La Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 2021 dichiara non fondata la questione di legittimit? costituzionale sollevata in ordine all'articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit?" cd Legge Severino, sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonch? in riferimento all'articolo 117 primo comma Cost. quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert? fondamentali.
Secondo la Consulta "anche tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore nazionale nella disciplina del diritto di elettorato passivo, si deve ritenere che la concreta regolamentazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma censurata operi - per la platea delimitata di soggetti ai quali si applica, per la temporaneit? e gradualit? dei suoi effetti, per la legittimit? dei suoi fini e per la sua adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze cautelari perseguite - un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco ed in ogni caso non presenti sintomi di arbitrariet? tali da determinare il contrasto con l'articolo 3 Prot. addiz CEDU come interpretato dalla Corte EDU".