Il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano con ordinanza del 18 febbraio 2021 ha disposto l'archiviazione, per non aver commesso il fatto, di Alex Schwazer.
Il P.M. aveva chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dell'atleta "per il presunto utilizzo di testosterone al fine di migliorare le sue prestazioni agonistiche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, legge 376/2000 (divenuto poi art. 586 bis c.p. in forza del disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 21/2018).
Il Giudice per le indagini preliminari "ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati a Alex Schwazer l'01.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica ed il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati".