La Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., con la sentenza n. 3900 del 2 febbraio 2021 torna sul tema dell'alterazione alla guida per l'uso di sostanze stupefacenti.
Secondo la Suprema Corte: " ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causata da tale assunzione".
[/b]
La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacente di cui all'art. 187 C.d.S. e la guida sotto l'influenza di alcool si cui all'articolo 186 C.d.S. risiede sia nell'indifferenza alla quantità di sostanza assunta sia nella rilevanza dell'alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droga.
Orbene prosegue la Consulta "la scelta legislativa di ancorare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per il cui configurarsi è sufficiente essersi posti alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nella ritenuta maggiore pericolosità dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti.
Sotto diverso profilo il legislatore condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante.
Dunque, ad avviso della Corte: "alla sintomatologia dell'alterazione deve accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione.