L'art. 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 al punto 18 prevede, tra i titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi, il numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
I figli sono considerati a carico, indipendentemente dal superamento di limiti d'età , se nell'anno in questione (l'anno antecedente a quello della dichiarazione), non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili (per i figli di età inferiore ai 24 anni il limite è stato innalzato a 4.000,00 €).
Il figlio è da considerarsi a carico se il figlio fa parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.
Il punto è confermato dalla FAQ n. 12 pubblicata dal MIUR in occasione del Concorso DSGA:
D: Cosa si intende con la dicitura “figli a carico" nella preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487 del 1994?
R: sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che rientrino nel nucleo familiare.
In conclusione, quindi, per rispondere alla tua domanda, entrambi i genitori potrebbero avere la preferenza.
