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Post - Vincenzo Giangreco

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Appalti e contratti della PA / Verbalizzazione postuma
« il: 16 Aprile 2021, 11:15:46 »
Buongiorno,

mi soffermo sul quarto e ultimo motivo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 08.04.2021 n. 2822 in merito alla c.d. "verbalizzazione postuma" dichiarato infondato.

"In primo luogo, come rilevato pi? sopra in relazione al primo motivo, la censura ? meramente ipotetica poich? l?appellante non indica in che termini la mancata immediata verbalizzazione ? a cui ? seguita comunque la c.d. verbalizzazione postuma - abbia inficiato le intere operazioni della commissione di gara".

"In secondo luogo - per giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione - la commissione di gara pu? far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorch? svoltesi in pi? giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva ? ammessa purch? sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell?iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara (errori, si badi bene, che non sono stati provati dalla ditta ricorrente)".

Tale requisito temporale, nel caso in esame, ? stato assicurato e, in ogni caso, vi ? stata un?unica seduta (quella di cui al verbale n. 5) nel corso della quale le offerte sono state effettivamente ponderate; non risulta in alcun modo, pertanto, che nelle sedute precedenti siano state svolte attivit? valutative in senso stretto e non anche meri adempimenti di tipo materiale, strumentali e prodromici a tale valutazione.

In altri termini, la verbalizzazione successiva non ha raggiunto un livello di tardivit? e di imprecisione tale da travolgere l?operato della commissione di gara

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100817&nomeFile=202102822_11.html&subDir=Provvedimenti

Vincenzo

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Buongiorno,

ho trattato di recente l'argomento con varie figure apicali e Segretario del mio Ente, arrivando alla conclusione che in questo mercato, a seguito della liberalizzazione, non vige pi? un monopolio(tipico dell'art 63) ma piuttosto un oligopolio tale da indurci a procedere con procedura aperta oppure se la soglia lo consente, attraverso procedura negoziata con bando.

Confrontandoci con altre P.A. la maggior parte ha adottato le procedure cui sopra.

Giustamente anche lei ha sottolineato "concorrenza limitata" che seppur tale ? presente.

Allego una bozza in consultazione, al punto 7.9 si evidenzia proprio l'aspetto degli atti giudiziari.

Vincenzo

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Appalti e contratti della PA / Omissione, Reticenza, Falsit
« il: 15 Aprile 2021, 07:52:36 »
Buongiorno,

oggi segnalo questa sentenza del Consiglio di Stato in quanto offre dei validi e puntuali riferimenti in merito alla differenza tra:

1)l?omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cio? l?incompletezza, con conseguente facolt? della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell?attendibilit? e dell?integrit? dell?operatore economico;
b) la falsit? delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero, cui di regola consegue, per contro, l?automatica esclusione dalla procedura di gara, deponendo in maniera inequivocabile nel senso dell?inaffidabilit? e della non integrit? dell?operatore economico.

In merito alle falsit? bisogna poi distinguere le falsit? dichiarative e documentali.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/04/14/omissione-reticenza-e-falsita-delle-dichiarazioni-conseguenze-art-80-d-lgs-n-50-2016/

Vincenzo

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Buongiorno,

il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, con la sentenza n.381 del 12/04/2021 nel respingere il ricorso, ribadisce il "concetto di continuit? imprenditoriale" nel caso di affitto di ramo d'azienda, secondo il principio "ubi commoda, ibi incommoda"..

L'azienda xxxxx che ha affittato il ramo d'azienda dell'azienda yyyy, in sede di gara ha utilizzato i requisiti di qualificazione dell'azienda yyyy, quest'ultima in data anteriore alla gara presentava delle gravi irregolarit? contributive e fiscali, pertanto si desume che alla data di presentazione dell'offerta le gravi irregolarit? cui sopra erano ancora presenti.

I motivi dell'esclusione dell'azienda xxxxx trovano fondamento sul fatto che l'azienda yyyy non riveste la posizione di soggetto terzo in quanto l'affitto di ramo d'azienda rappresenta una chiara "continuit? imprenditoriale" determinando la trasmissione dei requisiti della seconda azienda alla prima(partecipante alla gara) comprese le conseguenze negative..

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/affitto-ramo-di-azienda/

Vincenzo

5
Buongiorno,

il TAR Puglia, Lecce, Sez.II, con la sentenza n.530 del 13/04/2021 nell'accogliere il ricorso ed annullare l'esclusione dell'OE che in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta non era in possesso della ?iscrizione ed accreditamento" negli elenchi della piattaforma telematica MEPA(previsto dal bando di gara), ha precisato che l'iscrizione al Mepa, non surroga, ne integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese ma fornisce agli OE la possibilit? di interagire con le SA, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilit?...

