Con ordinanza numero 18518/2020 la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimit? costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell?art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, ?nella parte in cui escludono che il condannato all?ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all?art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l?attivit? delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale?.[/b]
La Corte Costituzionale al termine della Camera di Consiglio, svoltasi il 15 aprile, ha diffuso il seguente comunicato stampa:
"La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimit? sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell?ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l?accesso alla liberazione condizionale.
In attesa dell?ordinanza, l?Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.
La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilit? di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro.
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l?unico modo per il condannato di recuperare la libert?, ? in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l?articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell?uomo.
Tuttavia, l?accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell?attuale sistema di contrasto alla criminalit? organizzata.
La Corte ha perci? stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalit? organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessit? di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi."