Ingorgo informatico: non si riaprono i termini se avviene in prossimità della scadenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I – parere 24 gennaio 2020 n. 220Numero 00220/2020 e data 24/01/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2019
NUMERO AFFARE 01506/2018
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Università di Messina, in qualità di soggetto capofila del partenariato per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Consorzio Interuniversitario CINECA e nei confronti del Consorzio nazionale delle ricerche – Dipartimento di scienze bio-agroalimentari, per l’annullamento, previa sospensione, dell’esclusione della domanda relativa al progetto “SMARTFOODâ€.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 12996 in data 2 agosto 2018, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’Università degli studi di Messina riferisce di aver partecipato, in qualità di soggetto capofila ed unitamente a Colacchio Food s.r.l., Agrumaria Corleone s.p.a., MediaPharma s.r.l., Istituti Clinici Scientifici Maugeri s.p.a., TSP-Tecnologie e Servizi Professionali s.r.l., Avimecc s.p.a., Spadola e Figli s.r.l., Dolciaria Monardo s.r.l., Istituto Superiore di Sanità , Università di Pavia e Università “Campus Bio-Medico†di Roma, con il progetto “SMARTFOODâ€, all’avviso indetto con d.d.g. n. 1735 del 13 luglio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per la concessione di agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 nell’ambito dell’area di specializzazione AGRIFOOD “soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità , la sicurezza e la qualità dei cibiâ€.
Secondo le indicazioni contenute nell’art. 16 dell’avviso medesimo (“Modalità e termini di presentazione delle domandeâ€), le domande, a pena di esclusione, dovevano essere presentate esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO di CINECA (
http://roma.cilea.it/Sirio), entro le ore 12,00 del 9 novembre 2017, secondo una predeterminata sequenza procedurale esclusivamente telematica.
Ai fini della sottomissione del progetto per mezzo della piattaforma informatica, si è provveduto alla prevista registrazione sulla piattaforma SIRIO dell’utenza e, in data 25 ottobre 2017, è stato dato inizio alla procedura di presentazione della domanda, identificata dal codice ARS01_01018.
2. Riferisce la ricorrente che l’ultimo file (il Progetto di ricerca) è stato caricato alle ore 11,05 del 9 novembre 2017 e che le correzioni effettuate in seguito ad una prima verifica dei vincoli erano già state effettuate, per cui, ottenuto l’esito positivo del controllo, sarebbe stato necessario provvedere unicamente a scaricare i documenti automaticamente prodotti dal sistema per firmali digitalmente e ricaricarli in piattaforma per la finalizzazione della domanda.
Ciò, tuttavia, non risultava possibile a causa di un blocco del sistema.
Veniva, allora, contattata l’assistenza tecnica presso il CINECA con una e-mail spedita alle ore 11,36, segnalando la problematica; inoltre, il Referente all’uopo designato avviava anche contatti telefonici con gli operatori del citato CINECA, i quali riferivano di essere al corrente del problema e assicuravano che vi avrebbero posto rimedio.
Ciononostante, l’errore informatico persisteva e alle ore 12,00 il termine per la presentazione della domanda spirava e la domanda nella piattaforma risultava “scadutaâ€.
3. La circostanza veniva tempestivamente rappresentata al MIUR ed al CINECA con rettorale n. 81476 dello stesso 9 novembre 2017, con la quale veniva anche formulata la richiesta di riaprire la procedura informatica per completare la procedura. Il Ministero, tuttavia, non ha mai riscontrato espressamente tale richiesta.
Del citato malfunzionamento, peraltro, nei giorni successivi dava notizia la stampa, riportando anche le precisazioni all’uopo fornite dal MIUR, secondo il quale ci sarebbe stato soltanto un rallentamento nell’ultima ora di apertura dello sportello telematico, causato non da problemi tecnici ma dall’intenso traffico di inserimenti “last minuteâ€.
4. Di qui la proposizione dell’odierno gravame, con il quale la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione:
– della mancata ammissione del progetto “SMARTFOOD†alla selezione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in parola;
– del provvedimento, di estremi non noti né altrimenti comunicato, di diniego della riapertura della procedura informatica espressamente richiesto con la citata nota rettorale n. 81476 del 9 novembre 2017;
– del d.d.g. n. 1735 del 13 luglio 2017, recante “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020â€, nella parte in cui ha disposto, all’art. 16, che le domande dovevano essere presentate esclusivamente tramite la citata procedura telematica, senza tuttavia prevedere una modalità alternativa di invio o una proroga nell’ipotesi di malfunzionamento della piattaforma;
– di ogni altro atto e provvedimento conosciuto e non, presupposto, connesso o consequenziale per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
Nel medesimo contesto, si chiede il conseguente riconoscimento dell’Università degli studi di Messina, in qualità di soggetto capofila del citato partenariato, di vedere ammessa la domanda relativa al progetto “SMARTFOOD†alla selezione per accedere alle agevolazioni in questione.
5. Nel gravame vengono dedotti, in sintesi, i seguenti motivi di censura:
I. “violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (codice dell’amministrazione digitale); violazione della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali); manifesta irragionevolezza, ingiustizia e irrazionalità della disposta esclusione dalla proceduraâ€: il maggior ricorso alle tecnologie informatiche previsto dal codice dell’amministrazione digitale non può pregiudicare l’essenza stessa della funzione amministrativa, disciplinata secondo i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990. L’amministrazione deve, quindi, porre in essere misure atte ad assicurare la continuità operativa dei sistemi e a prevenire il rischio di distruzione o perdita dei dati, come sancito anche dal codice in materia di protezione dei dati personali e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in relazione a casi analoghi a quello oggetto di causa. Detto orientamento è stato, peraltro, confermato in fase cautelare dal TAR Lazio in merito alla medesima vicenda;
II. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 16, c.3, del d.d.g. n. 1735 del 13 luglio 2017, recante avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e/o illogicità â€: il bando vincola anche l’amministrazione, che avrebbe determinato l’esclusione della domanda stata senza una preventiva valutazione. Il MIUR avrebbe dovuto, in particolare, disporre l’esclusione del progetto “SMARTFOOD†dalla successiva procedura di valutazione con provvedimento adottato ai sensi degli artt. 7 e 16 dell’avviso, in mancanza del quale l’esclusione medesima sarebbe viziata perché violativa dell’avviso medesimo;
III. “violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e/o illogicità ; violazione del principio della par condicio tra i concorrentiâ€: viene censurato, in via residuale e per mero scrupolo difensivo, l’eventuale provvedimento di riapertura dei termini, di cui la ricorrente non ha avuto comunicazione. Detto provvedimento sarebbe in ipotesi viziato per motivazione del tutto contraddittoria, posto che la par condicio – diretta applicazione dell’art. 97 Cost. – deve essere garantita nei confronti di tutti i concorrenti e sarebbe stata violata, in questo caso, a causa del malfunzionamento della piattaforma informatica nel giorno di scadenza dei termini.
6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con relazione trasmessa con prot. 12996 del 2 agosto 2018, ha difeso la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto del ricorso, premettendo che la presentazione dei progetti era consentita “a decorrere dal 27 luglio 2017 e fino al 9 novembre 2017 e quindi per oltre tre mesi†ed evidenziando, in sintesi, che:
– nell’ambito della procedura oggetto di causa sono regolarmente pervenute 281 domande su un totale di 1.080 inizializzate, di cui 192 regolarmente presentate proprio nella data del 9 novembre 2017. Di queste, 59 domande sono state trasmesse tra le ore 11,00 e le ore 12,00 del predetto giorno 9, vale a dire nell’ultima ora utile ai fini della scadenza;
– il CINECA ha riferito di un mero rallentamento nell’ultima ora di apertura dello sportello a causa dell’intenso traffico, escludendo tuttavia che vi siano state interruzioni; lo stesso CINECA ha evidenziato che il funzionamento del sistema, negli ultimi 7 giorni, è stato assicurato per il 99,9% del tempo; “le effettive ‘cadute del sistema’ sono avvenute esclusivamente in data 4 novembre – tra le ore 13:07 e le ore 13:12 – e in data 9 novembre – tra le ore 07:12 e le ore 07:17, per un totale complessivo di 10 minuti, di cui solo 5 nel giorno di scadenzaâ€;
– “è nozione basilare e di comune dominio per chi opera in tale ambito che l’accesso simultaneo da postazioni diverse con le stesse credenziali a pagine di una applicazione web che richiedono autenticazione (in questo caso alla compilazione della stessa domanda), può provocare un deadlock, cioè una situazione in cui due processi rimangono uno in attesa del termine dell’altro; in tali situazioni, il sistema operativo interviene dopo un tempo prefissato (c.d. ‘timeout’) eliminando uno o entrambi i processi e generando così messaggi di errore notificati agli utenti. Tali messaggi, quali quelli addotti dal ricorrente come prova del difetto della piattaforma, non possono perciò essere attribuiti ad un malfunzionamento del sistema, ma devono invece essere riferiti ad un uso improprio del medesimo (accesso multiplo con le medesime credenziali)â€;
– nello specifico, la mancata ricezione della domanda di cui all’odierno gravame, n. ARS01_01018, sarebbe imputabile, come si evince dall’analisi dei relativi file di LOG, esclusivamente “all’estremo ritardo con cui sono state affrontate le operazioni di compilazione†e alle scorrette modalità di utilizzo dello sportello (accesso con browser diversi con lo stesso username alla medesima domanda, nella mattina dello stesso giorno di scadenza 9 novembre 2017).
Ed infatti, “dagli stessi IP si stava contemporaneamente lavorando anche ad altre domande (…), quindi il traffico sulla rete locale era sicuramente intenso (…)â€. La domanda in questione non è stata trasmessa entro il termine delle ore 12,00 del 9 novembre 2017 e “la stessa risulta nello stato ‘verifica vincoli negativa o non effettuata’â€.
– secondo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), occorre la prova del malfunzionamento del sistema informatico;
– laddove si dovessero riaprire i termini della procedura si produrrebbe una grave disparità di trattamento a discapito dei 281 raggruppamenti che hanno presentato la domanda nei termini; ciò, anche in considerazione del fatto che i fondi messi a disposizione dal MIUR per tale avviso sono pari, per il totale della aree di specializzazione, ad euro 472.415.504,00, a fronte di un costo totale esposto in domanda dei 281 progetti presentati entro la data di scadenza complessivamente pari ad euro 2.085.097.223,18.
Il Collegio rileva che i citati dati tecnici sono stati riferiti dal CINECA con propria “memoria†in data 29 ottobre 2018, in atti, con la quale vengono anche confutate le censure di legittimità della ricorrente.
In tale contesto, in particolare, viene anche precisato che, con riferimento alla procedura informatica de qua, “la verifica dei vincoli è stata lanciata otto volte, senza attendere la risposta del sistema, usando due IP diversi anche contemporaneamente come dimostrano i LOG (…), è ciò ne ha sicuramente impedito la corretta esecuzione; dopo la verifica lanciata alle 11,45 dall’IP (…), l’utente ha effettuato delle modifiche ai dati dell’IP (…), quindi ha ripetuto la verifica alle 11,59â€.
7. Con successiva nota n. 18849 del 14 novembre 2018, il MIUR, nel ribadire integralmente quanto già espresso con la relazione istruttoria innanzi ricordata, ha trasmesso le memorie di replica prodotte da parte ricorrente in data 4 settembre 2018, con le quali, in estrema sintesi:
– si eccepiscono sul piano tecnico le affermazioni del MIUR e del CINECA e si ribadisce che risulterebbe oggettivamente provato, anche sulla base di quanto accertato sulla vicenda in sede giurisprudenziale, “il malfunzionamento della piattaforma SIRIO, cui esclusivamente deve imputarsi la mancata proposizione della domanda della ricorrenteâ€, sottolineando che l’Ateneo non è “giunto a sottomettere la domanda per una causa ad esso non imputabileâ€;
– vengono ribaditi i motivi di doglianza, in particolare con riferimento alla invocata illegittimità del provvedimento tacito di esclusione;
– viene ulteriormente ribadito che il TAR Lazio, in diverse pronunce di accoglimento dell’istanza cautelare sulla medesima questione, ha acclarato il riscontro di malfunzionamenti del sistema o comunque di rallentamenti che hanno impedito il completamento delle domande nel termine previsto dall’avviso;
– si rinnovano conclusivamente le richieste formulate con il ricorso introduttivo.
8. Con la medesima nota n. 18849 del 14 novembre 2018, il MIUR ha anche trasmesso le osservazioni del CINECA in ordine alle citate controdeduzioni di parte ricorrente, in atti, nelle quali viene sinteticamente ribadito, tra l’altro, che “a ulteriore riprova che la domanda non era affatto completa, dopo la verifica lanciata alle 11,45 dall’IP 80.116.7.231 (…), l’utente ha effettuato delle modifiche ai dati dall’IP 79.33.56.174 (…). Quindi ha ripetuto la verifica alle 11.59â€.
Considerato:
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.Il Collegio condivide in proposito, anche ai sensi del disposto dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., l’orientamento recentemente espresso dalla Sezione con il parere n. 1673/2019 in relazione ad una fattispecie del tutto analoga.
2. Occorre preliminarmente rilevare che risulta adeguatamente documentato e comprovato in atti che il sistema informatico SIRIO, gestito da CINECA ed utilizzato per la ricezione delle domande e dei progetti in parola, non ha presentato interruzioni di funzionamento (ad eccezione dei pochi minuti descritti in premessa), bensì soltanto un rallentamento di funzionalità nell’ultimo giorno utile dovuto all’aumento di intensità del traffico dei dati; rallentamento che, quindi, può ritenersi fisiologico. Al tempo stesso, deve ritenersi che le difficoltà in cui è incorsa la ricorrente, sulla scorta della ricostruzione tecnica della dinamica dei fatti oggetto di causa offerta dal MIUR e dal CINECA stesso, in atti, siano in larga parte imputabili a taluni errori o incertezze nell’attivazione della procedura informatica.
3. Non si ha, infatti, motivo di dubitare della rispondenza ai fatti di quanto attestato dal CINECA nella sua “relazione tecnica†al Ministero, dalla quale si evince che tra le ore 11,00 e le ore 12,00 del 9 novembre 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non si è verificata nessuna interruzione del sistema, pur essendo stati rilevati dei rallentamenti causati dall’eccessivo carico di lavoro.
Secondo quanto riferito dal MIUR sulla scorta di tali approfondimenti tecnici – e come pure ricordato in premessa –, le uniche, effettive “cadute del sistema†si sono verificate esclusivamente in data 4 novembre (tra le ore 13,07 e le ore 13,12) e in data 9 novembre (tra le ore 07,12 e le ore 07,17), per un totale complessivo di 10 minuti, di cui solo 5 nell’ultimo giorno utile.
Appare in tal senso decisiva la circostanza che nell’ambito della procedura in parola siano state regolarmente presentate 281 domande, su un totale di 1.080 inizializzate, di cui 192 ricevute proprio nella data del 9 novembre 2017, ben 59 delle quali trasmesse tra le ore 11,00 e le ore 12,00 del predetto giorno 9, vale a dire nell’ultima ora utile ai sensi delle disposizioni del bando.Ciò appare di per sé dirimente in relazione all’assenza di impedimenti oggettivi tali da rendere fondate le contestazioni di parte ricorrente.
4. Deve, inoltre, ritenersi comprovato che la presentazione della domanda da parte della ricorrente non sia stata esente da errori o quanto meno da incertezze, che rendono imputabile allo stesso soggetto presentatore l’insuccesso nel tempestivo invio degli atti. Come documentato dall’amministrazione, dall’analisi dei file di LOG si evince che le disfunzioni lamentate da parte ricorrente sono ragionevolmente da attribuirsi alle modalità con cui sono state affrontate le operazioni di compilazione, in particolare con riferimento alle modalità di utilizzo dello sportello informatico. Nella mattina del 9 novembre 2017, infatti, risulta che la domanda è stata compilata contemporaneamente da IP diversi, con alcuni dei quali si stava lavorando contemporaneamente anche ad altre domande, circostanza che appare idonea a giustificare gli errori segnalati dalla ricorrente medesima.Come riferito dall’amministrazione, l’accesso simultaneo da postazioni diverse con le stesse credenziali a pagine di una applicazione web che richiedono autenticazione (in questo caso alla compilazione della stessa domanda), può provocare un deadlock, cioè una situazione in cui due processi rimangono uno in attesa del termine dell’altro; in tali situazioni, il sistema operativo interviene dopo un tempo prefissato (c.d. “timeoutâ€) eliminando uno o entrambi i processi e generando così messaggi di errore notificati agli utenti. Nel contempo, la chiusura del browser da parte dell’utente non determina immediatamente la chiusura della transazione avviata sul server, per cui abbandonare un computer che sembrava non rispondere per avviare una nuova sessione su un altro (stesso utente/stessa domanda) può, anche in questo caso, dare luogo ad un blocco di difesa del sistema.
In relazione alla domanda oggetto di causa, risulta inoltre, come ricordato in premessa, che “a ulteriore riprova che la domanda non era affatto completa, dopo la verifica lanciata alle 11,45 dall’IP 80.116.7.231 (…), l’utente ha effettuato delle modifiche ai dati dall’IP 79.33.56.174 (…). Quindi ha ripetuto la verifica alle 11.59â€.Alle ore 12,00 la domanda non era stata trasmessa e risultava conseguentemente nello stato “verifica vincoli negativa o non effettuataâ€.
Dalla relazione tecnica elaborata da CINECA, inoltre, risulta chiaramente come l’intero procedimento fosse molto complesso e richiedesse tempo e attenzione. Non a caso, sul sito del CINECA era stata posta disposizione dei partecipanti un’apposita guida alla presentazione alla domanda consultabile sul sito
http://roma.cilea.it/Sirio, come specificamente indicato all’art. 16, comma 2, dell’avviso.
Deve, quindi, concludersi che l’insuccesso nella consegna del proprio progetto nei termini prestabiliti sia riferibile alle incertezze operative della ricorrente, piuttosto che al malfunzionamento del sistema; malfunzionamento che non solo non risulta provato in atti, ma che è stato positivamente escluso dalle difese dell’amministrazione e del CINECA con dati e indicazioni che sono rimasti sostanzialmente inoppugnati.5. Ciò rilevato in relazione alla dinamica dei fatti, alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle censure di legittimità dedotte dalla ricorrente, che possono essere esaminate congiuntamente.
Occorre in proposito evidenziare che la scelta della modalità esclusivamente telematica di presentazione delle domande è di regola ammessa dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3329/2014; Sez. VI, n. 3042/2014; Sez. V, n. 6416/2014 e n. 1945/2018) ed è anche espressamente prevista dall’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1673/2019, cit.).
Non sono, quindi, condivisibili le doglianze relative alle invocate disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale e nel codice in materia di protezione dei dati personali, posto che le tecnologie nella circostanza utilizzate dall’amministrazione – pur sempre perfezionabili, in virtù della loro stessa natura – appaiono complessivamente adeguate, come appare confermato dalla regolare presentazione nei termini di un elevato numero di domande, anche nell’ultimo giorno utile, di cui si è dato atto.
Parimenti, non condivisibile appare quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla necessità di un provvedimento espresso di esclusione della domanda, posto che detta esclusione non è conseguita ad una valutazione di inidoneità – circostanza che, laddove verificatasi, avrebbe sì richiesto una specifica motivazione –, ma è piuttosto derivata dalla mancata osservanza delle disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze. Come del resto è stato evidenziato nello stesso gravame, dette modalità erano chiaramente espresse nell’art. 16 dell’avversato d.d.g. n. 1735/2017, al cui terzo comma si precisava che “le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente avviso saranno escluseâ€.
