Autore Topic: Qualificazione del pagamento al socio di somme di denaro dalla societĂ  fallita  (Letto 479 volte)

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Offline Chiara Teodori

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Con la sentenza n. 852 del 12 gennaio 2021, la V Sez. pen. della Corte di Cassazione si è pronunciata, in tema di reati fallimentari, sulla corretta qualificazione dei trasferimenti di denaro dalla società, successivamente fallita, al socio.

Nel caso di specie la condotta contestata al ricorrente era consistita nell’avere ceduto, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, a un prezzo largamente inferiore al suo valore reale, gli unici cespiti di proprietà della società, già socia ed amministratrice della società ed ex moglie del ricorrente. La compravendita era avvenuta oltre un anno prima del fallimento.

Tale cessione era avvenuta in compensazione con un credito vantato, nei confronti della societĂ , dalla acquirente, in ragione di un finanziamento soci, poi postergato in bilancio, di cui era stata chiesta la restituzione, a distanza di oltre dieci anni, anche presentando ricorso per decreto ingiuntivo, il quale non venne mai opposto dalla societĂ .

Mutuando principi stabiliti dalla giurisprudenza civilistica, la Corte ha ritenuto che “i versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso), hanno, tuttavia, una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché essi non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società, e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società, e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, fermo restando che tra la società ed i soci può viceversa essere convenuta l’erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, e che i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società”.

Il Collegio ha concluso che “ nella materia penal-fallimentare il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale”.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/01/15/la-cassazione-sulla-qualificazione-del-pagamento-al-socio-di-somme-di-denaro-da-parte-della-societa-poi-fallita/

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Dott.ssa Chiara Teodori - esperta OV
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