La Corte Costituzionale con sentenza n. 17 del 2021 viene nuovamente
investita del compito di porsi come baluardo della prevalenza dello Stato di diritto sulle arbitrarie modifiche o interpretazioni, con particolare riferimento alla fase dell’esecuzione penitenziaria.
In particolare il
Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost. questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, c. 3, L 26 luglio 1975, n. 354 (O.P.), nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta, oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato ex art. 115 c.p..
La Corte Costituzionale, evidenziando l’impossibilità di effettuare una pronuncia additiva e specificando che la r
egolamentazione della materia spetta al legislatore, rimarca con forza il solco tracciato con la celebre sentenza n. 32/20 che ha evidenziato la natura sostanziale delle norme sull’esecuzione, soggette quindi al divieto di irretroattività in malam partem, a mente degli artt. 25, c.2, Cost. e 2 c.p..https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/02/25/la-corte-costituzionale-rimarca-la-tutela-dei-principi-costituzionali-nella-fase-dellesecuzione/