DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00041)
(GU n.62 del 13-3-2021)
Vigente al: 14-3-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre una
speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo
svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine
di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato per la sessione 2020.
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con
decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, e'
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate
dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto
compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data
di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 2
Esame di Stato
1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal
candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile;
materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun
candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante
comunicazione da trasmettere secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale,
predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta.
Ogni quesito e' collocato all'interno di una busta distinta e
numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e
appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato
indica il numero della busta prescelto e il presidente della
sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da lui
indicata.
4. Per lo svolgimento della prima prova orale e' assegnata
complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito:
trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per
la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato
puo' consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la
giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il
candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio
della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i
soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario,
sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito,
il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella
disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero
utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la
discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a
disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato
della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello
svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli
utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilita' e non
formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della
sottocommissione.
5. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche
in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e ogni sorta
di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con alcuno,
pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento
motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su
immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la
sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al
candidato l'esito della prova.
6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
7. La seconda prova orale e' pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e
consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile
e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia' scelta per la
prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto
processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta
della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la
seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto
penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto
processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.
8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Art. 3
Composizione delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da
tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi
e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale
forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e
supplente, e' individuato tra magistrati, anche militari,
prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o
ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o
tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre
membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il
presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si
procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui
al comma 1, delle sottocommissioni gia' nominate con decreto del
Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove,
alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali,
alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza
nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19,
nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda
di ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione delle
materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.
3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono
essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso
qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I
segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso
la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il
personale che presta servizio nel distretto, su indicazione
dell'amministrazione interessata nel caso di personale non
appartenente all'amministrazione della giustizia.
Art. 4
Lavori delle sottocommissioni
1. La prima prova orale e' sostenuta dinnanzi a una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui
all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento
delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima
dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della
prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da
esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al
momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei
commissari e del personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso gli
uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i
locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le
disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i
presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi
sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione
all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla
sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45,
comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi con
le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la
disposizione del comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e' data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire
per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e
per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita'
e la coerenza dei criteri di esame.
7. In caso di positivita' al virus COVID-19, di sintomatologia
compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento
fiduciario, il candidato puo' richiedere, con istanza al presidente
della sottocommissione distrettuale corredata da idonea
documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della
prova stessa. Il presidente puo' disporre la visita fiscale
domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza
e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data
di cessazione dell'impedimento.
Art. 5
Verbale della prova di esame
1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della
prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione
del candidato, delle modalita' e del corretto funzionamento del
collegamento con la sottocommissione, della identita' dei membri
della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal
candidato, del numero della busta dalla quale il quesito e'
prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato,
dell'orario di inizio e della fine della prova.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da'
atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente
per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal
presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del
verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la
sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il
verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal
candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del
candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
Art. 6
Compensi
1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonche', per la seconda
prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di
cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al
segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui
all'articolo 2, comma 2, e' corrisposto esclusivamente un gettone di
presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna
seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno
effettivamente partecipato.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione ?Fondi da ripartire? dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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