https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gip-milano-falso-autodichiarazione-covid-inapplicabile-483-cpLa condotta di chi dichiara propositi ed intenti nel modulo di autodichiarazione covid rilevatesi ex post priva di riscontro non integra il reato di falso ex art. 483 c.p. ma solo quello di illecito amministrativo ( art. 4 D.L. 19/2020). Con la sentenza del Tribunale di Milano si ribadisce il concetto che le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà , intenzioni o propositi restano estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p.
"Ne discende che mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa
nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità ”.