a conoscenza dell?Ente ? Riduzione ? Non necessita ulteriore richiesta

 ?Pertanto quando lo stato di inagibilit? ? perfettamente noto al Comune ? da escludersi il pagamento dell?ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente??


   Civile Ord. Sez. 6 Num. 1263 Anno 2021
 
« Ultima modifica: 13 Aprile 2021, 09:09:08 da Cinzia76 »

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IMU ? Abitazione principale ? Coniugi residenti in Comuni diversi ? Nessuna esenzione ? Cassazione ? Ordinanza 2194 del 1/2/2021

?Secondo l?orientamento espresso da questa Corte, in tema di IMU, l?esenzione prevista per la casa principale dall?art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, conv. dalla I. n. 214/ 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altres? che vi risiedano anagraficamente?

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ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO - POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI

QUESITO:
Un contribuente ? proprietario di un?abitazione che concede in comodato alla propria figlia.
Fino al 2020 rispettava tutti i requisiti previsti dalla normativa per la riduzione dell?IMU: abitazione cat A3, contratto di comodato registrato, dichiarazione IMU presentata, residenza nello stesso Comune del proprietario e della figlia, figlia residente nell?alloggio in uso gratuito; il proprietario non possedeva ulteriori abitazioni, ma 3 unit? immobiliari censite in cat. C1, D8 e D8.
Nel 2021 il proprietario ha ottenuto un permesso di costruire per cambio di destinazione di uno dei due D8 da artigianale a struttura ricettiva extra-alberghiera in quanto ? stato trasformato in un pensionato per sportivi e studenti. La variazione catastale che ne ? seguita, ha richiesto il riaccatastamento del D8 in due A3.
Il contribuente ora possiede due A3, categoria catastale per le abitazioni, ma con destinazione extra-alberghiera, quindi non ad uso abitativo: ha ancora diritto alla riduzione per comodato?


Con il quesito in esame si domanda quanto segue:
?Un contribuente ? proprietario di un?abitazione che concede in comodato alla propria figlia.
Fino al 2020 rispettava tutti i requisiti previsti dalla normativa per la riduzione dell?IMU: abitazione cat A3, contratto di comodato registrato, dichiarazione IMU presentata, residenza nello stesso Comune del proprietario e della figlia, figlia residente nell?alloggio in uso gratuito; il proprietario non possedeva ulteriori abitazioni, ma 3 unit? immobiliari censite in cat. C1, D8 e D8.
Nel 2021 il proprietario ha ottenuto un permesso di costruire per cambio di destinazione di uno dei due D8 da artigianale a struttura ricettiva extra-alberghiera in quanto ? stato trasformato in un pensionato per sportivi e studenti. La variazione catastale che ne ? seguita, ha richiesto il riaccatastamento del D8 in due A3. Il contribuente ora possiede due A3, categoria catastale per le abitazioni, ma con destinazione extra-alberghiera, quindi non ad uso abitativo: ha ancora diritto alla riduzione per comodato?.?
L?art. 1 L n. 160/19 c. 747 riconosce il beneficio della riduzione della base imponibile, a fini IMU, al 50 %:
?c) per le unit? immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonch? dimori abitualmente nello stesso comune in cui ? situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unit? abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9?.
Pertanto per beneficiare della riduzione di IMU al 50% dell?importo dovuto sar? necessario, per ci? che qui rileva, rispettare ulteriori requisiti:
- l?immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l?immobile concesso in comodato d?uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oltre alla casa principale;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Si sottolinea come l?art. 13 DL n. 201/11 stabilisse, diversamente, tra le condizioni per l?ammissione al beneficio in questione il fatto ?che il comodante possieda un solo immobile in Italia?.
Sempre a fini IMU l?art. 1 L n. 160/19 c. 741 reca una definizione di abitazione principale:
?b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit? immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile?.
A contrario si potrebbe dedurre che l?immobile in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare non dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente sia abitazione diversa da quella principale.
Pertanto comunque, affinch? un immobile possa definirsi abitazione, parrebbe dover rispondere a necessit? abitative (anche se non quale luogo in cui la dimora sia abituale e vi sia la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare).
Si consideri, invece, che le strutture ricettive siano attivit? che producono servizi per l?ospitalit? con relativo pernottamento.
La Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 disciplina le strutture ricettive ovvero
a) case per ferie;
b) ostelli per la giovent?;
c) rifugi alpini e bivacchi fissi;
d) posti tappa escursionistici (dortoirs);
e) esercizi di affittacamere;
e bis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit d?jeuner);
f) case e appartamenti per vacanze.
Chiunque intenda gestire le attivit? sopra elencate da a) a f) deve presentare al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 recante alcune informazioni ovvero generalit? del proprietario dell?immobile, il periodo di esercizio dell'attivit? ed i servizi prestati, etc, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.
Il successivo Decreto legislativo del 23/05/2011 - N. 79 definisce strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivit? ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unit? abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la giovent?;
g) le attivit? ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell?ambito dell?attivit? agrituristica;
i) attivit? ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o pi? delle precedenti categorie.
L?art. 8 definisce l?attivit? ricettiva quale l?attivit? diretta alla produzione di servizi per l?ospitalit? esercitata nelle strutture ricettive.
Tanto considerato parrebbe potersi sostenere che quella del ?pensionato per sportivi e studenti? possa essere intesa attivit? diretta alla produzione di servizi per l?ospitalit? esercitata nelle strutture ricettive e pertanto l?immobile in questione non parrebbe poter essere inteso quale abitazione.
Conseguentemente si potrebbe ritenere sostenibile che il contribuente, fermi gli altri requisiti richiesti ex art. 1 L n. 160/19 c. 747, possa ancora beneficiare della riduzione in discussione.
IMU beneficio base imponibile 50 % - comodato - possesso altri immobili


Offline Cinzia76

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BUONASERA A TUTTI,

PER CHI FOSSE INTERESSATO SEGNALO LA POSSIBLITA' DI PRENOTARE UNO O PIU' INCONTRI INDIVIDUALI IN MATERIA TRIBUTARIA, SIA PER LA PREPARAZIONE TEORICA AI CONCORSI PUBBLICI SIA PER LA PROVA PRATICA.

PER OGNI INFORMAZIONE POTETE SCRIVERMI ANCHE PRIVATAMENTE.

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Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative
23.03.2021




Imposta municipale propria (IMU)

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell?IMU relativi all?anno 2021, in applicazione dell?art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinch? il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l?anno 2021, il comune ? tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell?atto ? come stabilito, in via generale, dall?art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 ? e non il prospetto delle aliquote previsto dall?art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovr? essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

TARI

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all?anno 2021, in virt? dell?art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinch? il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell?art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell?entrata tributaria bens? ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell?ottica di assicurare una pubblicit? meramente informativa, purch?, in tal caso, unitamente al testo dell?atto, venga inserito l?allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all?IRPEF

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell?addizionale comunale all?IRPEF relativi all?anno 2021, in applicazione del combinato disposto dell?art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell?art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

In fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalit?:

1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralit? di aliquote senza esenzione;
4. pluralit? di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralit? di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.

Le modalit? di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall?anno d?imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalit? n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalit? n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero).

Imposta di soggiorno

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell?imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinch? il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall?anno d?imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

I comuni che hanno istituito l?imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell?anno di imposta 2020 e che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti ? ai sensi dell?art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell?interno, dell?11 novembre 2020 ? ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti gi? adottati negli anni precedenti. Tale adempimento ? necessario affinch? il comune ottenga, da parte dell?Agenzia delle entrate, la disponibilit? dei dati ? relativi all?annualit? 2020 ? risultanti dalle comunicazioni all?autorit? di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L?inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall?apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l?anno d?imposta di adozione dell?atto medesimo, e solo previa verifica che l?atto non sia stato gi? trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l?Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall?annualit? in cui ? avvenuta la pubblicazione dell?atto nel sito www.finanze.gov.it.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ? istituito dal comma 816 dell?art. 1 della legge n. 160 del 2019 ? e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ? istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 ? non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell?art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l?obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle ?entrate tributarie dei comuni?.

Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del documento

A decorrere dall?anno d?imposta 2021, in tutte le sezioni del servizio ?Normativa tributi enti locali? (?Gestione addizionale comunale all?IRPEF?, ?Gestione IMU L. 160-19/TARI/IMI/IMIS/IUC? e ?Gestione altri tributi comunali?) il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti ? attestato da una ricevuta in formato pdf che pu? essere scaricata dall?utente comunale al termine dell?operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti.

Entro le ventiquattro ore successive all?acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altres? trasmessa al comune mediante PEC, utilizzando l?indirizzo che l?utente comunale ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

Offline Cinzia76

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RISCOSSIONE ? Ingiunzione ? Notifica ? Rifiuto ? Soggetto non identificato ? Nullit?

CTR LAZIO ? Sentenza 4031 del 15/12/2020
Notifica contribuente ? Rifiuto ricevere atto ? Messo notificatore ? Rifiuto destinatario ? Onere probatorio ? Omesso assolvimento ? Notifica mani proprie ? Mancato perfezionamento ? Rileva ? Nullit? notifica ? Consegue.

Sentenza del 15_12_2020 n. 4031 ? Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione_Collegio 8


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ICI ? Abitazione principale ? Assenza dichiarazione e residenza anagrafica ? Esenzione ? Non dovuta ? CTR MOLISE ? Sentenza 365 del 9/12/2020

?il riconoscimento dell?abitazione principale implica il requisito della dimora abituale che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Dagli atti di causa emerge che nessuno dei due contribuenti era in possesso, nell?anno di riferimento, della residenza anagrafica nell?immobile soggetto a tassazione n? risulta essere stata dichiarata e documentata al Comune l?esistenza fra i due di un rapporto di concessione in uso gratuito delle reciproche abitazioni. N? ? possibile sostenere che la riduzione di imposta (o il suo azzeramento) possa avvenire in assenza di una specifica dichiarazione da parte del contribuente. Infatti, come chiaramente indicato anche nel DM 12 maggio 2009, la dichiarazione ? comunque necessaria quando il contribuente non abbia seguito le modalit? indicate dal regolamento comunale per il riconoscimento di agevolazioni?

Sentenza del 09_12_2020 n. 365 ? Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione_Collegio 2

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IMU ? Abitazione principale ? Unit? immobiliari catastalmente diverse, contigue, con servizi comuni ? Esenzione -Non spetta ? CTR UMBRIA ? Sentenza 77 del 11/6/2020
L?unione di fatto di due unit? immobiliari catastalmente diverse ma costituenti una sola unit? abitativa adibita ad abitazione principale non d? diritto alla esenzione IMU in quanto la giurisprudenza di cassazione ? consolidata nel ritenere che i dati catastali di ogni singola unit? costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell?imposta IMU e sia quindi onere esclusivo del contribuente produrre l?aggiornamento della propria dichiarazione quando intervengono variazioni che influiscono sulla determinazione dell?imposta. Non ? applicabile la norma pi? favorevole in materia di ICI trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.


https://www.idrico.it/wp-content/uploads/2021/03/Sentenza-del-11_06_2020-n.-77-Comm.-Trib.-Reg.-per-lUmbria-Sezione_Collegio-3.pdf

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Agenti contabili, resa del conto giudiziale
 
Argomenti: agenti contabili

Il codice di giustizia contabile, Dlgs 174/2019, all?art. 139 dispone che gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione (si ritiene riferito al rendiconto e comunque per gli enti locali il termine ? 60 giorni), previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Le modalit? di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilit? generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.



By: Delfino & Partners spa

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Buongiorno,  il GRUPPO DI STUDIO 013 E' IN PARTENZA IL 22/03
Ci sono ancora alcuni posti disponibili, vi aspetto!
Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete scrivermi anche in privato.



« Ultima modifica: 11 Marzo 2021, 18:29:36 da Cinzia76 »

Offline Cinzia76

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Re:Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi"
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2021, 10:56:34 »
Buongiorno e buona domenica a tutti

IMU – Cassazione – Ordinanza 1263 del 21/1/2021 – Inagibilità già a conoscenza dell’Ente – Riduzione – Non necessita ulteriore richiesta

https://www.idrico.it/index.php/2021/01/30/imu-cassazione-ordinanza-1263-del-21-1-2021-inagibilita-gia-a-conoscenza-dellente-riduzione-non-necessita-ulteriore-richiesta/
« Ultima modifica: 08 Marzo 2021, 06:57:03 da Simone Chiarelli »

Offline Cinzia76

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Buongiorno a tutti,
Vi segnalo due risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia in merito a:

- Imu - Proprietario residente all’estero
- Case separate, unico nucleo


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I titolari degli alberghi non sono più agenti contabili (di Giuseppe Debenedetto)

In breve
Per la Corte dei conti lombarda, escluso il reato di peculato, non si configurare il «maneggio di denaro pubblico»

I gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili, non potendosi più imputare loro alcuna condotta di omesso versamento di denaro pubblico, ma soltanto l'inadempimento di un obbligo tributario.

Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 38/2021, prendendo le distanze dalle altre sezioni della Corte dei Conti e conformandosi così ai principi sanciti dalla Cassazione penale con le recenti sentenze n. 30227/2020 (su Enti locali & edilizia del 4 novembre) e n. 36317/2020.

I giudici contabili lombardi hanno chiarito che con la riforma introdotta dall'articolo 180 del Dl 34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020) i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Pertanto, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, come previsto dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Si tratta di modifiche normative che hanno prodotto effetti anche a livello penale, non potendosi più configurare il reato di peculato in caso di mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno. La Cassazione penale ha infatti chiarito che il gestore non può più essere ritenuto incaricato di pubblico servizio non essendoci più maneggio di denaro pubblico (sentenze n. n. 30227/2020 e n. 36317/2020).

É rimasto però il dubbio sulla possibilità di continuare a qualificare agente contabile il gestore della struttura ricettiva. Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (tra cui la Sicilia con la sentenza n. 432/2020 (su Enti locali & edilizia del 23 settembre ) e la Toscana con le sentenze n. 273/2020, n. 286/2020, n. 306/2020, n. 316/2020, n. 328/2020, n. 330/2020 e n. 4/2021) hanno ritenuto che nulla sarebbe cambiato sotto il profilo della responsabilità erariale del gestore, che resterebbe quindi agente contabile.

Link utili
·         Corte dei conti Lombardia, sentenza del 12 febbraio 2021, n. 38
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/img/sources/placeholder.pngCorte dei Conti

Tratto da Plusplus24 e Smart24

Posizione non condivisa dalla Corte dei Conti Lombardia, che evidenzia il contrasto con quanto affermato dalla Cassazione penale, poichè una volta escluso il reato di peculato (in quanto le somme dovute dall'esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune), risulta difficile configurare il «maneggio di denaro pubblico», condizione indispensabile per attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva.

Peraltro, il gestore è attualmente incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione (ovvero il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta. In sostanza il gestore rientra in un rapporto di natura esclusivamente tributaria, come desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

La decisione dei giudici contabili lombardi ha evidenti riflessi sugli adempimenti delle strutture ricettive, che non sono più tenute alla resa del conto giudiziale della gestione (modello 21), ad eccezione del primo periodo dell'anno 2020 (cioè fino al 18 maggio 2020). I Comuni avranno invece la possibilità di controllare le dichiarazioni delle strutture ricettive attraverso i dati e le informazioni che l'Agenzia delle Entrate mette a loro disposizione secondo le modalità previste dal Dm 11 novembre 2020.

 



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Buongiorno a tutti e buona lettura  :)

per chi sta preparando concorsi in ambito tributario o anche contabile potrebbe essere interessante dimostrare di conoscere l'argomento "riscossione coattiva" con le annesse difficoltà.

Per dubbi e approfondimenti sono a disposizione.

Offline Simone Chiarelli

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Re:Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi"
« Risposta #3 il: 19 Febbraio 2021, 07:46:42 »
Cod614 - Lezione individuale (1 ora) in data/orario da concordare (Stantero)



https://formazione.omniavis.com/courses/cod614
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Dott. Simone Chiarelli - simone.chiarelli@gmail.com - tel. 3337663638
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https://formazione.omniavis.com/bundles/book          https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

Offline Cinzia76

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Re:Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi"
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2021, 08:13:56 »
Buongiorno,
in allegato il CV come richiesto.
Cordiali saluti.

Cinzia

Offline Simone Chiarelli

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Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi" ATTIVATO
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2021, 06:38:20 »
Gr013 - Gruppo di studio di "Enti locali: organi, atti e tributi"



Supervisore: dott. Simone Chiarelli

Coordinatrice: dott.ssa Cinzia Stantero
Contatto: c.stantero@tiscali.it

Giorno di riunione: Giovedì ore 18:30 - ATTIVO

Programma:
    1. Nozioni di base e concetti generali: il comune, lo statuto e i regolamenti, gli organi dell’ente
    2. La prova pratica in generale: emissione atti e provvedimenti con analisi di casi concreti
    3. La prova pratica nel settore tributi : l’avviso di accertamento, l’istanza di autotutela, l’istanza di rimborso
    4. I tributi locali, in particolare l’Imu
    5. L’imposta di soggiorno: adempimenti e segnalazioni alla Corte dei Conti
    6. La riscossione coattiva
    7. La lotta all’evasione fiscale, la collaborazione con l’agenzia delle entrate e le segnalazioni qualificate
    8. Le banche dati, l’aggiornamento del territorio, i mui (modello unico informatico), i docfa
    9. Strumenti per il controllo e la revisione degli accatastamenti degli immobili e il conseguente recupero dell’evasione
    10. Quiz e domande dei concorsi, esempi pratici e simulazioni

ISCRIZIONE AL GRUPPO: https://formazione.omniavis.com/courses/gr013

REGOLAMENTO DEI GRUPPI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57794.0.html
« Ultima modifica: 23 Marzo 2021, 06:36:08 da Simone Chiarelli »
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