Con la sentenza n.
3585 del 29 gennaio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere la controversia sorta in
ordine alla natura giuridica della recidiva qualificata, al fine di stabilire la riconducibilità di tale circostanza alla categoria delle
aggravanti ad effetto speciale che, ai sensi dell’art. 649-bis cod. pen., rendono procedibili d’ufficio taluni reati contro il patrimonio.Il rapporto tra procedibilità e recidiva già in passato aveva dato luogo a soluzioni divergenti, tanto da rendere necessario nel
1987 l’intervento delle Sezioni Unite. In quell’occasione, i giudici di legittimità valorizzarono i connotati personalistici della recidiva e ritennero come tale circostanza, non incidendo sul fatto-reato, non dovesse essere ricompresa tra le aggravanti che rendono procedibile d’ufficio un delitto che, nella sua forma semplice, è perseguibile a querela.
La questione di diritto sottoposta al Supremo Collegio dalla Seconda Sezione, con
ordinanza n. 5555 del 14 gennaio
2020, è così riassumibile: «
se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell’art. 649-bis cod. pen. ai fini della procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio, vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice».[/b]
Nella sentenza 3585 del 2021 le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: «
il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649- bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.».http://www.salvisjuribus.it/le-sezioni-unite-sulla-recidiva-e-unaggravante-che-indice-sul-regime-di-procedibilita/