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Topics - Vincenzo Giangreco

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Appalti e contratti della PA / Verbalizzazione postuma
« il: 16 Aprile 2021, 11:15:46 »
Buongiorno,

mi soffermo sul quarto e ultimo motivo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 08.04.2021 n. 2822 in merito alla c.d. "verbalizzazione postuma" dichiarato infondato.

"In primo luogo, come rilevato pi? sopra in relazione al primo motivo, la censura ? meramente ipotetica poich? l?appellante non indica in che termini la mancata immediata verbalizzazione ? a cui ? seguita comunque la c.d. verbalizzazione postuma - abbia inficiato le intere operazioni della commissione di gara".

"In secondo luogo - per giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione - la commissione di gara pu? far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorch? svoltesi in pi? giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva ? ammessa purch? sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell?iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara (errori, si badi bene, che non sono stati provati dalla ditta ricorrente)".

Tale requisito temporale, nel caso in esame, ? stato assicurato e, in ogni caso, vi ? stata un?unica seduta (quella di cui al verbale n. 5) nel corso della quale le offerte sono state effettivamente ponderate; non risulta in alcun modo, pertanto, che nelle sedute precedenti siano state svolte attivit? valutative in senso stretto e non anche meri adempimenti di tipo materiale, strumentali e prodromici a tale valutazione.

In altri termini, la verbalizzazione successiva non ha raggiunto un livello di tardivit? e di imprecisione tale da travolgere l?operato della commissione di gara

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100817&nomeFile=202102822_11.html&subDir=Provvedimenti

Vincenzo

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Appalti e contratti della PA / Omissione, Reticenza, Falsit
« il: 15 Aprile 2021, 07:52:36 »
Buongiorno,

oggi segnalo questa sentenza del Consiglio di Stato in quanto offre dei validi e puntuali riferimenti in merito alla differenza tra:

1)l?omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cio? l?incompletezza, con conseguente facolt? della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell?attendibilit? e dell?integrit? dell?operatore economico;
b) la falsit? delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero, cui di regola consegue, per contro, l?automatica esclusione dalla procedura di gara, deponendo in maniera inequivocabile nel senso dell?inaffidabilit? e della non integrit? dell?operatore economico.

In merito alle falsit? bisogna poi distinguere le falsit? dichiarative e documentali.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/04/14/omissione-reticenza-e-falsita-delle-dichiarazioni-conseguenze-art-80-d-lgs-n-50-2016/

Vincenzo

3
Buongiorno,

il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, con la sentenza n.381 del 12/04/2021 nel respingere il ricorso, ribadisce il "concetto di continuit? imprenditoriale" nel caso di affitto di ramo d'azienda, secondo il principio "ubi commoda, ibi incommoda"..

L'azienda xxxxx che ha affittato il ramo d'azienda dell'azienda yyyy, in sede di gara ha utilizzato i requisiti di qualificazione dell'azienda yyyy, quest'ultima in data anteriore alla gara presentava delle gravi irregolarit? contributive e fiscali, pertanto si desume che alla data di presentazione dell'offerta le gravi irregolarit? cui sopra erano ancora presenti.

I motivi dell'esclusione dell'azienda xxxxx trovano fondamento sul fatto che l'azienda yyyy non riveste la posizione di soggetto terzo in quanto l'affitto di ramo d'azienda rappresenta una chiara "continuit? imprenditoriale" determinando la trasmissione dei requisiti della seconda azienda alla prima(partecipante alla gara) comprese le conseguenze negative..

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/affitto-ramo-di-azienda/

Vincenzo

4
Buongiorno,

il TAR Puglia, Lecce, Sez.II, con la sentenza n.530 del 13/04/2021 nell'accogliere il ricorso ed annullare l'esclusione dell'OE che in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta non era in possesso della ?iscrizione ed accreditamento" negli elenchi della piattaforma telematica MEPA(previsto dal bando di gara), ha precisato che l'iscrizione al Mepa, non surroga, ne integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese ma fornisce agli OE la possibilit? di interagire con le SA, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilit?...

"Risulta, quindi, illegittimo ed ultroneo porre a carico del concorrente un adempimento privo di copertura normativa, ed anzi antinomico rispetto al disposto del citato art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui ? per dimostrare la sussistenza dei requisiti di idoneit? professionale afferenti all?oggetto dell?appalto ? i concorrenti in gara ?devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura??, disposizione, questa, da cui emerge in modo certo il carattere imperativo dello specifico adempimento ai partecipanti alla gara.


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/iscrizione-al-mepa-quale-requisito-di-idoneita-professionale-clausola-nulla/

Vincenzo

5
Buongiorno, con la sentenza in oggetto, il TAR Puglia, oltre a ripercorrere e precisare la questione dei termini per l'impugnabilit? degli atti di gara e le relative modifiche a causa del Covid-19, nell'accogliere il ricorso sancisce un principio che prevede "l'obbligo" puntuale per le S.A. di attenersi ai prezzari Regionali annualmente aggiornati, al fine di stabilire per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni.


"Dall?altro, l?istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L?impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), ? in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l?accesso al mercato in condizioni di parit?"


"?, quindi, di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell?interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato, non tanto uti singuli, quanto come categoria unitaria."

"Ebbene, ritiene il Collegio che la previsione in seno alla lex specialis di gara di una base d?asta non rispettosa dei valori stabiliti nel prezzario regionale ex art. art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia circostanza che, nella prospettiva ex ante che deve caratterizzare la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell?azione, impedisce la formulazione di un?offerta seria da parte degli operatori economici interessati."


4. Nel merito il ricorso ? fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.
Con l?unico articolato motivo di gravame si deduce la violazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 avendo l?Amministrazione Comunale resistente assunto a riferimento ? per il calcolo della base d?asta ? prezzi significativamente inferiori alle quotazioni previste, per i corrispondenti articoli di lavorazioni e forniture, nel vigente Prezziario della Regione Puglia. In particolare, il Comune di Neviano sarebbe giunto a sottostimare in maniera arbitraria l?intervento di ? 285.966,40 (pari al 48% del valore calcolato sulla base del prezziario 2019). Ci? avrebbe ex se reso impossibile per qualsivoglia operatore economico formulare un?offerta seria e economicamente sostenibile.


4.2 Orbene, il chiaro tenore dell?art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale ?Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ? determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente?, spinge a ritenere che le Stazioni Appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilit? (come accade aliunde ove si dice che la P.A. ?pu??) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.

Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore ?tout court? vincolante ma costituisca la base di partenza per l?elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (in questo senso cfr. anche la delibera A.N.A.C. n. 768 del 4 settembre 2019). Ci? ? vieppi? necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d?asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.


https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202000422&nomeFile=202100497_01.html&subDir=Provvedimenti

Vincenzo

6
Buongiorno,

il Consiglio di Stato con la sentenza n.2580 del 26.03.2021 ripercorrendo quanto stabilito dall'art.89 co 3 in merito ai controlli dei soggetti a cui l'O.E. intende avvalersi, ribadisce che la S.A. deve effettuare tali controlli "in via diretta o d'ufficio".. nel caso in cui venisse accertata la sussistenza di cause di esclusione in capo alla ausiliaria, la Stessa stazione appaltante debba assegnare un termine al concorrente al fine di consentirne la sostituzione.

Nel caso di specie(ritenuto legittimo), la S.A. dopo aver effettuato i controlli cui sopra, accertata una causa di esclusione in capo all'ausiliaria, ha assegnato un tempo congruo all'O.E. per provvedere alla sostituzione.

Aspetto su cui occorre soffermarsi ? il momento in cui ? stato assegnato tale tempo, dopo l'aggiudicazione ma prima dell'esecuzione garantendo cos? il principio di favor partecipationis



https://www.sentenzeappalti.it/2021/04/02/sostituzione-dell-impresa-ausiliaria-ai-fini-dellavvalimento-art-89-d-lgs-n-50-2016/

7
Buongiorno,

da una lettura della sentenza n.2507 del 25/03/2021 del Consiglio di Stato, mi sono soffermato su un aspetto molto discusso e spesso oggetto di contenziosi.
La visura camerale o certificazione camerale restituisce due riferimenti dell'OE che sono l'oggetto sociale e l'attivit? prevalente, il Consiglio di Stato richiamando la recente giurisprudenza definisce che: "...Deve premettersi che, secondo la pi? recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 508 del 18 gennaio 2021), ?attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attivit?, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilit? di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorch? segni il campo delle attivit? che un'impresa pu? astrattamente svolgere, sul piano della capacit? di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, per?, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attivit??.....

Chiarito quindi il significato dei termini, occorre adesso capire, se in alcuni casi(come quello in esame) un'attivit? rientrante nell'oggetto sociale dell'OE possa essere valutata anche come attivit? prevalente, il Consiglio di Stato enuncia che "Ebbene, ritiene la Sezione che, sebbene l?attivit? prevalente svolta dall?impresa aggiudicataria, come si evince dal relativo certificato camerale, sia quella inerente, per quanto di interesse, a ?lavatura, stiratura e noleggio di biancheria ospedaliera? nonch? ?decontaminazione e sterilizzazione effetti tessili di provenienza ospedaliera?, afferendo l?attivit? di trasporto alle (pi? variegate ed articolate) attivit? comprese nell?oggetto sociale della medesima concorrente, sarebbe contrario ad una lettura ragionevole del requisito in discorso, alla luce della finalit? che lo ispira come innanzi enucleata, istituire una separazione netta tra ?attivit? prevalente?, come risultante dal certificato camerale, ed ?oggetto sociale?, s? da ritenere che solo la prima possa considerarsi ?effettivamente svolta? dall?impresa.

continua "Premesso infatti il carattere necessariamente riassuntivo ed esemplificativo dell??attivit? prevalente?, e ritenuto che anche le attivit? cd. secondarie sono suscettibili di concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione, laddove comprese tra quelle che l?impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all?attivit? principale, ne discende che anche le attivit? (solo) indicate nell?oggetto sociale, ma strettamente connesse a quella (prevalente) risultante dalla visura camerale, debbano essere attratte nel perimetro delle attivit? per le quali l?impresa ? professionalmente qualificata, in quanto ?effettivamente svolte?

Quindi, alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato, occorre valutare caso per caso se effettuare una distinzione "netta" tra attivit? prevalente e oggetto sociale dell'OE, considerando eventualmente solo quelle attivit? che seppur riportate nell'oggetto sociale dell'OE per la loro natura operativa sono strettamente connesse all'attivit? prevalente.

Vincenzo



8
Buongiorno,

il Consiglio di Stato con la sentenza n.2526 del 25 Marzo 2021, si sofferma sul c.d. "avvalimento premiale", molto spesso utilizzato dagli OE in maniera illlegittima facendo venir meno la vera funzione dell'istituto dell'avvalimento. Il Consiglio di Stato "ricorda" che la "vera" funzione dell'istituto dell'avvalimento ? quella di legittimare, nella prospettiva proconcorrenziale del favor partecipationis, l?ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alle procedure evidenziali, attraverso l?abilitazione all?accesso di operatori economici che, pur privi dei necessari requisiti, dei mezzi e delle risorse richieste dalla legge di gara, siano in grado di acquisirli grazie all?apporto collaborativo di soggetti terzi, che ne garantiscano la messa a disposizione per la durata del contratto.. Quindi bisogna distinguere due tipologie di OE:

A) OE non avente i requisiti richiesti dal bando e quindi in "difetto", che attraverso l'istituto dell'avvalimento dichiara gi? nell'offerta, gli strumenti, mezzi o personale messi a disposizione dell'ausiliaria. In questa casistica l?offerta negoziale dovr? essere valutata ed apprezzata, con l?attribuzione dei relativi punteggi considerando anche l'avvalimento proposto.

B) OE avente i requisiti del bando, che per ottenere maggior punteggio, utilizza l'istituto dell'avvalimento illegittimamente.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/30/avvalimento-meramente-premiale-utilizzo-per-conseguire-un-punteggio-maggiore-abuso-limiti-art-89-d-lgs-n-50-2016/


Vincenzo

9
Buongiorno,

si ritorna a parlare di subappalto, ma rispetto all'oramai consolidata soglia del 40%, oggi attraverso la sentenza n.240 del TAR Potenza affronteremo un'ulteriore limite del 30% ritenuto "legittimo" in caso di lavori super specialistici e non in contrasto con le direttive Europee.

In sintesi:

Premessa: Al riguardo, va rilevato che la Corte di Giustizia dell?Unione Europea con le Sentenze del 26.9.2019 nella causa n. 63/2018 e del 27.11.2019 nella causa n. 402/2018 ha statuito che contrasta con l?art. 71 della Direttiva dell?Unione Europea n. 24/2014, che non prevede alcuna soglia massima di subappalto, la norma italiana che ?vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell?appalto pubblico?, sia perch? ?tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall?appalto, dalla natura dei lavori o dall?identit? dei subappaltatori?, sia perch? ?un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell?Ente aggiudicatore?.....
Ma, pur tenendo conto della circostanza che le statuizioni della Corte di Giustizia dell?Unione Europea entrano a far parte dell?ordinamento comunitario e risultano direttamente applicabili negli Stati membri dell?Unione Europea, come se fossero delle norme giuridiche comunitarie immediatamente vincolanti (cfr. sul punto le Sentenze della Corte Costituzionale n. 210 del 29.10.2015, n. 41 del 7.2.2000, n. 384 del 10.11.1994, n. 132 del 16.3.1990, n. 389 dell?11.7.1989 e 29 del 3.2.1986), nella fattispecie in esame non pu? essere disapplicato....

Massima:Comunque, il predetto art. 105, comma 5, D.Lg.vo n. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che il subappalto delle opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit? tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali?, elencate nell?art. 2 D.M. n. 248/2016, tra cui quelle relative alla categoria OS30, non pu? superare il 30% dell?importo di tali opere, non viola il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell?Unione Europea con le suddette Sentenze del 26.9.2019 nella causa n. 63/2018 e del 27.11.2019 nella causa n. 402/2018, in quanto non costituisce un divieto generalizzato di ricorrere al subappalto oltre una certa percentuale, ma si riferisce a determinate tipologie di lavori speciali, che giustificano la determinazione di una soglia di esperibilit? del subappalto, per cui deve ritenersi che il citato art. 105, comma 5, D.Lg.vo n. 50/2016 sia compatibile con l?art. 71 della Direttiva dell?Unione Europea n. 24/2014, anche perch? l?art. 63, comma 2, della Direttiva n. 24/2014, nel disciplinare l?avvalimento, prevede che ?le Amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall?offerente?

Pertanto, da quanto si evince da questa sentenza,prevedere nel bando di gara, per opere super specialistiche(tra cui rientrano anche quelle in categoria OS30) il limite del 30% NON ? illegittimo o in contrasto con l'ordinamento Comunitario.


https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/22/subappalto-sottosoglia-limite-del-40-prorogato-dal-d-l-milleproroghe-limite-30-per-opere-super-specialistiche-applicabilita-contrasto-con-la-direttive-europea-non-sussiste-art-105-d-l/

Vincenzo


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La Corte dei Conti sezione Regionale di controllo Lombardia con la delibera n.29/2021 si ? espressa in merito alla richiesta di parere della Provincia di Bergamo.

Quesito:possibilit?  di corrispondere  al  personale  dipendentegli  incentivi per funzioni tecniche previstidall?articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel  caso  di  un  appalto  di  servizi di  manutenzione  invernale  delle  strade provinciali (disgelo del piano viabile, sgombero della neve e spazzamento) d?importo superiore a ? 500.000,00 articolato in diversi lottifunzionali, ciascuno dei quali d?importo inferiore a questa soglia.

Sintesi del parere:
A) Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformit?  alla  direttiva europea di settore, esclusivamente  ai  fini dell?individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell?appalto superiore (articolo 35) o inferiore(articolo 36)alla soglia comunitaria

B)Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione  delle  modalit?  di  gara, quindi, risponde  all?esigenza  di  evitare l?artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regoledi matrice europea. Per tutte le altre finalit?, invece,il cumulo dei lotti restairrilevante:irequisiti di partecipazione, l?importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all?ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all?importo dei solilotti  cui ciascun operatore  economico  intende  partecipare,  non all?importo cumulato di tutti i lotti messi a gara

La Sezione ritiene, dunque,che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di ? 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell?esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche   negli appalti di servizi, n? che possa farsi riferimento all?importo cumulato dei lotti per la  determinazione dell?importo del fondo incentivante: i  singoli lotti dovranno essere presi in  considerazione separatamente,come separatamente sono eseguiti, bench? aggiudicati contestualmente con un?unica procedura di gara in ossequio al disposto dell?articolo 35 del codice dei contratti pubblici

https://www.corteconti.it/Download?id=d34b2ee3-48b4-4189-b029-6bd62df6bdb0

Vincenzo

11
Buongiorno,

oggi oltre ad analizzare la sentenza del Consiglio di Stato in merito agli affidamenti "in house", vi fornir? un'utile analogia con la "motivazione" prevista dalla L.241/90 sui provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 2102/2021 ha fonrito delle importantissime indicazioni in merito agli affidamenti in oggetto, stabilendo che:

1)Obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato, in quanto questa procedura ? secondaria rispetto al "classico" affidamento, che pu? essere dispsoto solo in caso di dimostrato fallimento del mercato.

2)obbligo di indicare gli specifici benef?ci per la collettivit? connessi all'opzione per l'affidamento diretto.

Il Consiglio di Stato conclude, affermando che l'applicazione dell'affidamento in "house" non pu? trovare fondamento su dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo, insuscettibili di manifestare un corrispondente significativo beneficio per la collettivit?, derivante dal ricorso al modello dell'in house providing, e di integrare una parallela valida ragione derogatrice del ricorso primario al mercato.

Quindi, seppur settoriale, questo obbligho di motivazione indicato dal Consiglio di Stato, potrebbe essere utilizzato come "jolly" nel caso specifico di un quesito sulla motivazione dell'atto o del provvedimento amministrativo.

Vincenzo

12
Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 18 marzo 2021, n. 5

Quesito: "nell'ipotesi di partecipazione ad una gara d'appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, quest'ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicch? la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell'art. 63 direttiva 24/2014/UE, derogandosi, pertanto, al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori".

Si chiede, in estrema sintesi, di accertare se, nel caso di consorzio stabile, la consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, da cui il Consorzio ritrae la propria qualificazione in applicazione del meccanismo del "cumulo alla rinfusa", ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis vigente),debba essere considerata soggetto terzo rispetto all'organismo consortile. Se cos? fosse, infatti, data l'equiparazione che verrebbe a determinarsi con l'impresa ausiliaria nell'avvalimento, ne deriverebbe che anche al caso in cui la consorziata perda il requisito di qualificazione in corso di gara, potrebbe e dovrebbe applicarsi l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, con conseguente possibilit? per il consorzio stabile di procedere alla sostituzione della stessa, in deroga al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori.

Massima:in risposta al quesito posto a mezzo dell'ordinanza di rimessione, il seguente principio: "La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, ? equiparabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicch? la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione".

https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/134?utm_source=EIUS+Newsletter&utm_campaign=556a83c8d4-newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_7da3ba9bb2-556a83c8d4-1341872990

Vincenzo

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Il Tar Campania, Napoli, Sez. V, con sentenza n.1760 del 16/ 03/ 2021,

si pone a favore di uno dei due orientamenti giuridici in materia di procedure negoziate art.36 co 2, ribadendo che l'OE non invitato NON vanta alcun diritto di partecipazione, a maggior ragione nei casi in cui la S.A. abbia proceduto con avviso esplorativo.

Nel caso in esame, la SA ha pubblicato un avviso esplorativo per conoscere eventuali OE interessati a partecipare, ricevendo alla data di scadenza dei termini, una sola manifestazione(tra l'altro dell'OE uscente). L'OE che "svegliandosi" con notevole ritardo, viene a conoscenza dell'avviso(oramai scaduto) e pretende di essere inviato, presentando diverse richieste(ignorate dalla S.A.). Successivamente l'OE in questione viene a conoscenza della lettera di invito e della relativa aggiudicazione, decidendo di impugnare tutti i documenti.

Il TAR respinge il ricorso.

Sintesi:

"Al riguardo, rimarca il Collegio che l?invito a partecipare alla procedura, preteso dalla ricorrente (e da questa sollecitato), non poteva in effetti ritenersi dovuto"..

...deve inevitabilmente concludersi che non sussisteva lo spazio giuridico, e nel contempo operativo, per permettere l?ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall?Amministrazione, in quanto, conformemente all?insegnamento della pi? recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 6160 del 2019),

...Deve infatti soggiungersi che, qualora si fosse ritenuto di includere la ricorrente, come da essa richiesto, in ragione della propria irrituale richiesta di ammissione, tale esito, opposto a quello avallato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, avrebbe dato luogo ad una inaccettabile sperequazione a vantaggio di quelle sole ditte che avessero accidentalmente appreso della procedura


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/in-caso-di-procedura-negoziata-ex-art-36-comma-2-impresa-non-invitata-non-vanta-alcun-titolo/?fbclid=IwAR0uiFRuxXAfw4dR5N8gq-KEcJc9A-ykfCZ0wXOwzhIheQVivS5sESpfWGU

Vincenzo

14
Buongiorno,

nonostante si tratti di pareri, vista l'autorit? emanante(MIT) quantomeno sono da considerare come riferimento.

Parere MIT n. 842 del 04.02.2021: Argomento: Qualificazione operatori economici - Oggetto: Certificazione SOA e controllo sui requisiti generali.
In sintesi, l?attestazione SOA attesta il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente. Non vi ? quindi alcun controllo da compiere in merito, se non quello mediante accesso al sito ANAC per accertare l?esattezza della attestazione. Per i requisiti di legittimazione generali di cui l?art. 80 del Codice, l?attestazione SOA non ha rilevanza. In caso di utilizzo del MEPA, varranno per? le semplificazioni connesse alla previa verifica gi? svolta da CONSIP.

Parere MIT n. 843 del 08.02.2021: Argomento: Controlli a campione Consip - conoscenza delle SA - Oggetto: Richiesta chiarimento sul parere 842 per la parte relativa ai controlli requisiti generali.
In sintesi, si consiglia di agire autonomamente senza compiere richieste a CONSIP. Le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse dalla S.A. facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP.

Parere MIT n. 845 del 09.02.2021 : Argomento: Controlli - Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al parere n. 843 ? omissione verifiche requisiti generali.
In sintesi, Il comma 6 bis dell?art. 36 del Codice, recita: ?Ai fini dell?ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell?ammissione verifica l?assenza dei motivi di esclusione di cui all?articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (?)?. Quindi per quanto riguarda i mercati elettronici ogni operatore economico che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, ? il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 . La singola stazione appaltante ha mera facolt? di compiere propri controlli.


Quesiti per ogni parere
https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/16/facoltativa-la-verifica-dei-requisiti-generali-ex-art-80-in-caso-di-utilizzo-del-mepa-e-sufficiente-la-verifica-a-campione-svolta-da-consip/

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Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, con la sentenza n.71 del 13/ 03/ 2021 nell'accogliere il ricorso,

precisa che qualora nel bando di gara viene richiesto o indicato un prodotto con la definizione di "presidio medico chirurgico" tale definizione costituisca un requisito normativo vincolante che connota e identifica il prodotto dal punto di vista giuridico, e non invece ad una mera indicazione descrittiva delle caratteristiche richieste.

Inoltre si precisa che l'accertamento degli standard di qualit? che i prodotti per essere ritenuti idonei allo specifico utilizzo e commercializzati con una determinata nomenclatura, come ad esempio di DPI(Dispositivo di Protezione Individuale), spetta alle competenti autorit?, che rilasciano idoneo provvedimento autorizzativo / certificativo alla produzione e alla messa in commercio.
Nel caso di specie, anche "PMC" ? una nomenclatura tecnico-normativa che sottende un particolare standard di qualit? e pu? essere adottata da un prodotto solo a seguito dell?intervenuta autorizzazione fornita dal Ministero della Salute, ai sensi del D.P.R. 392 del 1998, il che rendeva del tutto superflua l?indicazione nella lex specialis delle disposizioni di riferimento, che potevano essere facilmente rinvenute e sono senz?altro note agli operatori del settore.


Ultimo passaggio, molto importante, ? il seguente: sono corretti altres? i rilievi della ricorrente circa l?impossibilit? di sopperire alla mancata autorizzazione come ?P.M.C? del prodotto offerto attraverso una valutazione di conformit? operata in autonomia dalla stazione appaltante"........ Il relativo potere, attribuito alla competenza centralizzata del Ministero, non pu? essere ovviamente esercitato, sia pure in via incidentale, dall?Azienda sanitaria.


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/definizione-di-presidio-medico-chirurgico/

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Buongiorno,

con la sentenza il TAR Napoli, 08.03.2021 n. 1529, precisa che i Criteri Ambientali Minimi NON sono da considerarsi ne requisiti di partecipazione, dal momento che questi afferiscono al concorrente, sia in quanto operatore economico (cd. requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (cd. requisiti speciali) ne requisiti di esecuzione in quanto condizioni soggettive ed oggettive dell?appaltatore, previsti onde assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui ? stata indetta gara.

Quindi tali Criteri Minimi Ambientali sono da considerarsi caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura e che devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri ambientali minimi..


https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/13/criteri-ambientali-minimi-elementi-essenziali-dellofferta-non-costituisono-requisiti-di-partecipazione-ne-di-esecuzione-art-34-d-lgs-n-59-2016/

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Buongiorno,

il MIT con proprio parere n.757 del 15.10.2020(data di ricezione) precisa alcuni aspetti fondamentali sull'affidamento diretto a seguito del Decreto Semplificazioni, soffermandosi anche sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e sull'art.95 del codice dei contratti.

1) Premessa generale sull'art.1 della L.120/20 precisando che tale previsione deroga sia l'art 36 co 2 lett a) del codice ma anche l'art.157 co 2 che disciplina i servizi di ingegneria ed architettura, richiamando l'art.1 si precisa pertanto, che secondo la novella:
a) fino a 75.000 euro si proceder? mediante affidamento diretto;
b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si proceder? mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti (infatti, l?art. 1, comma 2, lett., b della legge n. 120/2020 prescrive tale procedura per l?affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l?attivit? di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e ?fino alle soglie di cui all?articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del2016?).

2) Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell?OEPV basato sul miglior rapporto qualit?/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un?ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.(quindi minor prezzo)

3)Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria al di sopra dei 75.000 euro, dovr? essere utilizzato il criterio dell?OEPV basato sul miglior rapporto qualit?/prezzo in quanto, l?art. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall?art. 95, comma 3 del Codice.(Si ricorda che l'art.95 al comma 3 precisa che sopra i 40.000 per i servizi di ingegneria ed architettura, si deve e si pu?, utilizzare solo il criterio dell'OEPV).

Vincenzo

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Appalti e contratti della PA / R.E.N. e AVVALIMENTO
« il: 13 Marzo 2021, 08:41:21 »
"L?iscrizione al R.E.N. (?Registro elettronico nazionale? presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) ? necessaria per acquisire la qualifica di operatore del Settore. L?inquadramento di tale requisito nel novero di quelli generali, di cui deve essere titolare ogni operatore, determina che esso non ? suscettibile di avvalimento."

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11/ 03/ 2021, n. 531.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/iscrizione-al-r-e-n-requisito-generale-e-pertanto-non-e-suscettibile-di-avvalimento/?fbclid=IwAR0sHkoujZst-M9IacAGgCZ7AQ8902JPZFuSBUgL6eQRRAim7U1BGTdbYkE

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Buongiorno,

con questa sentenza il Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12/ 03/ 2021, n. 106 sintetizzando i principi che regolano i termini per l?impugnazione, precisa che il mancato recapito della pec dovuto alla saturazione della stessa ? un evento imputabile al destinatario e non al mittente; nel dettaglio:

PEC satura: "Sul punto la giurisprudenza specifica che ?Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, ? un evento imputabile a quest?ultimo, in ragione dell?inadeguata gestione dello spazio per l?archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi? (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164)"

Termini di impugnazione: se viene presentato ricorso dopo il termine perentorio di 30gg e nel caso di specie ? stato presentato dopo 43 gg(a causa dei motivi cui sopra) nonostante la S.A. avesse il 20 dicembre inviato comunicazione di conclusione della procedura e di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali(MESSAGGIO ACCETTATO ma non CONSEGNATO a causa della PEC satura), il ricorso ? irricevibile per decadenza dei termini di impugnazione.

Ad aggravare la posizione dell'OE ? la sua richiesta di accesso agli atti di gara presentata il 28/12, ci? dimostra che aldil? della comunicazione personale, ? venuto a conoscenza degli esiti di gara.


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-mancato-recapito-della-pec-per-saturazione-della-casella-di-posta-del-destinatario-e-un-evento-imputabile-a-questultimo/?fbclid=IwAR3LXS4RwemTmDjVWMswsluMhIOrzW6DHPxxFYbWNqWo8s_tsFwAW7N6MmA

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ANAC richiama le Regioni inadempienti, invitandole ad aggiornare subito i prezzari Regionali, ricordando che la scadenza sarebbe il 31/12 di ogni anno (art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016.

https://www.entilocali-online.it/contratti-pubblici-anac-regioni-aggiornino-subito-i-prezzari-troppe-le-inadempienze-e-i-ritardi/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&goal=0_ed3e58a830-6cb91d518b-164779390&mc_cid=6cb91d518b&mc_eid=59ec685ba3

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Buongiorno,

segnalo questa recente sentenza del Consiglio di Stato, con cui si ribadisce l'ormai consolidata giurisprudenza circa la distinzione tra varianti non consentite e miglioramenti ammessi rispetto ai progetti posti a base di gara.


https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/09/varianti-non-consentite-e-miglioramenti-ammessi-rispetto-ai-progetti-a-base-di-gara/

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Appalti e contratti della PA / Cumulo di funzioni del RUP
« il: 10 Marzo 2021, 22:11:27 »

Il Tar Piemonte, Sez. I,  con la sentenza 10/ 03/2021, n. 258,  richiamando l'art.77 co 4 e 8 precisa che le disposizioni di

questi articoli non ostano al cumulo delle funzioni di RUP e Commissario/Presidente, inoltre il co 4 rinvia ad una valutazione da

operarsi ?con riferimento alla singola procedura?, escludendo implicitamente una preclusione automatica al cumulo.


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/rup-e-presidente-commissione-si-puo-fare/




23

Il Consiglio di Stato ribadisce come, prima di disporre l?aggiudicazione, sia consentito all?amministrazione aggiudicatrice di rivedere il proprio operato, e dunque di ricalcolare la soglia automatica di anomalia.

" L?art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che ?ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, n? per l?individuazione della soglia di anomalia delle offerte".


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/soglia-automatica-di-anomalia-ancora-si-al-ricalcolo/

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L?ANAC e la tutela dei whistleblowers: breve report dell?attivit? sanzionatoria svolta nel 2020.

Pubblicato il documento ?L?ANAC e la tutela dei whistleblowers: dalla dichiarazione di nullit? della misura ritorsiva alla sanzione inflitta al responsabile?, un breve resoconto dell?attivit? sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall?ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l?accertamento, da parte dell?Autorit?, della natura ritorsiva delle misure disposte nei confronti del whistleblower, delle quali ? stata tra l?altro dichiarata la nullit? (comma 7 dell?art. 54 bis del d.lgs. 165/2001). Nel documento sono contenute le motivazioni alla base delle decisioni di ANAC di sanzionare i soggetti responsabili della violazione della disciplina sul whistleblowing.


http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1768d12e0a7780424f26e9063a65ad31

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Buongiorno,

nella G.U. del 06/03/2021 ? stato pubblicato il bando(che allego) che stabilisce le procedure di ammissione dei progetti e le modalit? di presentazione delle domande da parte degli enti che vogliono aderire al progetto di RIGENERAZIONE URBANA che prevede l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Il bando ? riservato per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Per quanto riguarda le istanze non potranno essere presentate immediatamente ma bisogner? attendere un altro decreto che dovrebbe essere varato entro i prossimi 30 giorni.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01297&elenco30giorni=true

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Appalti e contratti della PA / RUP comuni sotto i 5000 abitanti
« il: 09 Marzo 2021, 04:43:05 »
ANAC giorno 19 febbraio 2021 aggiorna le FAQ in merito alle linee guida n.3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni).

Una risposta interessante è stata inserita in merito alla domanda(che riporto in parte): "Come si coordinano le previsioni delle linee guida con l’art. 53 comma 23 della legge 388/2000 secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267........."???

ANAC

Sulla base di tale previsione, infatti, le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale..... Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP,
il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione.....
....

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Buongiorno,

TAR Campania 08/03/2021 n.1528, oltre al caso di specie, mi soffermo alla lettura ed analisi del primo motivo aggiunto al ricorso.

Il TAR nell'analisi del primo motivo aggiunto si pone la seguente domanda "se sia consentito ad un concorrente di modificare i contenuti della domanda di partecipazione e delle connesse dichiarazioni in un tempo successivo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, magari anche mediante l’integrazione di documentazione probatoria attraverso il soccorso istruttorio, così privilegiando l’applicazione del principio del favor partecipationis, oppure, nel rispetto dei principi di par condicio e di autoresponsabilità delle imprese, se tale possibilità debba essere esclusa.. Va specificato che, nel caso in esame, si è certamente in presenza di un atto di autotutela decisoria a cui si è accompagnato il ricorso al soccorso istruttorio, rimedio senza il quale la società controinteressata non avrebbe comunque potuto dimostrare il possesso in proprio del requisito di cui al punto 7.2 (cfr istanza di riesame).

Parere
In linea di principio, secondo condivisibile giurisprudenza «il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su alcuni elementi o dichiarazioni "che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara" (art. 46, comma 1 ter, che richiama l'art. 38 comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006), e l'integrazione di un'offerta originariamente non rispettosa delle "prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento" (art. 46, comma 1-bis, cit.), in quanto priva di un elemento essenziale, poiché proveniente da soggetto sfornito della prescritta qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici» (Consiglio di Stato , sez. III , 18/07/2017 , n. 3541; T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 15/12/2014 , n. 12610).

Con tale orientamento non risulta in linea l’argomentazione della commissione di gara che ha ritenuto di far prevalere la sostanza sulla forma, verosimilmente assegnando decisiva rilevanza all’effettivo possesso del requisito, in pratica azzerando quanto dichiarato dal concorrente in sede di gara.


Ad avviso del Collegio a nessuna delle ipotesi descritte può essere ricondotto il caso di correzione o modificazione di dichiarazioni del concorrente circa il possesso di requisiti di partecipazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui non vi è stata alcuna erronea lettura da parte della stazione appaltante che rettamente aveva proceduto all’esclusione di XXXX s.r.l. Invero, l’ipotesi in scrutinio non vi s’identifica con condizioni di mancanza, incompletezza, o irregolarita' essenziale della domanda, consistendo piuttosto nella correzione o modificazione di una specifica ed erronea dichiarazione del concorrente circa il possesso di un requisito di partecipazione che viene così di fatto radicalmente sostituita novando la domanda, ciò innanzitutto in violazione della perentorietà del termine di presentazione delle offerte.



https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/non-e-possibile-modificare-i-contenuti-della-domanda-di-partecipazione-successivamente-alla-scadenza-termine-presentazione-offerte/?fbclid=IwAR0g2rzcnUHwM7UoXC6tgrYWNjcCaq6u3WQMw2Txd8l-ge2ahQqsOzqJbcw

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Secondo rapporto quadrimestrale 2020: mercato dei contratti pubblici in ripresa. Dichiarazione del Presidente Busia: “dobbiamo fare di più, digitalizzare tutta la filiera degli appalti”

Nel 2° quadrimestre 2020 il mercato dei contratti pubblici ritorna a crescere, dopo la flessione del 1° quadrimestre dovuta all’emergenza sanitaria, e lo fa superando persino i numeri del periodo precedente la pandemia, sia come numero di gare che come valore economico: questo il risultato principale che emerge dal 2° rapporto quadrimestrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo pari o superiore a 40.000 euro nel periodo maggio-agosto 2020.

“L’analisi congiunturale del mercato dei contratti pubblici dimostra che dopo il calo del primo quadrimestre 2020 dovuto alla prima ondata di COVID-19 vi sia stata una ripresa del settore, - ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac – ripresa che l’Autorità ha sostenuto ed accompagnato sia con i provvedimenti ad hoc, sia fornendo continuamente alle pubbliche amministrazione indicazioni su come operare nell’emergenza utilizzando al meglio le norme già contenute nel Codice dei contratti.
Ora dobbiamo e possiamo fare di più – conclude il Presidente dell’Autorità - per rendere tutta la filiera degli appalti più snella e trasparente, efficiente ed efficace soprattutto in vista del Recovery plan, semplificandola con la digitalizzazione ed una valorizzazione e condivisione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Un investimento per le future generazioni”.

Nel periodo in esame, sono state registrate nel nostro Paese 52.808 procedure di gara pubbliche (ognuna identificata da un Codice Identificativo Gara-CIG) per un importo complessivo posto a base d’asta pari a 65,4 miliardi euro, con un aumento sullo stesso quadrimestre del 2019 pari al 4,1% come numero di gare, ed un incremento del 2,8% come valore economico.

Fonte: ANAC
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ff1222b10a7780425b8ac40cddc6c881

29
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 02.03.2021 n. 1773, ribadisce che l'irregolarità dell’inserimento delle buste da parte dell'impresa, tra l'altro nel caso di specie immediatamente percepita dalla Commissione come un mero errore materiale, in ragione dell’esplicito richiamo nel contenuto dell’offerta alla voce di riferimento, non è definibile come "manipolazione" ma soprattutto non è lesivo della par condicio, pertanto la Commissione avrebbe potuto provvedere alla rettifica senza con ciò alterare in nessun modo il contenuto sostanziale delle offerte, ma anzi ripristinando la dovuta corrispondenza tra la busta e il suo contenuto. Ha inoltro chiarito "che l’errore materiale direttamente emendabile è quello percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente ricostruibile da chiunque (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978)."

In conclusione ha perciò errato la sentenza impugnata nel ritenere che l’intervento della Commissione sarebbe stato manipolativo e avrebbe modificato nel contenuto, sul piano sostanziale, l’offerta, per avere esso implicato un’operazione ab externo, mentre esso si configurava solo come una doverosa operazione di rettifica in presenza di un errore materiale agevolmente riconoscibile e incontestabile.


https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/04/scambio-delle-buste-contenenti-le-offerte-errore-materiale-rettifica-possibilita/

30
Buongiorno,
con la legge 26 Febbraio 2021 n.21 è stato convertito in legge il decreto milleproroghe (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. Milleproroghe 2020), diverse le modifiche apportate, che hanno coinvolto anche il codice dei contratti.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/02/decreto-milleproroghe-conversione-in-legge-2021-norme-in-materia-di-appalti-pubblici/

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