L'istituto della particolare tenuit? del fatto ? attualmente contemplato nell'art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Si tratta di una causa di non punibilit? che risponde ai seguenti PRINCIPI COSTITUZIONALI:
- PROPORZIONALITA?;
- OFFENSIVITA?;
- SUSSIDIARIETA?;
Risulta altres? FUNZIONALE ALLA DEFLAZIONE del sistema penale, infatti esclude la punibilit? in ordine a fattispecie che, astrattamente, ben configurano ipotesi di reato ma che, in concreto, sono espressione di un minimo grado di offensivit?.
Costituiscono presupposti dell'istituto:
1) LIMITE EDITTALE: reato punito con pena detentiva NON SUPERIORE nel MASSIMO A 5 ANNI, (anche congiunta a pena pecuniaria);
2) la SUSSISTENZA di 2 INDICI-CRITERI: particolare tenuit? dell? offesa e non abitualit? del comportamento.
Di recente la Corte di Cassazione ? intervenuta sui confini di applicabilit? di tale istituto con la sentenza n. 35910/2020 in cui ha escluso che possa qualificarsi comportamento abituale, e quindi precludere l?applicazione della causa di non punibilit?, l?annoverare trentadue precedenti penali specifici purch? lontani, nel tempo, rispetto all?ultima condotta contestata.
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Infatti secondo la Corte "il dato temporale di commissione delle violazioni non possa considerarsi elemento "neutro" rispetto a quei comportamenti che rilevino, sul piano del diritto, nella loro ripetizione.
"Considerato, oltretutto, che l'apprezzamento in ordine all'abitualit? del comportamento, preclusiva dell'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis c.p., deve essere effettuato con un taglio che sia in grado di conferire concretezza a quella "serialit? delle condotte" che ne rappresenta l'elemento caratterizzante, ne viene che non ? possibile prescindere, nel giudizio da compiere in relazione ad essa, dalla valutazione del tempo di commissione dei precedenti reati, onde verificare se quello per il quale ? invocata l'applicazione della causa di non punibilit? per particolare tenuit? del fatto sia espressione di una situazione episodica ovvero sia l'indice rivelatore di una frequenza nel tempo delle violazioni di precetti posti a presidio di determinati beni giuridici, sintomatica di una dimestichezza del soggetto agente con l'illecito. La messa al bando di ogni automatismo nella valutazione indicata ?, peraltro, coerente con la finalit? deflattiva che l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. ? chiamata a perseguire".