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Post - GiovannaPanucci

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Se le telecamere sono per uso "domestico" non c'e' applicazione del GDPR.
Chi decide di proteggere la propria abitazione (casa indipendente o appartamento condominiale) per mezzo di telecamere di videosorveglianza, non e' soggetto ad alcuna richiesta di autorizzazione. Concetto gia' espresso nel Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 (poi ripreso con parere del 2017), in cui si sottolinea come, qualora l impianto di videosorveglianza venga utilizzato solo per fini personali il Codice della Privacy non trovi applicazione.
Ne consegue che non occorre alcuna nomina ex 28 GDPR per l'installatore.

Il discrimine e' che le telecamere non invadano lo spazio altrui e che si rispetti il diritto alla privacy di ognuno.

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Potrebbe essere citato ma deve essere ben argomentato.
Dipende da cosa intendi per "controlli interni".
Se ti riferisci alle verifiche di itinere svolte dal titolare io seguirei questa scaletta:

1. Privacy by design (progettazione fin dall'inizio e caldendarizzazione controlli)
2. Accountability (responsabilizzazione/dovere di palesare le scelte intraprese)
3. DPO con funzione consulenziale e di controllo, che certamente affianca il titolare

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Suggerisco (per integrazione) la lettura di questo prezioso approfondimento di Alfredo L. Tirabassi - Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia sull'applicabilit? agli enti locali del PRINCIPIO DEL TITOLARE DIFFUSO.
Potrebbe essere molto utile farne cenno nei quesiti aperti.

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Attenzione ai limiti previsti dagli artt. 11 e 14 del dlgs 51/2018 (attua la Direttiva Polizia) al diritto di accesso in ambito di Videosorveglianza urbana.

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GDPR e privacy / Re:albo pretorio vs amministrazione trasparente
« il: 29 Marzo 2021, 15:33:52 »
Non necessaria la pubblicazione di nome e cognome dell'istante (eccetto casi di legittimazione espressa) in quanto molto spesso si tratta di un dato superfluo e non indispensabile.

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Gli orientamenti della giurisprudenza in tema di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020 in merito alla possibilit? di rigettare una richiesta di accesso civico generalizzato in base alla non coincidenza tra l?interesse che sorregge l?istanza e le finalit? legislative.
Non si deve confondere la ratio dell?istituto con l?interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale n? deve sottostare a un giudizio di meritevolezza, per quanto certamente non deve
essere pretestuoso o contrario a buona fede.


Sempre Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020 in materia di applicazione della disciplina dell'accesso civico generalizzato ai contratti pubblici.
L?accesso civico generalizzato non solo ? consentito, in questa materia, ma ? doveroso perch? connaturato, per cos? dire, all?essenza stessa dell?attivit? contrattuale pubblica e perch? esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti.

Tar Campania, n. 928/2020 sul dialogo collaborativo
Quando l?istanza ? formulata in modo poco chiaro, l?amministrazione dovrebbe considerare che il cittadino pu? non possedere conoscenze giuridiche e che sussiste in ogni caso un dovere di assistenza. Al contrario, rispetto alla documentazione richiesta, la p.a. ha affermato l?insussistenza di un obbligo di pubblicazione e ha invitato il ricorrente a formulare una richiesta di accesso generalizzato. Tale modo di operare ? espressione di una concezione formalistica dell?azione amministrativa, che si pone in contrasto non solo con i principi generali, che pongono quest?ultima al servizio dei cittadini imponendole di operare in modo economico ed efficiente, ma anche con la legge sul procedimento amministrativo, che impone alla p.a. di sollecitare la rettifica di istanze erronee, non chiare o incomplete.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020 sulla tecnica del bilanciamento
Tutte le eccezioni relative all?accesso civico generalizzato implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l?interesse pubblico alla conoscibilit? e il danno all?interesselimite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, secondo i criteri utilizzati anche in altri ordinamenti, quali il cd. test del danno (harm test), utilizzato per esempio in Germania, o il c.d. public interest test o public interest override, tipico dell?ordinamento statunitense o di quello dell?Unione europea, in base al quale occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l?interesse-limite contrapposto.

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GDPR e privacy / Re:Uno per tutti
« il: 25 Marzo 2021, 09:34:25 »
Sulla raccolta del consenso non si applica il principio di minimizzazione.
Raccoglierei quelli di tutti in caso di "contagio".

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No, non sussiste piu' alcun obbligo di comunicazione.

Segnalo le nuove Linee Guida 3/2019 dell'EDPB in materia di trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it

Con le predette, viene meno l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorita' garante, sempre ai fini di installazioni di impianti video, per i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, A PATTO PERO' CHE si effettui in autonomia una valutazione d ' impatto preventiva ex art. 35 e 36 del Regolamento Europeo


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GDPR e privacy / Re:Uno per tutti
« il: 24 Marzo 2021, 10:56:51 »
Non credo di aver capito bene il dubbio a monte della tua domanda.
In ogni caso:

REGOLE BASE PER RIPRESE AUDIO VIDEO IN LUOGHI CHIUSI: RIPASSO

Il punto di partenza e' capire che l'immagine fotografica/video e' un dato personale.
L?immagine del volto (o come dice il GDPR, l'immagine facciale, art. 4, par. 1, n. 14) diviene dato sensibile (particolare) solo se sottoposta ad un trattamento tecnico particolare che la trasforma (tramite la rilevazione di una serie di parametri biometrici) in un mezzo con cui procedere all'identificazione automatica ed univoca di una persona.

Cosa non banale, perche' le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se in quanto atti ad individuare e identificare una persona fisica.
Da qui due ECCEZIONI:
--> sono escluse da qualsiasi applicazione della privacy le immagini con il volto coperto o offuscato (anche ad esempio perche' indossano un cappello o sono ripresi in modo che il volto non si veda completamente)
--> il soggetto in luogo aperto al pubblico e' parte del contesto come qualsiasi altro oggetto. Non si applica la disciplina della privacy perche' non c'e' trattamento diretto. Assume rilevanza solo se in primo piano.

Normativa di riferimento:
art. 10 c.c.
art. 96 e 97 legge sul diritto d'autore
Regolamento UE 2016/679

E' sempre lecito fotografare ed eseguire riprese video (IN LINEA DI MASSIMA):
a. A fini giornalistici e di informazione in generale
b. Per scopi accademici
c. Per arte e letteratura
d. In occasione di eventi, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (L'oggetto principale dello scatto deve essere, pero', la manifestazione o la cerimonia in se', non l'individuo ritratto nella foto)
e. In tutti i casi in cui vi sia il consenso dell'interessato, anche in maniera implicita e questo deriva anche dalla mancanza di opposizione (es. il selfie di gruppo)

Proprio il punto d) suscita dubbi di interpretazione.
Data l'incertezza su come capire cosa prevale tra la persona ritratta e l?evento in corso, e' consigliabile acquisire il consenso delle persone occasionalmente ritratte nella fotografia se particolarmente riconoscibili (cioe' se in primo piano), pena il rischio di commettere un illecito, anche ai fini privacy.
PERCHE'?? --> banalmente perche', una volta che l?immagine della persona raffigurata nella fotografia esce dalla sfera personale del soggetto che l?ha raccolta, anche se privato e non mosso da scopi commerciali,  l?uso che se ne farebbe non avrebbe pi? i caratteri di una attivita' esclusivamente ?personale o domestica? sicche' si dovrebbe applicare appieno il GDPR, compreso l?art. 6, che subordina la liceita' del trattamento alla sussistenza di una base giuridica, che qui verrebbe a mancare.

Da questo ricaviamo che:
1. In ambito di attivita' associative, ricreative, scolastiche, sportive, etc. se pubblico su siti o similari scatti o riprese video dove riprendo i volti delle persone e questi sono facilmente riconoscibili serve il consenso.
2. Facebook, Instagram, Twitter, ecc. equivalgono a pubblicazione e occorre avere il consenso.

In caso di minori --> occorrere il consenso di entrambi genitori o di chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.
Riferimenti utili: Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017 + art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza + art. 13 del DPR 22 settembre 1988, n. 448.

ATTENZIONE!! Fotografie Comunioni, Cresime e cerimonie similari
Oltre al dato del volto del minore raccogliamo anche una chiara informazione sulle sue convinzioni religiose. La loro acquisizione ed archiviazione per uso endo-parrocchiale puo' considerarsi legittimo, ai sensi dell'art. 9, paragrato 2, lettera d) (previa informativa), ma il consenso va raccolto oltre che per la eventuale pubblicazione (sito e social) anche per una utilizzazione al di fuori dell'ambito strettamente parrocchiale.
Riferimenti utili: le linee guida dell'avvocatura generale della Diocesi di Milano.

Morale della favola: PREDISPORRE INFORMATIVA E RACCOGLIERE CONSENSI in foto/riprese dove si vedono chiaramente i volti delle persone.

#In ultimo:
FOTOGRAFARE/PUBBLICARE
Il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto! La pubblicazione di foto di persone rappresenta un'attivita' diversa dalla semplice raccolta, che avere come finalit? il solo uso privato, assolutamente legittimo anche in assenza di consenso.



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Dipende dal tipo di di strumentazione utilizzata.

Di base procederei in questo modo:

1. Nomine soggetti autorizzati al trattamento dei dati relativi alla VDS
2. Stesura di un regolamento dedicato e pubblicazione sul sito (sezione dedicata)
3. Valutazione nomina resp. esterno ex art 28 GDPR se gestione on outsourcing
4. Informativa e pubblicazione sul sito (sezione dedicata)

Attenzione alle body cam ---> https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2021-12/

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Per le pubbliche amministrazioni (ma il discorso e' il medesimo per le aziende obbligate a farlo) non nominare il DPO non e' un'opzione percorribile.
A prescindere dalla circostanza che scegliere una figura preparata ed affidabile consente di supportare gli enti pubblici e le imprese ed aumentare la loro reputability.

Attenzione, pero', a non scivolare sulle bucce di banana. Non basta la nomina de plano.
Bisogna documentare le valutazioni svolte per stabilire se una tale figura doveva o meno essere designata, cosi' da poter dimostrare che l'analisi ha preso in esame i fattori corretti (elemento importantissimo di accountability).

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Segnalo questa importante sentenza della Cassazione nella quale si ribadisce che l'IBAN è a tutti gli effetti dato personale: Cassazione civile sentenza 4475/2021

"Raccolti i dati dall’interessato (in questo caso le coordinate bancarie del danneggiato), comunicarli al proprio cliente per dimostrare di aver risarcito il danno viola i principi di correttezza e minimizzazione, specificamente pertinenza e limitazione del trattamento alle finalità della raccolta di tali dati"


Provvedimenti del Garante utili:
- Provvedimento 21 aprile 2018 n. 231

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Polizia locale / Re:FOTO A BAMBINI IL LUOGO PUBBLICO
« il: 01 Marzo 2021, 15:21:20 »
Il tema che hai toccato è molto delicato e per nulla banale, anche perchè legge, etica e privacy spesso non coincidono.
Segnalo questo interessante schema riportato sul sito dell'associazione nazionale fotografi professionisti, contiene una veloce disamina di cosa si può o meno fotografare --> http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm

Riguardo al quesito in sè, hai detto bene: l'importante è non pubblicare le foto.
Non ci sono leggi che ti proibiscono di scattare una foto a cose o persone in un luogo pubblico, ad esclusione di obiettivi “sensibili” (come possono essere gli edifici militari). Il problema sorge quando quella foto vai a pubblicarla.
In generale, quando si fotografa all’aperto, si possono pubblicare in internet fotografie che:

1. Non contengono volti di persone riconoscibili;
2. Non contengono foto di luoghi sensibili;
3. Le persone (anche se riconoscibili) non sono determinanti nell’economia della foto (es. folla);
4. La foto è usata esclusivamente a scopo culturale.

Per i minori valgono le stesse regole: si possono fotografare minori presenti in ambienti pubblici e pubblicarle a patto che non siano riconoscibili in volto. In caso contrario (esempio vuoi utilizzare la fotografia  all’interno del tuo sito) serve l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori.
E' chiaro che, non è mai bello vedere una persona adulta fotografare bambini che giocano. Sarebbe stato più etico (e probabilmente più opportuno) chiedere preventivamente il permesso ai genitori.

Per ciò che concerne la privacy, è importante tenere a mente che la pura e semplice presenza in pubblico non è un “dato sensibile” dell’identità privata e non è dunque protetta dalla legge sulla privacy.
Chi si espone in pubblico accetta di farsi vedere, punto e basta.
Poi è chiaro che lo si valuterà caso per caso.

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