Autore Topic: Circolazione stradale: la polizia giudiziaria non è tenuta ad attendere l'arrivo  (Letto 465 volte)

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Offline Simone Chiarelli

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Circolazione stradale: la polizia giudiziaria non è tenuta ad attendere l'arrivo del difensore nominato da chi dev'essere sottoposto all'alcooltest

In tema di circolazione stradale, l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza (alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, che dev'essere preceduto dall'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza tuttavia che gli operatori siano tenuti ad attendere l'arrivo del professionista eventualmente nominato.

Corte di cassazione, sezione VI civile, 7 gennaio 2021, n. 28

https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/006
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