"Risulta, quindi, illegittimo ed ultroneo porre a carico del concorrente un adempimento privo di copertura normativa, ed anzi antinomico rispetto al disposto del citato art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui ? per dimostrare la sussistenza dei requisiti di idoneit? professionale afferenti all?oggetto dell?appalto ? i concorrenti in gara ?devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura??, disposizione, questa, da cui emerge in modo certo il carattere imperativo dello specifico adempimento ai partecipanti alla gara.


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/iscrizione-al-mepa-quale-requisito-di-idoneita-professionale-clausola-nulla/

Vincenzo

6
Principio di rotazione, contributi ANAC, tutta la parte relativa all'esecuzione dei lavori introdotta dalla l.120/20, la determina a contrarre "classica" quindi senza affidamento e senza impegno(eventualmente prenotazione).. difficile creare delle differenze assolute oltre alle soglie e alle procedure, il resto ? "sparso" nella norma...


Vincenzo

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Molto probabilmente ci sar? un regolamento comunale approvato dal Consiglio con cui si demanda la competenza alla Giunta

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La ringrazio. Sono consapevole anche io che devo migliorare ma non avrei mai pensato di ricevere una valutazione di 16. Ero anche io (come lei)  allineato a una valutazione di sufficienza anche se su base diversa dalla sua valutazione.....Mi davo di pi? sia alla prima che alla terza domanda e meno alla seconda.
Grazie mille

Allora hanno preso alla lettera la mia seconda valutazione, 5-5-6.
Si rifar? sicuramente..

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Non entro in merito alle modalit? operative di ogni Amministrazione, sicuramente se ritiene grave la situazione, il suo riferimento potrebbe essere il RPCT(di solito il Segretario Generale) a cui far pervenire una lettera indicando l'accaduto,  mentre per quanto riguarda gli atti del Consiglio Comunale, solitamente(anche se obbligatorio), sono pubblicate sia le convocazioni ed il relativo ordine del giorno e successivamente tutte le deliberazioni.





Vincenzo

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La valutazione ? sempre soggettiva, dipende anche da cosa hanno scritto gli altri candidati e quali sono gli obiettivi della commissione. In generale, io per mia esperienza, sarei rimasto sul 21/22..  prima e seconda per me, non pi? di 5 su 10, la terza max 6.

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Buongiorno,
vedo che comunque le ? stato assegnato 24 che credo sia sufficiente per superare la prova, come mai non ? passato?

Venendo ai quesiti:

1) Va bene la premessa ma come da quesito avresti dovuto dettagliare ad esempio la struttura del PEG e PDO(contenuti), chi lo approva, tempistiche, PEG in caso di esercizio provvisorio, assenza di PEG(come si procede)..

2) Hai accennato il procedimento disciplinare ma il quesito chiedeva di descriverlo, quindi anche qui, tipologie di sanzioni disciplinari, chi fa chi/chi fa cosa, UPD, rapporto tra provvedimento disciplinare e provvedimento penale, CCNL e TUPI.
https://www.laleggepertutti.it/257709_procedimento-disciplinare-a-carico-del-dipendente-pubblico
https://people.unica.it/uilpa/files/2011/05/La-responsabilit%C3%A0-disciplinare-nel-pubblico-impiego.pdf

3) PERSONALMENTE la ritengo un p? caotica ma i contenuti ci sono.

In generale(per tutte le risposte) denoto l'assenza di normativa di riferimento o quantomeno sono presenti brevi e generali accenni alla normativa, sicuramente alcuni articoli sono importantissimi da inserire nelle risposte.

Magari scontato ma consiglio di crearsi uno schema per rispondere a tutte le tracce, con l'obiettivo di rendere la risposta molto pi? fluida e meno caotica.

Introduzione- Risposta al quesito - Approfondimenti - Jolly - Conclusioni(eventuali)

Vincenzo

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Buongiorno,

ha capito bene, le ordinanze ex art.54 Tuel prevedono ricorso al Prefetto. Solitamente non inserisce il ricorso straordinario al P.R.(ma si pu? inserire) perch? si attende l'intervento/decisione del Prefetto per poi eventualmente procedere con i ricorsi al TAR e P.R.

http://www.prefettura.it/cremona/contenuti/Ricorsi_avverso_le_ordinanze_dei_sindaci_adottati_ex_art._54_tuel-51992.htm

Vincenzo

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Buongiorno,
le parlo per esperienza diretta negli Enti locali, solitamente esiste un regolamento in merito agli incentivi tecnici, che attribuisce al Segretario Generale la firma delle determine di liquidazione degli incentivi. Per come ? descritto il caso di specie, anch'io avrei qualche dubbio sulla firma delle determine di liquidazione.

Consiglio di controllare cosa prevede il regolamento della Regione e nel caso in cui l'argomento non fosse trattato(non credo) io mi orienterei verso l'attribuzione della firma al Dirigente o altra figura apicale. L'ordine di servizio ? un atto ben diverso, regola o attribuisce funzioni e compiti che sicuramente legittimano l'aver svolto funzioni tecniche di cui ? previsto un incentivo ben diverso dal conflitto d'interesse.

Vincenzo

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5. Affidamento / Re:Rilascio autorizzazione al subappalto
« il: 11 Aprile 2021, 13:22:54 »
Buongiorno,

per rispondere al quesito, occorre distinguere questi due aspetti:

RUP=Dirigente: In questo caso l'autorizzazione pu? essere firmata dal RUP ma non in qualit? di RUP ma in quanto Dirigente

RUP non Dirigente: In questo caso il RUP responsabile degli atti endoprocedimentali, se non ? il dirigente, non esercita poteri dirigenziali ma incombenze ?delegate? nell?ambito di un quadro predefinito dal legislatore ed integrato dalle direttive/disposizioni del responsabile del servizio, pertanto relaziona al Dirigente, quest'ultimo valuter? se rilasciare l'autorizzazione o meno. Rimane ferma la possibilit? di delegare anche questa incombenza(vedi art.6 l.241/90).

http://www.mediaconsult.it/news/934/poteri-istruttori-del-rup-nelle-norme-regolamentari-dpr-2072010-e-nella-fase-civilistica-del-contratto.php

Vincenzo

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Toscana / Re:Concessione suolo pubblico per campo da PADDLE
« il: 11 Aprile 2021, 13:06:39 »
Buongiorno,

personalmente credo che nonostante il circolo sia stato affidato in concessione, la propriet? rimane comunque del Comune, pertanto in uno spirito di leale collaborazione, non vedo motivi ostativi a questa previsione. Potrebbe essere necessario per?, prevedere un accordo scritto (non un semplice consenso del gestore del circolo) per quanto riguarda gli aspetti pratici/gestionali degli spogliatoi e dei servizi.

Vincenzo

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Buongiorno,

in merito alla struttura dell'atto, bene ma occorre soffermarsi sul contenuto. Alcune precisazioni e spunti personali.

La traccia chiede l'impegno di spesa quindi io non avrei proceduto con la determina a contrarre con affidamento, possibilmente la determina a contrarre ? stata gi? adottata in precedenza ma senza affidamento(determina semplificata ? una possibilit? non un obbligo),  bisogna leggere il titolo della traccia, potrebbe essere valutata come fuori tema. In merito all'adesione alla convenzione consip, l'atto da redigere ? leggermente diverso, ti allego un esempio. Inoltre ricordo che le stampanti rientrano nella categoria "prodotti informatici" quindi vige l'obbligo non la possibilit? di adesione(vedi tabella obblighi/facolt?).

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

Vincenzo

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Buongiorno, con la sentenza in oggetto, il TAR Puglia, oltre a ripercorrere e precisare la questione dei termini per l'impugnabilit? degli atti di gara e le relative modifiche a causa del Covid-19, nell'accogliere il ricorso sancisce un principio che prevede "l'obbligo" puntuale per le S.A. di attenersi ai prezzari Regionali annualmente aggiornati, al fine di stabilire per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni.


"Dall?altro, l?istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L?impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), ? in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l?accesso al mercato in condizioni di parit?"


"?, quindi, di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell?interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato, non tanto uti singuli, quanto come categoria unitaria."

"Ebbene, ritiene il Collegio che la previsione in seno alla lex specialis di gara di una base d?asta non rispettosa dei valori stabiliti nel prezzario regionale ex art. art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia circostanza che, nella prospettiva ex ante che deve caratterizzare la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell?azione, impedisce la formulazione di un?offerta seria da parte degli operatori economici interessati."


4. Nel merito il ricorso ? fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.
Con l?unico articolato motivo di gravame si deduce la violazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 avendo l?Amministrazione Comunale resistente assunto a riferimento ? per il calcolo della base d?asta ? prezzi significativamente inferiori alle quotazioni previste, per i corrispondenti articoli di lavorazioni e forniture, nel vigente Prezziario della Regione Puglia. In particolare, il Comune di Neviano sarebbe giunto a sottostimare in maniera arbitraria l?intervento di ? 285.966,40 (pari al 48% del valore calcolato sulla base del prezziario 2019). Ci? avrebbe ex se reso impossibile per qualsivoglia operatore economico formulare un?offerta seria e economicamente sostenibile.


4.2 Orbene, il chiaro tenore dell?art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale ?Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ? determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente?, spinge a ritenere che le Stazioni Appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilit? (come accade aliunde ove si dice che la P.A. ?pu??) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.

Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore ?tout court? vincolante ma costituisca la base di partenza per l?elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (in questo senso cfr. anche la delibera A.N.A.C. n. 768 del 4 settembre 2019). Ci? ? vieppi? necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d?asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.


https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202000422&nomeFile=202100497_01.html&subDir=Provvedimenti

Vincenzo

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Buonasera, avevo parlato dell'argomento(simile) in questo post. Per le categorie "super specialistiche" sussiste il limite del 30% pertanto sarebbe da capire se i lavori accessori superino questo limite e in tal caso diventa di difficile applicazione il subappalto.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,58639.msg117674.html#msg117674




Vincenzo

20
Buongiorno,

occorre precisare che oramai la pandemia non ? pi? una "novit?" rispetto all'anno scorso, la maggior parte degli EE.LL. hanno modificato il proprio regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e pertanto le sedute sono telematiche con tutti i consiglieri in videoconferenza oppure alcuni nella sede ed altri in videoconferenza. La seduta seppur in video conferenza rimane pubblica  pertanto se l'Amministrazione opta per lo svolgimento delle sedute in modalit? telematiche deve fornire ai cittadini il link a cui collegarsi. Altra opzione, potrebbe essere seduta di presenza ma accesso al pubblico solo in modalit? telematica.  In merito ti segnalo un interessante articolo.

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/ottobre/29-10-2020-consigli-giunte-comunali-e-obbligo-videoconferenza-il-viminale-ci-ripensa


Vincenzo

21
Buongiorno,

non esiste un obbligo per la P.A. in quanto possono aderire a questa procedura oppure indire direttamente un concorso o chiedere ad altri Enti l'utilizzo di una graduatoria(convenzione). Sicuramente controllare nei siti delle amministrazioni di tuo interesse pu? essere una soluzione, si trovano anche nelle gazzetta ufficiale. Altra soluzione valida ? creare "l'interesse" attraverso un autocandidatura presso l'Ente di tuo interesse(potrebbero valutarla).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21E01457/s4 ecco un esempio di gazzetta ufficiale


Vincenzo

22
Innanzitutto i due istituti non sono la stessa cosa, le indagini di mercato possono essere ex ante ed ex post mentre le consultazioni preliminari di mercato sono sempre ex ante ma soprattutto non sono legati a nessuna procedura di gara.

Inoltre le indagini di mercato non sono presenti solo nella negoziata con bando. I potenziali offerenti nel caso di indagini di mercato non si propongono a "caso" ma solo se hanno i requisiti richiesti e presenteranno un'offerta dettagliata sulla base dell'avviso indetto dalla S.A. la facolt? di invitarli o meno rimane alla S.A.


Vincenzo

23
Buonasera,
provo a rispondere anche se il quesito ? un po' "caotico", non riesco a decifrarlo.

In merito al primo quesito, se voglio attendere le offerte degli OE siamo in una procedura ristretta, altro aspetto se consulto un elenco di operatori non occorre effettuare un'indagine.

Secondo quesito, dipende, se il bando ? realmente stringente ma attenzione ai requisiti da inserire nel bando, il principio fondamentale ? garantire il favor partecipationis ed eventualmente inserire requisiti di esecuzione e non di partecipazione.

Vincenzo

24
Grazie, invece gli smart CIG da dove si prendono? Grazie
Vanja

Entrambi da ANAC, per? la procedura attraverso il SIMOG per i CIG ? leggermente pi? complessa, inoltre il SIMOG ? da considerarsi quasi come un sistema autonomo nonostante all'interno dell'ANAC.(Tutti dettagli superflui per un concorso)

https://www.funzionarioamministrativo.it/2019/05/04/come-chiedere-smartcig/

Vincenzo

25
Grazie mille. Ma gli obblighi facolt? sono da imparare a memoria quindi?

Impararla a memoria non occorre ma quanto meno sapere quali sono i settori coinvolti, in alternativa ricordarsi di inserire la dicitura nell'atto e precisare che non sono presenti convenzioni o accordi in Consip.


Vincenzo

26
Buongiorno,

non mi soffermo sul contenuto ma sulla forma, che ? valida sia per questa traccia che per tracce future.
La mia, oramai conosciuta, struttura utilizzata per rispondere ai quesiti ? questa:

Premessa- Risposta al quesito - Approfondimenti - Jolly - Conclusioni.

La traccia in oggetto, l'avrei strutturata cos?:

Premessa(brevemente avrei citato le diverse forme associative previste dal Tuel e le differenze)
Risposta al quesito(il contenuto da te proposto va bene)
Approfondimenti
Jolly(sentenza in merito all'incostituzionalit? della previsione generalizzata dell?obbligo di gestione associata )https://www.self-entilocali.it/2019/03/07/piccoli-comuni-incostituzionale-la-previsione-generalizzata-dellobbligo-di-gestione-associata/
Conclusioni(anche personali)

Vincenzo

27
Buongiorno,

ho letto la tua determina, completa e ben struttura. Alcuni suggerimenti, SIMOG NO per smart CIG, servizio di pulizia rientra tra i c.d. servizi accentrati(vedi tabella obbligo facolt?) quindi quantomeno citare che non sono presenti convenzioni Consip, RUP e Resp. del procedimento specificare se sono la stessa persona o due distinte persone(in entrambi i casi citare l'art.31 del codice), inserire anche nel dispositivo l'assenza di conflitto di interesse ma non solo ai sensi della l.241/90 ma anche dpr 63/13 e codice di comportamento dell'ente, qualche accenno al criterio di scelta(art.95 del codice- OEV minor prezzo), combinato disposto degli artt. 32 co 2 codice e 192 tuel(determina a contrarre)..

I miei sono suggerimenti, in generale come detto in premessa, la struttura ? buona.

Vincenzo

28
Buongiorno,

il Consiglio di Stato con la sentenza n.2580 del 26.03.2021 ripercorrendo quanto stabilito dall'art.89 co 3 in merito ai controlli dei soggetti a cui l'O.E. intende avvalersi, ribadisce che la S.A. deve effettuare tali controlli "in via diretta o d'ufficio".. nel caso in cui venisse accertata la sussistenza di cause di esclusione in capo alla ausiliaria, la Stessa stazione appaltante debba assegnare un termine al concorrente al fine di consentirne la sostituzione.

Nel caso di specie(ritenuto legittimo), la S.A. dopo aver effettuato i controlli cui sopra, accertata una causa di esclusione in capo all'ausiliaria, ha assegnato un tempo congruo all'O.E. per provvedere alla sostituzione.

Aspetto su cui occorre soffermarsi ? il momento in cui ? stato assegnato tale tempo, dopo l'aggiudicazione ma prima dell'esecuzione garantendo cos? il principio di favor partecipationis



https://www.sentenzeappalti.it/2021/04/02/sostituzione-dell-impresa-ausiliaria-ai-fini-dellavvalimento-art-89-d-lgs-n-50-2016/

29
Buonasera,

la struttura degli atti ? buona. Due indicazioni:

Prima traccia): Sotto i 5000 euro non sussiste l'obbligo del Mepa(non ? vietato ma non ? un obbligo) legge finanziaria del 2019, tra i visti avrei ampliato l'elenco(241/90, 82/05, dpr 63/13 e codice di comportamento dell'ente) avrei inserito anche qualche riferimento all'art.40 del codice, legge 120/20, inoltre avendo citato il toner avrei inserito anche i CAM
https://www.lavoripubblici.it/news/MEPA-obbligatorio-per-forniture-e-servizi-sopra-i-5-000-euro-22714

Seconda traccia): lo scopo dell'Ordinanza ? chiudere la scuola e non risolvere il problema(differenza sottile ma necessaria per arricchire l'atto) quindi innanzitutto avrei disposto la notifica al Dirigente Scolastico che poi dovr? informare le famiglie ed i dipendenti, inoltre avrei disposto di demandare al responsabile/dirigente dell'area tecnica i relativi atti gestionali al fine di risolvere il problema(appalto? operai comunali? )

Vincenzo

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:Rup
« il: 06 Aprile 2021, 17:17:12 »
Buonasera,

anche dalla linea guida ANAC n.3. In merito al Regolamento al momento ? una bozza nulla di ufficiale, doveva essere emanato a Luglio 2020(nonostante un anno di ritardo) ma altri imprevisti hanno nuovamente bloccato l'iter.





Vincenzo

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