Autore Topic: Uno per tutti  (Letto 1640 volte)

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Offline zitello

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Re:Uno per tutti
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2021, 08:12:32 »
SI parlava non di consenso, ma di dare i nominativi al titolare della location, che magari neppure li chiede.

Offline GiovannaPanucci

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Re:Uno per tutti
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2021, 09:34:25 »
Sulla raccolta del consenso non si applica il principio di minimizzazione.
Raccoglierei quelli di tutti in caso di "contagio".

Offline zitello

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Re:Uno per tutti
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2021, 08:08:17 »
Il quesito non riguardava l'immagine fotografica, ma i nominativi della troupe: occorre veramente darli tutti con il solito pretesto di poterli avvertire in caso di contagio, oppure invece basta avvertire il capo che provvede lui ad avvertire gli altri, in modo da minimizzare i dati?

Offline GiovannaPanucci

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Re:Uno per tutti
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2021, 10:56:51 »
Non credo di aver capito bene il dubbio a monte della tua domanda.
In ogni caso:

REGOLE BASE PER RIPRESE AUDIO VIDEO IN LUOGHI CHIUSI: RIPASSO

Il punto di partenza e' capire che l'immagine fotografica/video e' un dato personale.
L?immagine del volto (o come dice il GDPR, l'immagine facciale, art. 4, par. 1, n. 14) diviene dato sensibile (particolare) solo se sottoposta ad un trattamento tecnico particolare che la trasforma (tramite la rilevazione di una serie di parametri biometrici) in un mezzo con cui procedere all'identificazione automatica ed univoca di una persona.

Cosa non banale, perche' le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se in quanto atti ad individuare e identificare una persona fisica.
Da qui due ECCEZIONI:
--> sono escluse da qualsiasi applicazione della privacy le immagini con il volto coperto o offuscato (anche ad esempio perche' indossano un cappello o sono ripresi in modo che il volto non si veda completamente)
--> il soggetto in luogo aperto al pubblico e' parte del contesto come qualsiasi altro oggetto. Non si applica la disciplina della privacy perche' non c'e' trattamento diretto. Assume rilevanza solo se in primo piano.

Normativa di riferimento:
art. 10 c.c.
art. 96 e 97 legge sul diritto d'autore
Regolamento UE 2016/679

E' sempre lecito fotografare ed eseguire riprese video (IN LINEA DI MASSIMA):
a. A fini giornalistici e di informazione in generale
b. Per scopi accademici
c. Per arte e letteratura
d. In occasione di eventi, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (L'oggetto principale dello scatto deve essere, pero', la manifestazione o la cerimonia in se', non l'individuo ritratto nella foto)
e. In tutti i casi in cui vi sia il consenso dell'interessato, anche in maniera implicita e questo deriva anche dalla mancanza di opposizione (es. il selfie di gruppo)

Proprio il punto d) suscita dubbi di interpretazione.
Data l'incertezza su come capire cosa prevale tra la persona ritratta e l?evento in corso, e' consigliabile acquisire il consenso delle persone occasionalmente ritratte nella fotografia se particolarmente riconoscibili (cioe' se in primo piano), pena il rischio di commettere un illecito, anche ai fini privacy.
PERCHE'?? --> banalmente perche', una volta che l?immagine della persona raffigurata nella fotografia esce dalla sfera personale del soggetto che l?ha raccolta, anche se privato e non mosso da scopi commerciali,  l?uso che se ne farebbe non avrebbe pi? i caratteri di una attivita' esclusivamente ?personale o domestica? sicche' si dovrebbe applicare appieno il GDPR, compreso l?art. 6, che subordina la liceita' del trattamento alla sussistenza di una base giuridica, che qui verrebbe a mancare.

Da questo ricaviamo che:
1. In ambito di attivita' associative, ricreative, scolastiche, sportive, etc. se pubblico su siti o similari scatti o riprese video dove riprendo i volti delle persone e questi sono facilmente riconoscibili serve il consenso.
2. Facebook, Instagram, Twitter, ecc. equivalgono a pubblicazione e occorre avere il consenso.

In caso di minori --> occorrere il consenso di entrambi genitori o di chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.
Riferimenti utili: Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017 + art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza + art. 13 del DPR 22 settembre 1988, n. 448.

ATTENZIONE!! Fotografie Comunioni, Cresime e cerimonie similari
Oltre al dato del volto del minore raccogliamo anche una chiara informazione sulle sue convinzioni religiose. La loro acquisizione ed archiviazione per uso endo-parrocchiale puo' considerarsi legittimo, ai sensi dell'art. 9, paragrato 2, lettera d) (previa informativa), ma il consenso va raccolto oltre che per la eventuale pubblicazione (sito e social) anche per una utilizzazione al di fuori dell'ambito strettamente parrocchiale.
Riferimenti utili: le linee guida dell'avvocatura generale della Diocesi di Milano.

Morale della favola: PREDISPORRE INFORMATIVA E RACCOGLIERE CONSENSI in foto/riprese dove si vedono chiaramente i volti delle persone.

#In ultimo:
FOTOGRAFARE/PUBBLICARE
Il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto! La pubblicazione di foto di persone rappresenta un'attivita' diversa dalla semplice raccolta, che avere come finalit? il solo uso privato, assolutamente legittimo anche in assenza di consenso.


« Ultima modifica: 24 Marzo 2021, 13:51:45 da GiovannaPanucci »

Offline zitello

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Uno per tutti
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2021, 09:45:11 »
Per autorizzare riprese video in uno spazio, si devono chiedere tutti i nominativi della troupe con la scusa di avvertirli in caso di contagio, oppure in base al principio di minimizzazione basta quello del capo che provveder? lui ad avvertire gli altri?