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Post - Chiara Teodori

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Con ordinanza numero 18518/2020 la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimit? costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell?art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, ?nella parte in cui escludono che il condannato all?ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all?art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l?attivit? delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale?.[/b]

La Corte Costituzionale al termine della Camera di Consiglio, svoltasi il 15 aprile, ha diffuso il seguente comunicato stampa:

"La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimit? sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell?ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l?accesso alla liberazione condizionale.
In attesa dell?ordinanza, l?Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.
La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilit? di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro.
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l?unico modo per il condannato di recuperare la libert?, ? in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l?articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell?uomo.
Tuttavia, l?accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell?attuale sistema di contrasto alla criminalit? organizzata.
La Corte ha perci? stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalit? organizzata di stampo mafioso, e delle  relative regole penitenziarie, sia della necessit? di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.
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Diritto civile e procedura civile / Patti successori
« il: 14 Aprile 2021, 19:22:19 »
Il diritto successorio si caratterizza per la tutela di interessi superiori, la tutela degli interessi della famiglia, la tutela dei legittimari.
La tutela dei legittimari ? una tutela sia QUANTITATIVA che QUALITATIVA:
quantitativa in quanto la quota di riserva costituisce un limite al potere di disporre dei propri beni, quindi la tutela dei legittimari limita l?autonomia privata,

- QUALITATIVA:  si esplica attraverso l?AZIONE DI RIDUZIONE dell?atto dispositivo lesivo della quota di legittima e l?AZIONE DI RESTITUZIONE che esercitabile anche nei confronti dei terzi.

Il primo pilastro del diritto successorio ? costituito dalla tutela dei legittimari, il secondo pilastro ? costituito dall?unitariet? del sistema delle successioni, il sistema delle successioni ? un sistema rigido, avente uno statuto legale che si basa su norme inderogabili.

La legge prevede unico veicolo negoziale per la trasmissione delle proprie sostanze TESTAMENTO.

Il terzo pilastro ? costituito: CENTRALITA? EVENTO MORTE.

La centralit? dell?evento morte consente di spiegare la nullita? dei patti successori.
I patti successori sono quei patti posti in essere prima dell?apertura della successione che determinano attribuzioni mortis causa.
Il divieto di patti successori ? posto dall?art. 458 cc e  vieta i patti successori siano essi istitutivi, dispositivi, rinunciativi.

Quanto ai patti successori la Corte di Cassazione,  sez. II civile, con sentenza 1? aprile - 2 settembre 2020, n. 18197 ha affermato che: "l?esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacch? si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.".
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 11655/2021 ha chiarito che la causa di esclusione della punibilita' di cui all'articolo 131 bis c.p. si pu? applicare anche al reato di guida in stato di ebbrezza.

Gia' le SU avevano stabilito che la non punibilita' per particolare tenuit? del fatto ? applicabile "anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuit?, la presenza di soglie di punibilita' all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Come ? noto, il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravita' del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualita' del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalit? della condotta, l'esiguit? del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuit? del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalita' della condotta e l'esiguita1 del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen."


Ne consegue, prosegue la Corte  nel caso di specie, la punibilita'  deve essere esclusa per particolare tenuita' del fatto, in quanto l'imputato ha commesso diverso tempo prima un precedente di modesta entita', nel sinistro non ha cagionato lesioni alle persone, il tasso alcolemico rilevato ? prossimo alla soglia minima e la condotta non pu? considerarsi abituale.

Fonte: Cassazione: tenuit? del fatto anche per chi guida ubriaco https://www.studiocataldi.it/articoli/41598-cassazione-tenuita-del-fatto-anche-per-chi-guida-ubriaco.asp#ixzz6rWPP1iYj
(www.StudioCataldi.it)



https://www.studiocataldi.it/articoli/41598-cassazione-tenuita-del-fatto-anche-per-chi-guida-ubriaco.asp

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Diritto penale e procedura penale / Vaccinazioni e "scudo penale"
« il: 02 Aprile 2021, 10:34:23 »
Si allega al presente il comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo riguardante il decreto-legge ? approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri di mercoled? 31 marzo 2021 ? che introduce ?misure urgenti per il contenimento dell?epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici?.

Con specifico riferimento al tema delle vaccinazioni, nel comunicato si legge quanto segue: "il decreto
- esclude la responsabilit? penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorch? le vaccinazioni siano effettuate in conformit? alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all?immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

- introduce disposizioni volte ad assicurare l?assolvimento dell?obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la
sua operativit? e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

- stabilisce che le previsioni gi? vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla
somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacit? naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.
"

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/04/01/vaccinazioni-e-scudo-penale-approvato-un-decreto-legge-che-esclude-la-responsabilita-penale-del-personale-medico/

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Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a delineare i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformit? ad esso di atti formati all?estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori.
L?occasione ? fornita dall?esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l?idoneit? alla adozione, al fine di verificare la conformit? della stessa al best interest of the child.

Nello specifico le S.U. affermano il seguente principio di diritto:  ?Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell?adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternit? a fondamento della filiazione?.

http://www.articolo29.it/2021/le-sezioni-unite-si-alla-trascrizione-della-adozione-parte-due-papa/

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In tema di autocertificazioni Covid e obbligo di dire la verita', il  Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini, Dott.ssa Alessandra del Corvo con sentenza del 12 marzo 2021  ha assolto, con la formula [i]perche' il fatto non sussiste, un imputato al quale veniva contestata la fattispecie di cui all?art. 483 c.p. in relazione all?art. 76 del D.P.R. 445/00, perche'  si legge nell?imputazione il fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER, affermava falsamente un fatto del quale l?atto era destinato a provare la verita'. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il [?] di [?] in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non rispondente al vero[/i].

L?art. 483 c.p. ? si legge nella sentenza incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale ?fatti dei quali l?atto  destinato a provare la verita'; [?] Escluso che la norma in esame preveda un generale obbligo di veridicita' nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale, la destinazione ?alla prova? ? stata individuata nella specifica rilevanza giuridica che abbia la documentazione pubblica dell?attestazione del privato. Per pacifica giurisprudenza di legittimita', le false dichiarazioni del privato integrano infatti il delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verita' dei fatti cui si riferiscono nonche' ad essere trasfuse in un atto pubblico: secondo la Corte, in altri termini, il delitto previsto dall?art. 483 c.p. sussiste solo qualora l?atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato ? stata trasfusa, sia destinato a provare la verita' dei fatti attestati, e cioe' quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all?atto-documento nel quale la sua dichiarazione ? stata inserita dal pubblico ufficiale?.

"In tutti i casi quale quello in esame ? nel quale l?autodichiarazione in ipotesi infedele ? resa dal privato all?atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale ?  appare difficile stabilire quale sia l?atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge. Da un lato, infatti, il controllo successivo sulla veridicita' di quanto dichiarato dai privati ? solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all?atto della sottoscrizione dell?autodichiarazione  potrebbe  di fatto restare privo di qualunque conseguenza giuridica; dall?altro, occorrerebbe ipotizzare che l?atto destinato a provare la verita' dei fatti auto-dichiarati e certificati dal privato sia il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l?atto di contestazione di un addebito di natura penale, come l?atto di ?informativa ai fini della conoscenza del procedimento? e il ?verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio?: in proposito, va rilevato che, nel caso di specie, all?epoca di commissione del fatto contestato all?imputato la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. dell?8.3.2020 relative al divieto di spostamento fuori dalla propria abitazione o Comune di residenza se non per le comprovate ragioni ivi previste era sanzionata penalmente ai sensi dell?art. 650 c.p.?.

Tuttavia  prosegue la sentenza appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ?dire la verita' sui fatti oggetto dell?auto-dichiarazione sottoscritta, proprio perche' non e' rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale?.


https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/29/falsita-in-autocertificazione-da-covid-19-per-il-privato-sottoposto-a-controllo-non-sussiste-alcun-obbligo-giuridico-di-dire-la-verita/

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 Suprema Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con la sentenza n. 5422/21, depositata il 26 febbraio ha affermato il seguente principio di diritto: affinch?  "un evento meteorologico, anche di notevole intensit?, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalit? e della imprevedibilit? (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non ? di per s? sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilit? in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018? cit.).
 In tal senso, dunque, l'imprevedibilit?, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarit? causale, ?va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento?, mentre l'eccezionalit? ? da ?identificarsi come una sensibile deviazione".

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L'istituto della particolare tenuit? del fatto ? attualmente contemplato nell'art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Si tratta di una causa di non punibilit?  che risponde ai  seguenti PRINCIPI COSTITUZIONALI:
-   PROPORZIONALITA?;
-   OFFENSIVITA?;
-   SUSSIDIARIETA?;

Risulta altres? FUNZIONALE ALLA DEFLAZIONE del sistema penale, infatti  esclude la punibilit? in ordine a fattispecie che, astrattamente, ben configurano ipotesi di reato ma che, in concreto, sono espressione di un minimo grado di offensivit?.

Costituiscono presupposti dell'istituto:
1)   LIMITE EDITTALE: reato punito con pena detentiva NON SUPERIORE nel MASSIMO A 5 ANNI, (anche congiunta a pena pecuniaria);

2) la SUSSISTENZA di 2 INDICI-CRITERI: particolare tenuit? dell? offesa e non abitualit? del comportamento.

Di recente la Corte di Cassazione ? intervenuta sui confini di applicabilit? di tale istituto con la sentenza n. 35910/2020 in cui  ha escluso che possa qualificarsi comportamento abituale, e quindi precludere l?applicazione della causa di non punibilit?, l?annoverare trentadue precedenti penali specifici purch? lontani, nel tempo, rispetto all?ultima condotta contestata.
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Infatti secondo la Corte "il dato temporale di commissione delle violazioni non possa considerarsi elemento "neutro" rispetto a quei comportamenti che rilevino, sul piano del diritto, nella loro ripetizione.

"Considerato, oltretutto, che l'apprezzamento in ordine all'abitualit? del comportamento, preclusiva dell'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis c.p., deve essere effettuato con un taglio che sia in grado di conferire concretezza a quella "serialit? delle condotte" che ne rappresenta l'elemento caratterizzante, ne viene che non ? possibile prescindere, nel giudizio da compiere in relazione ad essa, dalla valutazione del tempo di commissione dei precedenti reati, onde verificare se quello per il quale ? invocata l'applicazione della causa di non punibilit? per particolare tenuit? del fatto sia espressione di una situazione episodica ovvero sia l'indice rivelatore di una frequenza nel tempo delle violazioni di precetti posti a presidio di determinati beni giuridici, sintomatica di una dimestichezza del soggetto agente con l'illecito. La messa al bando di ogni automatismo nella valutazione indicata ?, peraltro, coerente con la finalit? deflattiva che l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. ? chiamata a perseguire".




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La V Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10778 del 19 marzo 2021  ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: ?se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell?art. 61 n. 5 cod. pen".

Secondo una  prima e pi? risalente opzione interpretativa la commissione del reato in ora notturna integra di per s? gli estremi dell'aggravante della minorata difesa.

Altro, maggioritario, orientamento esclude, invece, che, ai fini della configurabilit? della minorata difesa, il tempo di notte ex se possa realizzare
automaticamente l'aggravante in disamina.


Secondo siffatta opzione interpretativa, ai fini della configurabilit? della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per s? solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacit? di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale
difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata.


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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 29766 del 29 novembre 2020 ha affermato che "nei giudizi relativi alle richieste risarcitorie per responsabilita' da contatto di emo trasfusione, l?attore danneggiato deve provare il nesso causale sussistente fra la specifica trasfusione ematica dal medesimo subita e il contagio con l?epatite C ed inoltre tale prova pu? essere fornita anche attraverso il ricorso a presunzioni nel caso in cui la struttura sanitaria non abbia predisposto o non abbia prodotto in giudizio la documentazione obbligatoria sulla tracciabilit? del sangue trasfuso al paziente. Tuttavia, tale principio relativo alla ripartizione dell? onere probatorio, presuppone che l?attore abbia dato prova (eventualmente anche in via presuntiva) del fatto che le emotrasfusioni siano effettivamente avvenute."

Secondo il giudice, invece, nel caso di specie, dalla cartella clinica non risultava effettuata alcuna emotrasfusione e la corte d?appello aveva ritenuto che la prova per testi non fosse idonea a superare le risultanze della documentazione sanitaria.

In considerazione di ci?, la suprema corte ha confermato il proprio orientamento, secondo cui, per ottenere l?indennizzo per danni irreversibili subiti a causa di epatiti derivanti da emotrasfusioni, il danneggiato deve provare:
 - l?effettuazione della trasfusione ematica;
- il verificarsi del contagio;
- il suo nesso causale con l?emotrasfusione.

https://www.diritto.it/nella-azione-di-responsabilita-per-contagio-da-emotrasfusione-spetta-al-ricorrente-provare-lavvenuta-emotrasfusione/


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La  Corte di cassazione, Sezione seconda, con sentenza n. 1085/2021 si e' pronunciata sulla configurabilita' dell?aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) con riguardo alla fattispecie di truffa nelle vendite di prodotti online.

Dando seguito al proprio consolidato orientamento, ha chiarito la Corte che ?sussiste l?aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all?autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell?art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell?ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ?on-line?, poich?, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l?agente, determina una posizione di maggior favore di quest?ultimo, consentendogli di schermare la sua identit?, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell?acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta?.

Le condizioni della minorata difesa sono identificate:
-   nella ?costante? distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalit? di contrattazione pone l?acquirente in una situazione di debolezza in quanto ? costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualit? del prodotto;

- nel fatto che  la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l?identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilit?.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/01/16/la-cassazione-sulle-condizioni-di-applicabilita-della-aggravante-della-minorata-difesa-in-caso-di-truffa-online/

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Con la sentenza n. 124/2021 il Giudice di Pace di Avellino ha affrontato la questione dell'impossibilita' sopravvenuta di una viaggiatrice ad usufruire di un pacchetto turistico acquistato, impossibilitaaa' dovuta ad una patologia febbrile regolarmente documentata con certificato sanitario.

Orbene il Giudice di Pace di Avellinese ha decretato l'impossibilita' sopravvenuta dell'attrice a usufruire del viaggio, dichiarando risolto il contratto sottostante ex art. 1463 c.c. con diritto al rimborso integrale delle somme pagate.

https://www.studiocataldi.it/articoli/41449-viaggio-saltato-per-febbre-rimborso-o-voucher.asp

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La normativa di riferimento sui danni da bagaglio smarrito e' data dall'articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall?Italia con la legge 12 del 2004,  normativa che disciplina la responsabilita' del vettore aereo e  l?entita' del risarcimento del danno per la perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.

L?indennita' prevista dall?art 22 e' contenuta nella somma di 1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero..

  I diritti di prelievo sono una specie di valuta che costituisce l?unita' di misura fissata dal fondo monetario internazionale (FMI), ed e' ricavata da un paniere di valute nazionali. I diritti di prelievo sono spesso utilizzati nelle transazioni internazionali e nelle convenzioni.  Al tasso di cambio attuale, mille diritti speciali equivalgono a poco piu' di mille Euro.

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3165/2021,  l?art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilita' del vettore aereo, ragion per cui l?indennita' di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l?acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale.

 Unica spesa che fuoriesce dall?indennita' stabilita in misura fissa, e' quella delle spese legali sostenute dal passeggero per far valere il proprio diritto, e degli altri oneri connessi con la controversia, oltre agli interessi.

https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/23/danni-per-perdita-bagaglio-aereo

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Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 settembre 2020 ha affermato che l?impossibilita' parziale sopravvenuta della prestazione di uno dei contraenti causata da eventi eccezionali ed imprevedibili (quale l?epidemia pandemica) permette alla parte non inadempiente e che non abbia interesse alla risoluzione del contratto di ottenere la riduzione della propria prestazione, in ottemperanza al dovere di correttezza e solidarieta' ex art. 2 Cost..

 Il principio di buona fede ex art. 1375 c.c. costituisce fondamento imprescindibile del rapporto contrattuale, dalla sua formazione alla sua eventuale evoluzione. Le parti sono sempre tenute a contrattare rispettando il dovere costituzionalmente garantito della solidarieta' (art. 2 Cost.) il quale giustifica anche una rivalutazione del canone locativo a fronte della sopravvenienza di un?eccessiva onerosita' della prestazione dovuta a causa di eventi imprevedibili ed eccezionali.


http://www.salvisjuribus.it/riduzione-del-canone-di-locazione-a-causa-del-covid-19/

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La Corte di Cassazione con sentenza n. Cassazione n. 29469/20 ha enunciato il seguente principio di diritto: ""il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libert? di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purch? dalla stessa emerga in modo inequivoco la volont? di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita".

La Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza (conforme a quella della CEDU ai sensi degli artt. 8 e 9 della Convenzione) che ha individuato nel dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova una particolare fattispecie, distinta dalla normale autodeterminazione sanitaria inquadrata nel classico schema del consenso informato. La Corte, infatti, rileva come in questo caso si realizzi un'"osmosi di principi costituzionali" che vede come perno l'art. 19 della Costituzione, ossia la libert? religiosa.

https://www.studiocataldi.it/articoli/41031-il-valore-giuridico-del-dissenso-alle-emotrasfusioni-del-testimone-di-geova.asp

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  La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 10 dicembre 2020  richiama la sua giurisprudenza consolidata secondo la quale, per determinare se sussista un'accusa penale, occorre tener conto di tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in questione nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severita' della sanzione? (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ? 82, serie A n. 22). Questi criteri sono, peraltro, alternativi e non cumulativi: affinche' si possa considerare che esiste una accusa in materia penale  ai sensi dell?articolo 6 c. 1, e' sufficiente che l'illecito in questione sia, per sua natura, penale rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravita', rientra in linea generale nell'ambito della materia penale. Cio' non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara in merito alla sussistenza di un'accusa in materia penale (Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, ?? 30-31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, ? 31, CEDU 2007-IX (estratti)).

Per quanto riguarda la natura dell?illecito, la Corte rammenta che l?AGCOM, autorita' amministrativa indipendente, ha il compito di promuovere la trasparenza nella struttura delle imprese e delle societa' che operano nel settore dell?informazione affinche' quest?ultima sia libera e accessibile, e non concentrata nelle mani di centri di potere economico, e rileva che si tratta in tal caso di interessi generali della societa' normalmente protetti dal diritto penale (si veda, mutatis mutandis, A. Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, ? 40; si veda anche Societa' Stenuit c. Francia, rapporto della Commissione europea dei diritti dell?uomo del 30 maggio 1991, ? 62, serie A n. 232 A). Essa osserva inoltre che le sanzioni pecuniarie inflitte dall?AGCOM miravano per lo pi? a punire le ricorrenti al fine di impedire una recidiva, ed erano pertanto basate su norme che perseguono uno scopo sia preventivo ? dissuadere le interessate dal ricominciare ? che repressivo (si veda, mutatis mutandis, Jussila, sopra citata, ? 38).

 Per quanto riguarda la natura e la severita' della sanzione che puo' essere irrogata? alle ricorrenti (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, ? 120, CEDU 2003-X), la Corte constata che la sanzione in questione non poteva essere sostituita da una pena privativa della liberta' in caso di mancato pagamento (si veda, a contrario, Anghel c. Romania, n. 28183/03, ? 52, 4 ottobre 2007). Essa osserva, tuttavia, che l?AGCOM ha inflitto alle ricorrenti una sanzione pecuniaria di 103.000 EUR e che, a seguito di tale sanzione, le interessate non hanno potuto avere accesso a ulteriori forme di finanziamento di importo superiore a 7.000.000 EUR, e considera pertanto, che la sanzione, considerato importo, fosse severa e abbia avuto per le ricorrenti delle conseguenze patrimoniali importanti.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le sanzioni in questione, per la loro severita', rientrino nell?ambito penale (si veda, mutatis mutandis, ?zt?rk, sopra citata, ? 54, e, a contrario, Inoc?ncio c. Portogallo (dec.), n. 43862/98, CEDU 2001 I).

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 2020 - Ricorsi n. 68954/13 e 70495/13 - Causa Edizioni del Roma societa' cooperativa a r.l. e Edizioni del Roma s.r.l. c. Italia

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2%282020%29&contentId=SDU318896&previsiousPage=mg_1_20

17
La Prima sezione civile con sentenza 4477 del 19 febbraio 2021 ha affermato che l?interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l?esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimit? della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno
specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall?ordinamento giuridico.

 (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d?appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita).

18
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3204/2021, ha confermato la condanna dell?imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l?attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell?ex marito e le offese rivolte all?amante dell?ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano sentimenti di odio e vendetta.

https://www.studiocataldi.it/articoli/40975-diffamazione-scrivere-su-facebook-che-l-ex-ha-tradito.asp

19
Con ordinanza n. 1825 del 2020, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "se la causa di non punibilita' di cui all?art. 384, comma 1, cod. pen. sia applicabile al convivente more uxorio".

Con la sentenza n. 10381 del 2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "l?art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, ? applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' e nell?onore"[/i].

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/17/causa-di-non-punibilita-di-cui-allart-384-c-1-c-p-e-convivenza-more-uxorio-depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-10381-2021/


20
Il PRINCIPIO DI LEGALITA? RIENTRA FRA I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE CONFORMANO IL MODERNO DIRITTO PENALE.
Esso rinviene fondamento costituzionale, nell'articolo 25, comma 2 della Costituzione, quanto alla legge ordinaria negli artt. 1 e 199 c.p.

Quanto al fondamento sovranazionale sovviene l' articolo 7 CEDU.

Il principio di legalit? con i suoi corollari, appartiene alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri, per cui costituisce un PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO DELL?UE.
 
L?affermazione della primazia della legge segna il passaggio dallo STATO ASSOLUTO AL MODERNO STATO DI DIRITTO.

Ne deriva una concezione formale di reato, intendendosi per tale solo il fatto che ? espressamente qualificato dalla legge come illecito penale

COROLLARI  del principio di legalit? sono:
-PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE: secondo cui il monopolio della criminalizzazione spetta esclusivamente al potere legislativo statuale
-PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA? DELLA LEGGE SFAVOREVOLE: secondo cui la legge penale pu? disporre solo per l?avvenire e non si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore;
-PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA E TASSATIVITA?: secondo cui la previsione normativa generale ed astratta in materia penale deve rispondere ai requisiti di chiarezza, precisione e comprensivit?.

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Diritto civile e procedura civile / Assegno di divorzio
« il: 17 Marzo 2021, 18:55:17 »
Per lungo tempo la giurisprudenza ha riconosciuto all?assegno divorzile natura ASSISTENZIALE e ha ritenuto che il quantum dello stesso dovesse essere determinato in modo tale da assicurare all?avente diritto il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ed il suo presupposto era ravvisato nell?inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante

Le Sezioni Unite, nella  sentenza n. 18287 dell?11 luglio 2018 hanno adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto al passato, sintetizzabile nei seguenti punti:

-   Abbandono del CRITERIO  del tenore di vita;
-   disconoscimento della  funzione assistenziale all?assegno divorzile, in favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
-   valutazione complessiva della storia coniugale.

 Nel nuovo corso giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle SS.UU., l?assegno ferma la sua natura assistenziale ? PERMEATO DA UNA FUNZIONE COMPENSATIVA, DA UNA FUNZIONE PEREQUATIVA, DA UNA FUNZIONE RIEQUILIBRATRICE.
La funzione compensativa dell?assegno ? un RIFLESSO DEL MODELLO COSTITUZIONALE DI FAMIGLIA, che ? un modello fondato sui PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARI DIGNITA?, LIBERTA? DI SCELTA ED AUTORESPONSABILITA?.
In questa prospettiva del modello costituzionale di famiglia va letto l?art. 5 che disciplina l?assegno di divorzio, la norma riconosce il diritto all?assegno quando l?ex coniuge non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
La norma impone una valutazione di non adeguatezza dei mezzi, questa valutazione va effettuata in CONCRETO, ALLA LUCE DEI CRITERI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DELL?ART. 5 COMMA 6, cio? bisogna tenere in considerazione la situazione economica e patrimoniale delle parti per accertare se vi ? una disparit?, se vi ? uno squilibrio economico all?atto del divorzio.
Inoltre non ci si pu? fermare ad accertare la sussistenza di uno squilibrio ma occorre analizzare le cause dello stesso, se tale squilibrio dipende dall?assunzione di un ruolo endo-familiare trainante allora va compensato.

A seguito di tale pronuncia La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1119 ha chiarito quali siano gli effetti del dell? indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia delle SS.UU del 2028 sull?assegno divorzile nel caso di giudizi gi? chiusi affermando la necessaria sopravvenienza di fatti nuovi ai fini della modifica delle condizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale.

Infatti secondo la Corte ?I ?giustificati motivi? che legittimano la richiesta di revisione dell?assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimit??.

Quanto all?assegno divorzile di recente la Corte di Cassazione, Sez. I,  con ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020 ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite in riferimento all'effetto estintivo della convivenza more uxorio sul diritto a percepire un contributo divorzile.
"L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche? di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita?  dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicche? il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso".



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Diritto civile e procedura civile / Assegno di mantenimento
« il: 17 Marzo 2021, 16:57:20 »
L' ASSEGNO DI MANTENIMENTO  ha la FUNZIONE di scongiurare MUTAMENTI RADICALI causati dalla DISGREGAZIONE del NUCLEO FAMILIARE, fornendo i mezzi economici atti a permettere al coniuge di ADEGUARDI alla NUOVA SITUAZIONE.

Articolo 156 c.c. subordina l?attribuzione dell?assegno di mantenimento a 2 presupposti:

-    PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: non addebitabilit? della separazione al coniuge beneficiario;

-   PRESUPPOSTO OGGETTIVO: mancanza di adeguati REDDITI PROPRI da parte del coniuge beneficiario.

Dalla norma NON emerge alcun PARAMETRO in base al quale VALUTARE L?ADEGUATEZZA dei redditi.
In via interpretativa si afferma la necessit? di tener conto del tenore di vita goduto dai coniugi in COSTANZA DI RAPPORTO CONIUGALE, dovendo il mantenimento garantito lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza.

Al fine di comprendere la natura, la funzione e la misura dell'assegno di mantenimento ? utile la lettura delle pronunce di seguito riportate:

Tribunale Bergamo, 26 febbraio 2021

L'attribuzione dell'assegno di mantenimento va ancorata alla mancanza di ?redditi propri? adeguati al mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale da parte del consorte richiedente l'assegno, a cui ovviamente non sia stata addebitata la responsabilit? della separazione.

Cass. Civ. 22 luglio 2020

L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione ? considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonch? estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto pi? possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Ai sensi dell'art. 156 c.c., dunque, il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali: a)  verificare la non addebitabilit? della separazione al richiedente; b)  valutare il tenore di vita in costanza di convivenza, che costituisce il parametro per l'inadeguatezza dei redditi del richiedente; c)  accertare, comparativamente, le disponibilit? economiche delle parti; d)   valutare le altre circostanze che, ex art. 156 comma 2 c.c., ai fini della quantificazione in concreto dell'importo mensile dovuto.



23
PER TUTELARE I NATI DA MATERNITA' SURROGATA OCCORRE UN RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL LEGAME TRA IL BAMBINO E LA COPPIA CHE SE NE PRENDE CURA.

L?ordinamento deve garantire piena tutela all?interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilita' genitoriale.

E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n. 33, depositata il 9 marzo,  con cui la Consulta ha deciso la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Cassazione sull?impossibilita' di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternita' surrogata all?estero.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha sottolineato la necessita' di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all?attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.

24
Diritto civile e procedura civile / Diritto alla disconnessione
« il: 16 Marzo 2021, 10:22:41 »
 Il diritto alla disconnessione si sostanzia nel diritto di non essere costantemente reperibile, ovvero nella liberta' di non rispondere alle comunicazioni di lavoro (come telefonate, email, messaggi) durante il periodo di riposo, senza che questo possa compromettere la situazione lavorativa del dipendente.

Nel contesto della trasformazione digitale del mondo del lavoro, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha adottato una relazione di iniziativa legislativa con cui invita la Commissione a proporre una direttiva dell'UE che stabilisca requisiti minimi per il diritto alla disconnessione.

25
Buon giorno Gianluca,

in ordine alla prima prova di esame, dato il suo carattere pratico applicativo nella forma della soluzione di un caso, nella scelta fra materia regolata dal diritto civile, materia regolata dal diritto penale e materia regolata dal diritto amministrativo, ti consiglio di privilegiare quella oggetto della tua pratica legale avendo in ordine alla stessa maturato una maggiore sensibilita' alla soluzione di questioni partiche ed essendo per te i relativi istituti giuridici piu' familiari.

Quanto invece alla seconda prova orale, dal momento che in ordine ad alcune materie la scelta e' limitata infatti fra di esse deve necessariamente esservi il diritto civile o il diritto penale ed il diritto processuale civile o il diritto processuale penale, materie complesse ed impegnative, nella scelta delle restanti materie il mio consiglio e' quello di orientarti verso quelle o che meglio conosci o che comunque richiedono minor impegno, in modo tale da poterti dedicare alle stesse anche a fine giornata.

Buono studio.

Chiara

26
La Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 6816 del PRIMO  marzo 2021 in relazione ai danni derivanti dal lastrico solare di proprieta' esclusiva, ha affermato che e' legittima l'affermazione di una concorrente responsabilita' del condominio il quale ha omesso di attivare gli obblighi conservativi delle parti comuni, sui di lui gravanti ai sensi dell'articolo 1130, comma primo, n. 4 c.c.

Quanto al riparto interno dell'obbligazione risarcitoria questo ha luogo secondo il criterio di imputazione di cui all'articolo 1126 c.c. che pone le spese di riparazione o ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico solare e per i restanti due terzi a carico del condominio.


https://www.puntodidiritto.it/danni-derivanti-da-lastrico-solare-in-proprieta-esclusiva-responsabilita-solidale-e-riparto-interno/

27
Il 10 marzo la Commissione Lavoro del Senato, a cui era stato affidato l'esame del disegno di legge (A.S. n. 1892 - sotto allegato) di delega al Governo sulle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, ha dato il via libera. Il testo del ddl e' rimasto immutato rispetto alla versione trasmessa dalla Camera dei deputati. Ora manca solo approvazione definitiva da parte dell'Aula e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il ddl e' legge.

L'assegno unico e universale, la cui applicazione pratica dovrebbe partire dal PRIMO luglio 2021, e' un beneficio economico che viene riconosciuto ai nuclei familiari con figli a carico. La misura si pone l'obiettivo di stimolare la natalita', appoggiare la genitorialita' e promuovere soprattutto l'occupazione femminile.

L'assegno unico e universale e' previsto per ogni figlio a carico con criteri di universalita' e progressivita'. Esso viene riconosciuto con cadenza mensile per ogni figlio minorenne a carico e per ogni nuovo nato a partire dal settimo mese di gravidanza

https://www.studiocataldi.it/articoli/41381-assegno-unico-e-universale-per-i-figli-in-arrivo.asp

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DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31

Misure urgenti in materia di  svolgimento  dell'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00041)
(GU n.62 del 13-3-2021)
  Vigente al: 14-3-2021   

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  introdurre  una
speciale disciplina, per la  sola  sessione  2020,  che  consenta  lo
svolgimento  degli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte  al  fine
di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di avvocato per la sessione 2020.
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato,  limitatamente  alla  sessione  indetta  con
decreto  del  Ministro  della  giustizia  14   settembre   2020,   e'
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
  2. Per quanto non espressamente  regolato  dalle  disposizioni  del
presente  decreto,  si  applicano  le  norme  previgenti   richiamate
dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  in  quanto
compatibili.  I  termini  che,  nelle  medesime   norme   previgenti,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio della prima prova orale, come indicata con il  decreto  del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
                               Art. 2
 
                           Esame di Stato
 
  1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
  2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto  l'esame  e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto  amministrativo.  Ciascun
candidato  esprime  l'opzione  per  la  materia  prescelta   mediante
comunicazione da  trasmettere  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
  3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova  orale,
predispone per ogni candidato tre quesiti per la  materia  prescelta.
Ogni quesito  e'  collocato  all'interno  di  una  busta  distinta  e
numerata. Il presidente della  sottocommissione  chiude  le  buste  e
appone la sua firma sui relativi  lembi  di  chiusura.  Il  candidato
indica  il  numero  della  busta  prescelto  e  il  presidente  della
sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da  lui
indicata.
  4.  Per  lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  e'  assegnata
complessivamente un'ora dal  momento  della  dettatura  del  quesito:
trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per
la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato
puo' consultare i codici,  anche  commentati  esclusivamente  con  la
giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.  I  testi  che  il
candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio
della prova da  un  delegato  della  sottocommissione  scelto  tra  i
soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni  di  segretario,
sono collocati sul banco su  cui  il  candidato  sostiene  la  prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito,
il segretario provvede al ritiro dei  testi  di  consultazione  nella
disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero
utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per  la
discussione  del  quesito  utilizzando  fogli  di   carta   messi   a
disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da  un  delegato
della  sottocommissione  scelto  tra  i  soggetti  incaricati   dello
svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i  fogli
utilizzati dal candidato  restano  nella  sua  disponibilita'  e  non
formano  in  alcun  modo  oggetto  di  valutazione  da  parte   della
sottocommissione.
  5. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e  ogni  sorta
di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con  alcuno,
pena la immediata esclusione dall'esame  disposta  con  provvedimento
motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche  su
immediata segnalazione del segretario. Esaurita  la  discussione,  la
sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al
candidato l'esito della prova.
  6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone  di  dieci  punti  di  merito.  Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
  7. La seconda prova orale e' pubblica e deve  durare  non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste:
    a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto  civile
e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia'  scelta  per  la
prima prova orale; una  tra  diritto  processuale  civile  e  diritto
processuale penale; tre  tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto   del   lavoro,   diritto   dell'Unione   europea,    diritto
internazionale privato, diritto  ecclesiastico.  In  caso  di  scelta
della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale,  la
seconda prova orale ha per oggetto il diritto  civile  e  il  diritto
penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto
processuale penale e due tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto   del   lavoro,   diritto   dell'Unione   europea,    diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico;
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato.
  8. Per la valutazione della seconda  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
  9. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
                               Art. 3
 
                 Composizione delle sottocommissioni
 
  1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578  e  all'articolo  47,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247  sono  composte  da
tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due  effettivi
e due supplenti  sono  avvocati  designati  dal  Consiglio  nazionale
forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio  davanti
alle giurisdizioni  superiori  ed  il  residuo  membro,  effettivo  e
supplente,   e'   individuato   tra   magistrati,   anche   militari,
prioritariamente  in  pensione,  o  tra  professori  universitari   o
ricercatori confermati in materie giuridiche, anche  in  pensione,  o
tra ricercatori a tempo determinato, in materie  giuridiche,  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di  tre
membri rappresentativi di  almeno  due  categorie  professionali.  Il
presidente e' un avvocato.
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  si
procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri  di  cui
al comma 1, delle sottocommissioni  gia'  nominate  con  decreto  del
Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo  stesso  decreto  si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio  delle  prove,
alle modalita' di sorteggio per  l'espletamento  delle  prove  orali,
alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza
nelle  sedi  di  esame,  alle  prescrizioni  imposte  ai  fini  della
prevenzione e  protezione  dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia  alla  domanda
di ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione  delle
materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.
  3. Le funzioni di segretario di ciascuna  sottocommissione  possono
essere esercitate da  personale  amministrativo  in  servizio  presso
qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di  qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I
segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso
la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il
personale  che  presta  servizio  nel   distretto,   su   indicazione
dell'amministrazione  interessata   nel   caso   di   personale   non
appartenente all'amministrazione della giustizia.
                               Art. 4
 
                    Lavori delle sottocommissioni
 
  1.  La  prima   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   a   una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la  sede  di  cui
all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo  raggruppamento
delle  sedi  che  presentano  un  numero  di  domande  di  ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il  termine  di  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
  2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247,  comma  3,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede  della
prova di esame di cui  all'articolo  45,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da
esaminare, nel rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  vigenti  al
momento  dell'espletamento  della   prova,   relative   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei  candidati,  dei
commissari e del personale amministrativo.
  3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso  gli
uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello  o  presso  i
locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le
disposizioni  dei  presidenti  delle  Corti  di  appello,  sentiti  i
presidenti dei consigli dell'Ordine degli  avvocati  interessati.  La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole  sedi
sulla base della residenza dichiarata  nella  domanda  di  ammissione
all'esame di abilitazione.
  4.  La   seconda   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   alla
sottocommissione insediata presso la sede  di  cui  all'articolo  45,
comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo'  svolgersi  con
le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la
disposizione del comma 3.
  5.  A  ciascun  candidato,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  data
comunicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  in  cui  dovra'
presentarsi per le prove orali.
  6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da  seguire
per la formulazione dei quesiti da porre nella prima  prova  orale  e
per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'
e la coerenza dei criteri di esame.
  7. In caso di positivita'  al  virus  COVID-19,  di  sintomatologia
compatibile con l'infezione  da  COVID-19,  quarantena  o  isolamento
fiduciario, il candidato puo' richiedere, con istanza  al  presidente
della   sottocommissione    distrettuale    corredata    da    idonea
documentazione, di fissare una nuova data per  lo  svolgimento  della
prova  stessa.  Il  presidente  puo'  disporre  la   visita   fiscale
domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso,  quando  l'istanza
e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data
di cessazione dell'impedimento.
                               Art. 5
 
                    Verbale della prova di esame
 
  1. Il segretario della sottocommissione  redige  il  verbale  della
prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione
del candidato, delle  modalita'  e  del  corretto  funzionamento  del
collegamento con la  sottocommissione,  della  identita'  dei  membri
della  sottocommissione  collegati,  della  materia   prescelta   dal
candidato,  del  numero  della  busta  dalla  quale  il  quesito   e'
prelevato, del contenuto integrale del quesito  letto  al  candidato,
dell'orario di inizio e della fine della prova.
  2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da'
atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente
per ogni materia  e  dell'esito  della  prova,  come  comunicato  dal
presidente  della  sottocommissione,  e  da'  lettura  integrale  del
verbale  alla  presenza  del  candidato  e  in  collegamento  con  la
sottocommissione.
  3. Una volta approvato dal presidente  della  sottocommissione,  il
verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione  e  dal
candidato. In caso di  rifiuto  della  sottoscrizione  da  parte  del
candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
                               Art. 6
 
                              Compensi
 
  1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonche',  per  la  seconda
prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di
cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al
segretario delle sottocommissioni, per la prima prova  orale  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e' corrisposto esclusivamente un gettone  di
presenza di euro 70, a titolo di rimborso  forfetario,  per  ciascuna
seduta  della  durata  minima  di  ore  quattro  alla   quale   hanno
effettivamente partecipato.
                               Art. 7
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  ?Fondi  da  ripartire?  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 8
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia


https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-13&atto.codiceRedazionale=21G00041&elenco30giorni=false

29
La Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 2021 dichiara non fondata la questione di legittimit? costituzionale sollevata in ordine all'articolo 8 del decreto legislativo  n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit?" cd Legge Severino, sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonch? in riferimento all'articolo 117 primo comma Cost. quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert? fondamentali.

Secondo la Consulta "anche tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore nazionale nella disciplina del diritto di elettorato passivo, si deve ritenere che la concreta regolamentazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma censurata operi - per la platea delimitata di soggetti ai quali si applica, per la temporaneit? e gradualit? dei suoi effetti, per la legittimit? dei suoi fini e per la sua adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze cautelari perseguite - un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco ed in ogni caso non presenti sintomi di arbitrariet? tali da determinare il contrasto con l'articolo 3 Prot. addiz CEDU come interpretato dalla Corte EDU".

30
In tema di violazione di sigilli (art. 349 c.p.),la terza sezione penale della Corte di Cassazione  con sentenza del 4 marzo 2021 ha affermato i seguenti principi di diritto:

Il reato di violazione di sigilli  risulta configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire che ne venga fatto un  illegittimo della cosa, in quanto  questa finalit? deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identit? della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica in malam partem;

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilit? imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorit?, tanto che lo stato di flagranza per tale reato pu? essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui il soggetto indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell' immobile in violazione del vincolo di non disponibilit? sullo stesso.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/11/la-cassazione-si-pronuncia-sulla-configurabilita-della-violazione-di-sigilli-art-349-c-p/

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