In tema di
violazione di sigilli (art. 349 c.p.),la terza sezione penale della Corte di Cassazione
con sentenza del 4 marzo 2021 ha affermato i seguenti principi di diritto:Il reato di violazione di sigilli risulta con
figurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire che ne venga fatto un illegittimo della cosa, in quanto questa finalit? deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identit? della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica in malam partem;
Il reato di violazione di sigilli ha natura
istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilit? imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorit?, tanto che lo stato di flagranza per tale reato pu? essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui il soggetto indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell' immobile in violazione del vincolo di non disponibilit? sullo stesso.
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