Autore Topic: Sindacato del giudice penale e giudicato del giudice amministrativo  (Letto 423 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline Chiara Teodori

  • Moderator
  • Esperto
  • *****
  • Post: 106
  • Nuovo iscritto
    • Mostra profilo
    • E-mail
Sindacato del giudice penale e giudicato del giudice amministrativo
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2021, 12:52:51 »
Al fine di analizzare il rapporto che sussiste fra sindacato del giudice penale e giudicato amministrativo il punto di partenza è costituito dalla sentenza 54/1996 in cui la Suprema Corte afferma che vi è un' assoluta preclusione  da parte del Giudice penale rispetto al giudicato amministrativo: “l’autoritĂ  giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformitĂ  a legge di un “arret” di un’altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino- pena la vanificazione dei suoi diritti civili- non può essere privato della facoltĂ  di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento".

La Cassazione ha cercato di smussare tale orientamento in successivi pronunciamenti, in particolare viene in rilievo la sentenza della III sez. penale 44077/2014 in cui si afferma che: "al Giudice penale è esclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa".

Tuttavia, affianco a questo primo orientamento vi sono altri due filoni, opposti al primo ma tra di loro convergenti (seppur con premesse antitetiche) nel senso di una assoluta non vincolativitĂ  della sentenza amministrativa in sede penale.

Il Collegio, una volta ricostruiti i vari orientamenti sulla efficacia del giudicato amministrativo in sede penale, ritiene di non poter seguire o confermare alcuno di essi.

Ed invero nell'ordinanza del 27 dicembre 2019 ritiene  che la soluzione al problema sia da ricercare tra una “ponderata composizione degli interessi giuridici in gioco che vedono contrapposti, da un lato, l’autonomia del giudizio penale, specie in materia di acquisizione e valutazione della prova, secondo regole di rango costituzionale, dall’altro, la necessitĂ  di tutelare il principio di affidamento dei consociati nelle decisioni cristallizzate nei giudicati e, ancora piĂą in generale, nella certezza del diritto.

Pertanto il Collegio opta  per una soluzione che riconosce e afferma la vincolativitĂ  del giudicato amministrativo in sede penale, “ma solo in presenza di rigorosissimi presupposti…tali presupposti possono essere individuati in quattro profili di identitĂ .” “…affinchĂ© una sentenza amministrativa, che ha deciso una questione della cui risoluzione dipenda in tutto o in parte l’esito del procedimento penale, esplichi efficacia di giudicato nel giudizio penale, è necessario riscontrare una medesimezza: 1) oggettiva: …. medesimo provvedimento amministrativo ;2) soggettiva: … deve riguardare lo stesso soggetto giuridico che ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione davanti al giudice amministrativo; 3) devolutiva: … vincola il giudice penale solo in relazione agli specifici profili di illegittimitĂ  dedotti innanzi al Giudice amministrativo; il giudicato amministrativo in sede penale copre, dunque, solo il dedotto e non il deducibile… ;4) probatoria: … giudice penale deve essere chiamato a decidere sulla base degli stessi elementi istruttori addotti nel precedente giudizio amministrativo”.

https://www.diritto.it/sindacato-del-giudice-penale-e-giudicato-del-giudice-amministrativo-una-nuova-soluzione-al-problema/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2021, 12:54:23 da Chiara Teodori »
******************
Dott.ssa Chiara Teodori - esperta OV
******************

https://formazione.omniavis.com/
info@omniavis.it


Seguici sui social:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/omniavisnews/
TWITTER: https://twitter.com/omniavis
LINKEDIN: https://twitter.com/omniavis
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/omniavis
TELEGRAM: https://telegram.me/omniavis
SEZIONE ABBONATI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0