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Appalti e contratti della PA / Verbalizzazione postuma
« il: 16 Aprile 2021, 11:15:46 »
Buongiorno,
mi soffermo sul quarto e ultimo motivo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 08.04.2021 n. 2822 in merito alla c.d. "verbalizzazione postuma" dichiarato infondato.
"In primo luogo, come rilevato pi? sopra in relazione al primo motivo, la censura ? meramente ipotetica poich? l?appellante non indica in che termini la mancata immediata verbalizzazione ? a cui ? seguita comunque la c.d. verbalizzazione postuma - abbia inficiato le intere operazioni della commissione di gara".
"In secondo luogo - per giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione - la commissione di gara pu? far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorch? svoltesi in pi? giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva ? ammessa purch? sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell?iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara (errori, si badi bene, che non sono stati provati dalla ditta ricorrente)".
Tale requisito temporale, nel caso in esame, ? stato assicurato e, in ogni caso, vi ? stata un?unica seduta (quella di cui al verbale n. 5) nel corso della quale le offerte sono state effettivamente ponderate; non risulta in alcun modo, pertanto, che nelle sedute precedenti siano state svolte attivit? valutative in senso stretto e non anche meri adempimenti di tipo materiale, strumentali e prodromici a tale valutazione.
In altri termini, la verbalizzazione successiva non ha raggiunto un livello di tardivit? e di imprecisione tale da travolgere l?operato della commissione di gara
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100817&nomeFile=202102822_11.html&subDir=Provvedimenti
Vincenzo
mi soffermo sul quarto e ultimo motivo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 08.04.2021 n. 2822 in merito alla c.d. "verbalizzazione postuma" dichiarato infondato.
"In primo luogo, come rilevato pi? sopra in relazione al primo motivo, la censura ? meramente ipotetica poich? l?appellante non indica in che termini la mancata immediata verbalizzazione ? a cui ? seguita comunque la c.d. verbalizzazione postuma - abbia inficiato le intere operazioni della commissione di gara".
"In secondo luogo - per giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione - la commissione di gara pu? far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorch? svoltesi in pi? giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva ? ammessa purch? sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell?iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara (errori, si badi bene, che non sono stati provati dalla ditta ricorrente)".
Tale requisito temporale, nel caso in esame, ? stato assicurato e, in ogni caso, vi ? stata un?unica seduta (quella di cui al verbale n. 5) nel corso della quale le offerte sono state effettivamente ponderate; non risulta in alcun modo, pertanto, che nelle sedute precedenti siano state svolte attivit? valutative in senso stretto e non anche meri adempimenti di tipo materiale, strumentali e prodromici a tale valutazione.
In altri termini, la verbalizzazione successiva non ha raggiunto un livello di tardivit? e di imprecisione tale da travolgere l?operato della commissione di gara
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100817&nomeFile=202102822_11.html&subDir=Provvedimenti
Vincenzo