Autore Topic: Falsita' in autocertificazione da Covid non sussiste obbligo di dire la verita'  (Letto 867 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline Simone Chiarelli

  • Dott. Simone Chiarelli
  • Administrator
  • Membro Super
  • *****
  • Post: 22.882
  • Dott. Simone Chiarelli
    • Mostra profilo
    • Chiarelli Simone
    • E-mail
“Libert  fondamentali” e misure restrittive Covid-19 (28/3/2021 ore 18:00)
https://www.youtube.com/watch?v=kPmr30NVQf4
L'avv. Lorenzo Tamos ci offre un approfondimento su recenti sentenze in merito a valore ed efficacia dei DPCM, autocertificazioni "false" e misure contro i "non vaccinati"
* * * * * * * * * *
Dott. Simone Chiarelli - simone.chiarelli@gmail.com - tel. 3337663638
* * * * * * * * * *
https://formazione.omniavis.com/bundles/book          https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

Offline zitello

  • Membro Super
  • *****
  • Post: 589
  • Nuovo iscritto
    • Mostra profilo
E allora a che serve la dichiarazione? Tra l'altro, non ? neppure un'autocertificazione in senso proprio, essendo firmata pure dal pubblico ufficiale come i verbali di incidenti.
Ancora pi? buffo quando si dichiarano fatti non verificabili, come di non avere mal di testa o difficolt? respiratoria, oppure di non essere stato lo stesso giorno in altre case private.
Invece che firmare tanti bla bla, si potrebbero fornire direttamente prove di ci? che ? chiesto, ad esempio un contratto di affitto per provare il domicilio, o il sito dell'azienda dove si lavora.

Offline Chiara Teodori

  • Moderator
  • Esperto
  • *****
  • Post: 106
  • Nuovo iscritto
    • Mostra profilo
    • E-mail
In tema di autocertificazioni Covid e obbligo di dire la verita', il  Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini, Dott.ssa Alessandra del Corvo con sentenza del 12 marzo 2021  ha assolto, con la formula [i]perche' il fatto non sussiste, un imputato al quale veniva contestata la fattispecie di cui all?art. 483 c.p. in relazione all?art. 76 del D.P.R. 445/00, perche'  si legge nell?imputazione il fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER, affermava falsamente un fatto del quale l?atto era destinato a provare la verita'. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il [?] di [?] in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non rispondente al vero[/i].

L?art. 483 c.p. ? si legge nella sentenza incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale ?fatti dei quali l?atto  destinato a provare la verita'; [?] Escluso che la norma in esame preveda un generale obbligo di veridicita' nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale, la destinazione ?alla prova? ? stata individuata nella specifica rilevanza giuridica che abbia la documentazione pubblica dell?attestazione del privato. Per pacifica giurisprudenza di legittimita', le false dichiarazioni del privato integrano infatti il delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verita' dei fatti cui si riferiscono nonche' ad essere trasfuse in un atto pubblico: secondo la Corte, in altri termini, il delitto previsto dall?art. 483 c.p. sussiste solo qualora l?atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato ? stata trasfusa, sia destinato a provare la verita' dei fatti attestati, e cioe' quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all?atto-documento nel quale la sua dichiarazione ? stata inserita dal pubblico ufficiale?.

"In tutti i casi quale quello in esame ? nel quale l?autodichiarazione in ipotesi infedele ? resa dal privato all?atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale ?  appare difficile stabilire quale sia l?atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge. Da un lato, infatti, il controllo successivo sulla veridicita' di quanto dichiarato dai privati ? solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all?atto della sottoscrizione dell?autodichiarazione  potrebbe  di fatto restare privo di qualunque conseguenza giuridica; dall?altro, occorrerebbe ipotizzare che l?atto destinato a provare la verita' dei fatti auto-dichiarati e certificati dal privato sia il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l?atto di contestazione di un addebito di natura penale, come l?atto di ?informativa ai fini della conoscenza del procedimento? e il ?verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio?: in proposito, va rilevato che, nel caso di specie, all?epoca di commissione del fatto contestato all?imputato la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. dell?8.3.2020 relative al divieto di spostamento fuori dalla propria abitazione o Comune di residenza se non per le comprovate ragioni ivi previste era sanzionata penalmente ai sensi dell?art. 650 c.p.?.

Tuttavia  prosegue la sentenza appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ?dire la verita' sui fatti oggetto dell?auto-dichiarazione sottoscritta, proprio perche' non e' rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale?.


https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/29/falsita-in-autocertificazione-da-covid-19-per-il-privato-sottoposto-a-controllo-non-sussiste-alcun-obbligo-giuridico-di-dire-la-verita/
« Ultima modifica: 30 Marzo 2021, 08:51:44 da Chiara Teodori »
******************
Dott.ssa Chiara Teodori - esperta OV
******************

https://formazione.omniavis.com/
info@omniavis.it


Seguici sui social:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/omniavisnews/
TWITTER: https://twitter.com/omniavis
LINKEDIN: https://twitter.com/omniavis
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/omniavis
TELEGRAM: https://telegram.me/omniavis
SEZIONE ABBONATI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0