6. L’assenza, per quanto noto, di un provvedimento ministeriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande rende, infine, di per sé privo di pregnanza l’ultimo motivo di censura di parte ricorrente.
7. Deve, inoltre, giudicarsi corretto l’operato del Ministero che, a fronte di segnalazioni provenienti dagli utenti di ritardi e malfunzionamenti del sistema di accettazione delle domande e dei progetti, si è seriamente interrogato su come agire, interpellando diligentemente l’Autorità di gestione del PON e del FSC (fondi a valere sui quali erano cofinanziati i contributi oggetto dell’avviso) e chiedendo anche un parere all’Ufficio legislativo ministeriale (che lo rendeva con prot n. 6416 del 4 dicembre 2017, in atti) pervenendo, infine, a conclusioni negative – circa la possibilità di riapertura dei termini – che appaiono condivisibili.
In tal senso, peraltro, appare analogamente deporre il parere ANAC n. 4 del 29 luglio 2014, richiamato dal Ministero – in aggiunta agli orientamenti giurisprudenziali – a sostegno della legittimità del proprio operato.
8. Correttamente, inoltre, l’Amministrazione ha anche considerato l’esigenza di garantire la par condicio dei partecipanti, avuto in particolare riguardo ai 281 soggetti/partenariati che avevano ritualmente proposto la domanda entro la scadenza del termine. Particolarmente significativa (e del tutto condivisibile) risulta in proposito la raccomandazione fornita al riguardo dall’Autorità di gestione del PON – FSC, appositamente interpellata sul punto, la quale, con email del 9 novembre 2017, ha sottolineato che “l’avviso in oggetto è cofinanziato da risorse comunitarie e nazionali. Pertanto al fine del riconoscimento delle spese ammissibili da parte della Commissione europea è necessario garantire la conformità al diritto applicabile dell’Unione e nazionale (art.6 del Regolamento UE 1303/2013), il rispetto integrale di quanto previsto dall’art. 65 del medesimo regolamento sull’ammissibilità delle spese determinata in base alle citate norme nazionali e comunitarie e dall’art. 125, ai sensi del quale, tra l’altro la selezione delle operazioni deve avvenire applicando procedure non discriminatorie e trasparenti. Tali norme trovano la medesima applicazione per quanto concerne il contributo afferente alle risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione. Stante quanto precedentemente indicato l’accoglimento di domande oltre i termini previsti dall’avviso violerebbe le norme sopra richiamateâ€.Del tutto condivisibilmente, quindi, il Ministero si è anche posto “il problema del rischio di de-certificazione e non riconoscimento dei contributi europei per gli interventi che fossero poi valutati come presentati in modo non conforme alle norme sulla parità di concorrenza e trasparenza†(cfr. anche su detto punto Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1673/2019, cit.).
9. Infine, “merita in particolare condivisione – e ulteriore conferma in questa sede – la posizione già espressa da questo Consiglio nelle sopra citate sentenze pronunciate in sede giurisdizionale, nelle quali è stato elaborato il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio ‘tecnico’ di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica (‘rischio di rete’ dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, e ‘rischio tecnologico’, dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc.), per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo. Sussiste invero in queste fattispecie ‘sia l’esigibilità , per le imprese, d’una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, compensata dalla possibilità d’uso diretto della loro postazione informatica; sia la correlata impossibilità di predicare … l’accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall’uso del modello informatico…, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose’ (Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416; posizione sostanzialmente condivisa anche dall’ANAC nei pareri n. 197 del 25 novembre 2015 e n. 839 del 3 agosto 2016)†(cfr. ancora Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1673/2019, cit.).
10. Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e andrà come tale respinto, rimanendo così assorbita l’istanza cautelare.
11. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso debba essere respinto.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli